LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22067-2019 proposto da:
T.I., rappresentato e difeso dall’Avvocato MICHELE CAROTTA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 10/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da T.I. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il T. aveva dichiarato, in particolare, di essere fuggito dal Senegal, suo Paese di origine, a seguito del contrasto sorto con gli anziani del suo villaggio, che lo avevano ritenuto responsabile di alcune disgrazie perché si era rifiutato di partecipare a culti animistici con sacrifici di animali. Il Tribunale considerava il racconto non credibile, riteneva assente un contesto di violenza generalizzata ed escludeva la protezione umanitaria, non ravvisando profili di vulnerabilità del richiedente.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.I. affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erroneo diniego, da parte del Tribunale, della protezione umanitaria, allegando di essersi inserito nel tessuto socio-lavorativo italiano, avendo una occupazione stabile ed avendo conseguito la licenza media.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame, sempre ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, della sua storia personale.
Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.
Il Tribunale svolge il giudizio di comparazione tra la condizione di vita del richiedente, in Italia, e quella che egli potrebbe avere in caso di rientro, ai fini della verifica dell’esistenza del rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti fondamentali della persona, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/20:18, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471), escludendo, all’esito, la sussistenza di profili di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione invocata. Nell’ambito di tale giudizio, il Tribunale considera anche la storia personale del richiedente, evidenziandone le contraddizioni (cfr. pag. 5 del decreto), con motivazione che il ricorrente non attinge specificamente. Ne consegue che le censure proposte si risolvono in sostanza un’istanza di riesame del giudizio di merito operato dal Tribunale, da ritenere estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, poiché l’atto notificato dal Ministero non presenta i requisiti minimi del controricorso.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021