LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25635-2019 proposto da:
J.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA, 20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 29/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Il Tribunale di Firenze con decreto pubblicato il 29 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da J.E., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).
2. Il richiedente aveva raccontato di essere espatriato perché era stato arrestato a seguito di controlli durante i quali era stato trovato in possesso di gas R12 da lui posseduto in qualità di tecnico di frigoriferi. Per questo motivo era stato arrestato dopo due giorni era stato rilasciato ed era fuggito.
3. Il Tribunale reputava generica e non credibile la narrazione effettuata dal richiedente. Di conseguenza il collegio giudicante rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), per la non verosimiglianza del racconto sui motivi dell’espatrio. Inoltre il Gambia non era un paese soggetto una situazione di indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato.
Infine, quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non erano stati allegati fatti rilevanti ai fini della valutazione sulla vulnerabilità, presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria. Non era stato allegato alcun elemento di integrazione né alcun legame sociale o amicale o familiare.
3. J.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.
4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e.
La censura attiene alla mancata applicazione del cosiddetto onere della prova attenuato dal fatto che l’esposizione del richiedente era precisa coerente e attendibile diversamente da quanto affermato dal tribunale.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g).
Il ricorrente censura l’erronea valutazione della situazione del Gambia che è di forte instabilità oltre al rischio soggettivo del richiedente di essere arrestato, circostanza non presa in considerazione dal giudice.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost..
La censura attiene all’utilizzo di informazioni sul paese di provenienza assunte senza contraddittorio.
4. Il ricorso è inammissibile per mancata esposizione del fatto e per genericità della censura.
L’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, prescrive a pena di inammissibilità che il ricorso per cassazione debba essere corredato dall’esposizione “sommaria” dei fatti di causa.
Si tratta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti, in quanto rilevanti per la decisione di legittimità anche in modo sommario, ossia riassuntivo. Vanno narrate, cioè, ma con adeguata sintesi, le domande introduttive, le vicende del giudizio di merito: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso. Il citato art. 366 c.p.c. è difatti posto a tutela dell’imprescindibile esigenza di chiarezza espositiva e completezza del ricorso, che deve contenere quanto occorre al giudice di legittimità per comprendere la questione di diritto portata al suo esame.
Di recente questa Corte ha ribadito che per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso, ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi.
Nella specie l’esposizione sommaria dei fatti da un lato manca del tutto come parte autonoma del ricorso e dall’altro non è ricavabile neanche dai motivi del ricorso che non contiene tutti gli elementi utili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate.
Inoltre, le doglianze articolate nei motivi esposti sono formulate in modo del tutto generico, senza sufficienti elementi di specificità riferiti al caso concreto e senza alcuna indicazione delle concrete ragioni di violazione delle norme citate anch’esse in modo del tutto generico.
5. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non avendo il Ministero svolto effettiva attività difensiva.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 1 aprile 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021