LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23214-2019 proposto da:
W.M., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO RIZZATO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 21/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da W.M. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il W. aveva dichiarato, in particolare, di essere fuggito dal Gambia, suo Paese di origine, a seguito della morte della madre, uccisa dal padre nel corso di una lite familiare; per effetto di tale delitto il genitore era stato arrestato, avviato all’ergastolo e a sua volta era deceduto in carcere; erano allora sorti contrasti tra i familiari della madre e quelli del padre in relazione alla sua educazione religiosa e, per essersi rifiutato di abbracciare l’islam preferendo il culto Ahmadiyya della famiglia materna, aveva subito un tentativo di avvelenamento da parte di uno zio paterno. Il Tribunale considerava il racconto non credibile, alla luce del fatto che il richiedente aveva dichiarato, in audizione, di non esser seguace del culto Ahmadiyya e di non conoscerne le pratiche rituali.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione W.M. affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione di non credibilità della sua storia personale operata dal giudice di merito.
La censura è inammissibile, perché il ricorrente invoca in sostanza un riesame del giudizio di merito operato dal Tribunale, da ritenere estraneo alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), senza neppure confrontarsi con le contraddizioni evidenziate dal Tribunale, sulla base delle quali si è fondata la valutazione di non credibilità del racconto. Il ricorrente, infatti, non attinge il decisivo passaggio della motivazione del provvedimento impugnato nel quale si evidenzia che, in audizione, il W. aveva dichiarato (contrariamente a quanto assunto nel ricorso introduttivo del giudizio di merito) di non essere seguace del culto materno e di non essere a conoscenza dei relativi riti.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di merito non avrebbe considerato la condizione esistente in Gambia, Paese di origine del W., ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).
La censura è inammissibile, posto che il Tribunale richiama le fonti informative consultate ai fini dell’apprezzamento della situazione esistente in Gambia (cfr. in particolare pag. 11 del decreto impugnato), dando conto della data e dell’origine della fonte consultata, nonché delle notizie specificamente tratte da essa. In proposito, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.
In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021