LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26072-2019 proposto da:
A.B., elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n. 40, presso lo studio dell’avv.to ANNA ROSA ODDONE che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 455/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 13 marzo 2019, respingeva il ricorso proposto da A.B. cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Torino aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).
2. Il richiedente aveva dichiarato di essere espatriato perché, tagliando un albero mentre lavorava nei campi, aveva colpito un bracciante poi deceduto in ospedale. Egli temeva la vendetta della famiglia del bracciante e per questo motivo era scappato in Libia. Nel 2010 era stato rimpatriato in Nigeria dall’Onu. Nel 2015, riconosciuto in strada da un fratello del bracciante morto, era stato picchiato e minacciato di morte. Egli, pertanto, aveva lasciato la moglie e il figlio alle cure del pastore della chiesa che frequentava ed era scappato in Libia. Qui dopo essere stato aggredito da un gruppo organizzato aveva deciso di emigrare in Italia.
Secondo la Corte d’Appello doveva essere respinto il motivo relativo all’eccepito difetto di istruttoria per omessa audizione del richiedente, non sussistendo l’obbligo del giudice di disporla come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Peraltro, il provvedimento del Tribunale doveva essere confermato perché ampiamente motivato soprattutto in relazione alla non attualità del pericolo oltre alla genericità e scarsa credibilità del racconto.
Pertanto, secondo la Corte d’Appello non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto mancavano le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007 in particolare la regione posta al sud della Nigeria non si trovava in una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato come risultante dalle fonti internazionali citate.
Quanto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non erano state allegate circostanze particolari afferenti beni primari della persona o prova di particolari legami familiari né elementi sulla cui base ritenere una integrazione sociale o lavorativa del richiedente.
3. A.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.
4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), o comunque omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La censura attiene alla violazione del principio della prova attenuato in relazione alla complessità della società africana e alla mancata valutazione di credibilità del ricorrente.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La censura attiene alla omissione da parte della Corte d’Appello della valutazione di fonti aggiornate e specifiche sulla situazione in atto in Nigeria, elementi fondamentali per la decisione.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La censura attiene alla mancata valutazione circa la condizione di vulnerabilità.
4. Il ricorso è inammissibile per mancata esposizione del fatto e per genericità della censura.
L’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, prescrive a pena di inammissibilità che il ricorso per cassazione debba essere corredato dall’esposizione “sommaria” dei fatti di causa.
Si tratta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti, in quanto rilevanti per la decisione di legittimità anche in modo sommario, ossia riassuntivo. Vanno narrate, cioè, ma con adeguata sintesi, le domande introduttive, le vicende del giudizio di merito: il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso. Il citato art. 366 c.p.c. è difatti posto a tutela dell’imprescindibile esigenza di chiarezza espositiva e completezza del ricorso, che deve contenere quanto occorre al giudice di legittimità per comprendere la questione di diritto portata al suo esame.
Di recente questa Corte ha ribadito che per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso, ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi.
Nella specie, l’esposizione sommaria dei fatti da un lato manca del tutto, specialmente con riferimento al giudizio di primo grado, e dall’altro non è ricavabile neanche dai motivi del ricorso che non contiene tutti gli elementi utili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate.
Inoltre, le doglianze articolate nei motivi esposti sono formulate in modo del tutto generico, senza sufficienti elementi di specificità riferiti al caso concreto e senza alcuna indicazione delle concrete ragioni di violazione delle norme violate citate anch’esse in modo del tutto generico.
5. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non avendo il Ministero svolto effettiva attività difensiva.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 1 aprile 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021