LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22506-2019 proposto da:
M.A.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO LANZILAO, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso il DECRETO n. 11290/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 11/6/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione che M.A.D., nato in *****, aveva proposto nei confronti del provvedimento il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dallo stesso.
M.A.D., con ricorso notificato il 10/7/2019, ha chiesto la cassazione del decreto.
Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’errato esame delle dichiarazioni rese dal richiedente dinanzi alla commissione territoriale e delle allegazioni di parte, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza procedere, in via ufficiosa, al necessario approfondimento circa la situazione generale del suo Paese d’origine al fine di verificare la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata, la quale, del resto, emerge dalle fonti ufficiali consultabili che confermano una crescente insicurezza in tutta l’area.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, la contraddittorietà tra le fonti citate, il loro contenuto e le conclusioni raggiunte e la motivazione omessa o solo apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, con motivazione solo contraddittoria, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria sul rilievo che in Guinea non sussiste una situazione di conflitto interno, laddove, al contrario, come lo stesso tribunale ha evidenziato, sono numerose le criticità riscontrate sotto il profilo della sicurezza e delle condizioni di vita della popolazione, che rimangono precarie, alimentando malcontento e manifestazioni che sempre più spesso sfociano in violenze di massa, per cui non è dato comprendere, se non in termini puramente probabilistici, in che modo il richiedente non sia esposto a gravi rischi per l’incolumità personale in caso di rimpatrio in un Paese in cui le condizioni di vita sono così precarie. Il tribunale, del resto, ha aggiunto il ricorrente, si è limitato a nominare due siti senza riportarne nemmeno uno stralcio laddove, in realtà, le fonti indicate descrivono una situazione del tutto diversa.
3.1. Il motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
3.2. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), infatti, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019). La sussistenza di tale presupposto dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, con l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020). Il giudice, peraltro, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).
3.3. La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzate (v. il decreto, p. 6) e, sia pur indirettamente (e cioè senza riportarne pedissequamente il testo), il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti (v. il decreto, p. 5), ha (legittimamente) ritenuto che, in Guinea, dalla quale il richiedente proviene, la conflittualità sociale e politica ivi esistente non integra una situazione di violenza generalizzata e incontrollabile che metta a rischio la generalità indiscriminata dei civili e che, pertanto, il richiedente, in caso si ritorno in patria, non correrebbe per la sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla vita. Tale apprezzamento, del quale il giudice di merito ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, non è stato censurato dal ricorrente per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti specificamente dedotti in giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie diversa e allo stesso più favorevole. Ed e’, invece, noto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23942 del 2020). D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.
4.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 nonché l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha respinto la domanda di protezione umanitaria senza, tuttavia, considerare, attraverso l’integrazione istruttoria ufficiosa che aveva il dovere di disporre, la situazione di vulnerabilità del richiedente che consegue tanto dalle gravi condizioni in cui versa il Paese di provenienza del richiedente sul piano politico, economico e sociale, con i rischi per l’incolumità personale del richiedente in caso di rimpatrio per il compimento di atti terroristici, quanto dall’integrazione sociale e lavorativo che lo stesso ha certamente raggiunto in Italia.
4.2. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019) subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano, in effetti, accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018). Nel caso in esame, il tribunale, con statuizione rimasta del tutto priva di censure, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente ritenendo, in sostanza, che lo stesso non aveva dedotto l’esistenza di una situazione di effettiva vulnerabilità personale che potesse giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ed è noto che “la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio” (Cass. n. 27336 del 2018, la quale, nel rigettare la censura relativa al mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, ha evidenziato che non erano state allegate, da parte del ricorrente, né la situazione implicante la protezione internazionale in rapporto a conflitti armati in corso nel suo paese di origine, né – ai fini della protezione umanitaria – una condizione di grave violazione dei diritti umani). D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6" al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018). Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, il tribunale, con apprezzamento che il richiedente non ha censurato per omesso esame di fatti specificamente dedotti in giudizio e decisivi ai fini di una differente ricognizione della fattispecie concreta, ha escluso, non potendo, comunque derivare dallo svolgimento di un’attività lavorativa (Cass. n. 8367 del 2020). Ne consegue che, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione – che il ricorrente non dimostra, con la riproduzione dei relativi passi, di aver dedotto con il ricorso contenente la domanda di protezione umanitaria, quale fatto decisivo del quale è stato completamente omesso l’esame – il decreto impugnato ha legittimamente escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
5. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro. 2.100,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021