LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22830-2019 proposto da:
I.B., elettivamente domiciliato in Pescara, Piazza S.
Andrea n. 13, presso lo studio dell’avv.to ANTONINO CIAFARDINI che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
nonché contro PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO L’AQUILA;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 12/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Il Tribunale Dell’Aquila con decreto pubblicato il 12 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da I.B., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).
2. Il richiedente aveva raccontato di essere espatriato perché aveva avuto una relazione con una ragazza proveniente da una famiglia benestante, di una classe sociale più elevata e appartenente al culto AYE. Tale relazione era fortemente contrastata dal padre della ragazza, tanto che egli un giorno era stato prelevato da alcune persone che lavoravano per costui ed era stato tenuto segregato per cinque giorni e picchiato brutalmente. A seguito di ulteriori minacce aveva deciso di cambiare casa, ma la ragazza gli aveva detto di essere rimasta incinta e di essere spesso picchiata dai genitori che avevano anche smesso di darle denaro. La ragazza, a sua insaputa, aveva deciso di abortire e in conseguenza di tale pratica aveva avuto forti perdite di sangue, era stata ricoverata ed era deceduta in ospedale. I familiari della giovane lo ritenevano responsabile della morte della ragazza così lui era scappato dopo che avevano ucciso la madre e aveva paura in caso di rientro di essere ucciso.
3. Il Tribunale, dopo aver richiamato le tre diverse forme di protezione internazionale e dopo aver rilevato la perdurante applicabilità della protezione umanitaria come disciplinata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, riteneva non sussistere i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in nessuna delle sue forme.
Pur ritenendo credibile il racconto, infatti, non poteva riconoscersi lo status di rifugiato mancando i presupposti consistenti nella persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale opinione politica, trattandosi di una vicenda di natura privata. Secondo il tribunale difettavano anche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria non emergendo rischi di condanna a morte o di subire trattamenti inumani e degradanti, né il rischio di non essere protetto dalla vendetta privata. Infatti, il richiedente avrebbe potuto rivolgersi alle forze di polizia e alla magistratura.
Inoltre, la Nigeria non era un paese soggetto ad una situazione di indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato come emergeva dalle fonti consultate (rapporto COI 2018 e di amnesty international).
Infine, quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non erano stati allegati fatti rilevanti ai fini della valutazione dell’integrazione, presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria. Non era stato allegato alcun elemento di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento di tale forma di protezione.
3. I.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.
4. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare alla eventuale discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: motivazione carente, contraddittoria e/o apparente non essendo percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee, contraddittorie ed illogiche per giustificare il rigetto del gravame.
La censura ha ad oggetto il fatto che la richiesta protezione sia stata rigettata per mancanza dei presupposti nonostante la storia narrata dal ricorrente sia stata ritenuta credibile in quanto circostanziata e dettagliata.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata come meglio definito dalla sentenza della Corte di Giustizia numero 465/2007.
A parere del ricorrente la situazione della Nigeria sarebbe tale da essere riconducibile ad un conflitto armato o ad una situazione di violenza generalizzata. In ogni caso la pronuncia impugnata non avrebbe in alcun modo fatto riferimento alla tutela della protezione sussidiaria nelle forme di cui alla lett. a) e b) del medesimo D.Lgs. n. 251 del 2007.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non avere il Tribunale valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nella specie il principio dell’onere probatorio attenuato così come affermato dalle sezioni unite n. 27310 del 2018. Vizio del decreto ex art. 134 c.p.c., n. 2, per motivazione contraddittoria e/o apparente non essendo percepibile il fondamento della decisione.
Il Tribunale non avrebbe attivato i poteri istruttori sulla situazione soggettiva del richiedente e sulla gravità della situazione oggettiva del paese di origine.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza dei motivi umanitari per la concessione della tutela. Vizio del decreto ex art. 134 c.p.c., n. 2, per motivazione contraddittoria e/o apparente non essendo percepibile il fondamento della decisione.
La censura attiene al rigetto della richiesta di protezione umanitaria nonostante le motivazioni addotte in sede di audizione e la documentazione allegata al ricorso evidenziassero una condizione di vulnerabilità collegata a una condizione oggettiva di instabilità del paese di origine.
5. I quattro motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono inammissibili.
Il Tribunale dell’Aquila ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento in base alla valutazione complessiva degli elementi istruttori, sicché le censure proposte mirano ad una impropria revisione del giudizio di fatto precluso in sede di legittimità. Infatti, la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei documenti e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).
Il Tribunale ha fatto esplicito riferimento a fonti qualificate dalle quali ha tratto la convinzione che la Nigeria non sia una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato, (Cass. n. 14283/2019). Deve ribadirsi che, in tema di protezione sussidiaria, ainche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti è stato, dunque, correttamente esercitato (Cass. n. 14283/2019).
Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto tale da giustificare le misure di protezione ivi previste circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.
In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in questo caso il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso la sussistenza di un percorso di integrazione e l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità.
5. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero costituitosi tardivamente.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 1 aprile 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021