LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23165-2019 proposto da:
O.K., rappresentato e difeso dall’Avvocato SABRINA ROSSI, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
avverso il DECRETO n. 14256/2019 dei TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 7/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione che O.K., nato in *****, aveva proposto nei confronti del provvedimento il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dallo stesso.
O.K., con ricorso notificato il 31/7/2019, ha chiesto la cassazione del decreto, dichiaratamente comunicato il 23/7/2019.
Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale avrebbe negato la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), cit. fondando il proprio convincimento sul giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente mentre avrebbe dovuto verificare le condizioni di persecuzione sulla base di informazioni esterne ed oggettive relative alla situazione reale del Paese di provenienza.
1.2. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, i fatti dichiarati alla commissione territoriale e ribaditi in sede di audizione, erano pienamente credibili, essendo stato offerto un principio di prova della persecuzione subita.
1.3. Infine, ha concluso il ricorrente, per valutare correttamente la domanda di protezione umanitaria, era necessario procedere ad una valutazione individuale della situazione di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo, in comparazione con il grado di inserimento socio-economico conseguito in Italia, comparazione che nella specie, sarebbe stata del tutto omessa.
2.1. Il motivo, in tutte le censure in cui è articolato, è infondato.
2.2. Intanto, dev’essere ribadito come, ai fini della protezione internazionale, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa la sua personale esposizione a rischio grave per la vita o la persona, essendo solo in tal caso possibile considerare “veritieri”, se pur sforniti di prova (perché non reperibile o non richiedibile), i fatti che lo stesso ha narrato (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019). Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il racconto svolto dal richiedendo in ordine alle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese non fosse credibile in quanto generico e contraddittorio (v. il decreto impugnato, p. 2-3) ed ha, pertanto, correttamente escluso, in conformità ai predetti indicatori normativi (tra cui quello, previsto dalla lett. c), secondo il quale i fatti narrati dal richiedente sono considerati “veritieri” solo se le dichiarazioni dello stesso siano ritenute, appunto, “coerenti e plausibili”), che lo stesso fosse soggettivamente credibile. Si tratta di un apprezzamento in fatto (del quale il tribunale ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio), rimasto del tutto incensurato, che, com’e’ noto, costituisce motivo sufficiente per negare (come ha fatto il tribunale: v. il decreto, p. 3) tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto, per quanto rileva nel caso in esame, la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata né comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).
2.3. Per ciò che riguarda, invece, la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), va ribadito il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) cit., poiché, in quest’u1timo caso, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purché egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Cass. n. 10286 del 2020). Peraltro, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lett. c) cit., la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019). La sussistenza di tale presupposto dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020). Il giudice, peraltro, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019). La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzate e, sia pur indirettamente, il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, ha (legittimamente) ritenuto che, nell’Edo State, e cioè la zona della Nigeria dalla quale il richiedente proviene, non sussiste una situazione di violenza da conflitto armato interno di livello e diffusione così elevati da comportare per i civili, in ragione della loro mera presenza sul posto, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona. Tale apprezzamento, del quale il giudice di merito ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio (rimanendo irrilevante la mera insufficienza della motivazione: Cass. SU n. 8053 del 2014), non è stato censurato dal ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti specificamente dedotti in giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie concreta diversa rispetto a quella accertata dal tribunale e più favorevole alla ragioni del richiedente. Ed e’, invece, noto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23942 del 2020). D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha non solo il dovere di dedurre l’esistenza di un conflitto armato che abbia determinato una situazione di violenza indiscriminata ed il timore di subire in caso di rimpatrio un grave danno alla vita o alla persona, ma anche quello (che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto) di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.
2.4. Per ciò che riguarda, infine, la domanda di protezione umanitaria, la censura svolta dal ricorrente, lì dove imputa al tribunale di non aver adeguatamente rilevato la situazione di vulnerabilità soggettiva dedotta in giudizio e di non averla comparata con il grado d’integrazione dallo stesso conseguita in Italia, non coglie ne segno. In realtà, il decreto impugnato ancor più radicalmente ha posto in rilievo, con statuizione non censurata, un difetto di allegazione, anziché di prova, di una condizione soggettiva di vulnerabilità idonea a giustificare la concessione del permesso. D’altra parte, il tribunale ha correttamente escluso che la frequenza dei corsi di formazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa costituissero indicatori di un’effettiva integrazione sociale.
3. Il motivo articolato in ricorso si rivela, quindi, del tutto infondato. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.
4. Nulla per le spese di lite in difetto di un’effettiva attività difensiva da parte del ministero.
5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021