Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33990 del 12/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23768-2019 proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTO MAIORANA, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la SENTENZA n. 3656/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 31/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che A.F., nato in *****, aveva proposto nei confronti dell’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dalla stessa.

A.F., con ricorso notificato il 30/7/2019, ha chiesto la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, l’omesso esame delle fonti informative, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., la contraddittorietà tra le fonti citate ed il loto contenuto e la motivazione solo apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria limitaindosi a citare due report senza, tuttavia, estrapolarne il contenuto, laddove, in realtà, le fonti indicate descrivono, nell’Edo State, da cui il richiedente proviene, l’esistenza di una situazione del tutto diversa, per cui, in definitiva, ha omesso di valutare le condizioni di pericolo oggettivo e attuale in cui versa il Paese d’origine del richiedente, afflitto da una situazione di violenza generalizzata, e le conseguenze cui lo stesso andrebbe incontro in caso di rimpatrio.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato, con motivazione apparente, la domanda di protezione sussidiaria formulando conclusioni assolutamente apodittiche e destituite di fondamento.

1.3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

1.4. La corte d’appello, invero, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria proposta dalla richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e cioè per la sussistenza nel suo Paese d’origine di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona, sul rilievo che, nella zona di provenienza dello stesso, e cioè l’Edo State, nel sud della Nigeria, “come emerge chiaramente dai più diffusi siti internet (v. Amnesty Int., UNHCR, nonché Viaggiare Sicuri rapporto valido al 1.3.2019) ovvero dalle notizie di stampa”, non è dato riscontrare una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato interno o internazionale, potendosi riscontrare al più “una mera attività criminale di tipo comune ovvero qualche episodio di violenza di carattere politico, soprattutto in periodo di elezioni”, tali, comunque, da non determinare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 14, lett. c), cit.. Il riconoscimento di tale forma di protezione sussidiaria presuppone, in effetti, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C285/12), che, in conseguenza degli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione di provenienza, correrebbe, per la sua sola presenzà sul territorio, il rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona (Cass. n. 18306 del 2019). La sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020), indicando la fonte a tal fine utilizzata nonché, direttamente o indirettamente, il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (cfr. Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

1.5. La decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti. La corte d’appello, infatti, indicando le fonti internazionali consultate, ha inequivocamente ritenuto che, in forza delle informazioni ivi raccolte, nella zona di provenienza del richiedente, e cioè l’Edo State, non sussista un conflitto interno o internazionale né una situazione di violenza generalizzata. Tale apprezzamento, del quale il giudice di merito ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, non è stato censurato dal ricorrente per avere il giudice di merito del tutto omesso l’esame di uno o più fatti specificamente dedotti in giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie diversa e allo stesso più favorevole. Ed e’, invece, noto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23942 del 2020). D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito (e non, di certo, alle decisioni giudiziarie sul punto favorevoli, come ha fatto il ricorrente), in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

2.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, nonché l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha respinto la domanda di protezione umanitaria senza, tuttavia, considerare, attraverso l’integrazione istruttoria ufficiosa che aveva il dovere di disporre, la situazione di vulnerabilità del richiedente che consegue tanto dalla situazione socio-politica in cui versa il Paese di provenienza del richiedente, caratterizzato dalla compromissione assoluta dei diritti umani primari e inviolabili, come la vita, la salute, ecc., quanto dall’integrazione sociale e lavorativo che lo stesso ha certamente raggiunto in Italia.

2.2. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019) subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano, in effetti, accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018). Nel caso in esame, la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente ritenendo, in sostanza, che lo stesso non presenta una situazione di effettiva vulnerabilità personale che potesse giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si tratta di una accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata. Il ricorrente, invece, pur avendone l’onere (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, che aveva dedotto nel giudizio di merito e che, pur se decisivi ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole, non sono stati oggetto di esame da parte del giudice di merito: a partire dalla dedotta integrazione sociale elavorativa, della quale, in effetti, la sentenza impugnata non tratta. In effetti, come evidenziato da Cass. n. 8367 del 2020, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018). E tale comparazione presuppone un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, non può derivare solo dallo svolgimento di un’attività lavorativa (Cass. n. 8367 del 2020).

3. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

4. Nulla per le spese di lite in difetto di un’effettiva attività difensiva da parte del ministero.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17" della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472