Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33997 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27395-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BOCCONGELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato l’11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale Dell’Aquila con decreto pubblicato il 12 settembre 2019, respingeva il ricorso proposto da F.M. cittadino del Gambia, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente aveva reiterato D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 29, comma 1 bis, una richiesta di protezione internazionale. La commissione territoriale aveva ritenuto non esserci elementi rilevanti emersi successivamente al diniego già divenuto definitivo con sentenza della Corte d’Appello del 18 gennaio 2017. Il Tribunale confermava l’assenza di elementi nuovi, evidenziando come il contratto di lavoro era stato stipulato nel giugno del 2016 e non era stato dedotto nel precedente giudizio, lo stesso per la documentazione medica risalente all’anno 2015.

3. F.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione delle norme di diritto che regolano la protezione internazionale.

La censura ha ad oggetto la motivazione di rigetto della domanda di protezione internazionale fondata su elementi nuovi, in particolare su una mutata situazione sanitaria, essendo il ricorrente affetto da epilessia e fondata sul fatto che nel precedente giudizio non erano stati fatti valere elementi senza colpa da parte del richiedente. Peraltro, dalla norma non si evincerebbe che l’assenza di colpa sia il presupposto per la presentazione di nuovi elementi. Secondo il ricorrente sarebbe sufficiente che i nuovi elementi siano diversi rispetto da quelli considerati nel precedente giudizio. In particolare, nella specie, il ricorrente deduce la precaria condizione di salute derivante da un incidente stradale con trauma cranico.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, prevede che la Commissione territoriale dichiari inammissibile la domanda di protezione senza procedere all’esame, tra l’altro, anche nel caso in cui (lettera b) il richiedente abbia reiterato identica domanda dopo l’assunzione di una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

Anche la disciplina Europea (art.,40 della successiva Direttiva 26/06/2013 n. 32 2013/32/CE – Direttiva UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale- rifusione) prevede che la domanda di asilo reiterata sia anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente, o dopo che sia stata presa la decisione su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi, rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato.

Pertanto, solo se l’esame preliminare permette di concludere che sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale si può dar ingresso ad un rinnovato esame nel merito della richiesta.

Costituisce orientamento consolidato cui il Collegio intende dare continuità quello secondo il quale: “In tema di protezione internazionale, i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l’introduzione del procedimento di cui al D.Lgs. citato, art. 35 ” (Sez. 1, Ord. n. 18440 del 2019).

In altri termini questa Corte ha già avuto modo di affermare che i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui al D.Lgs. citato., art. 35 (Sez. 6, 28/02/2013, n. 5089).

Secondo il ricorrente, invece, l’elemento di novità potrebbe essere anche un elemento preesistente e colpevolmente non dedotto in occasione della domanda precedente. Pertanto una volta puntualizzato che la disciplina sopra illustrata richiede il carattere incolpevole della mancata precedente allegazione del nuovo elemento, la censura si appalesa come inammissibile anche perché conseguentemente il ricorrente ha omesso di dimostrare, e anche solo dedurre, le ragioni che avrebbero giustificato la mancata allegazione della nuova circostanza in sede di prima domanda e soprattutto nell’ambito del giudizio di cognizione attinente il riconoscimento della protezione internazionale, da lui introdotto con ministero e assistenza legale di un difensore abilitato. Infatti, in caso di reiterazione della domanda di protezione D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 29, lett. b), dopo che si sia già svolto un precedente giudizio diretto al riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo, a pena di inammissibilità della nuova istanza, è tenuto a indicare le ragioni per cui, senza colpa, non abbia potuto addurre i “nuovi elementi” nel giudizio di cognizione da lui proposto, atteso che quest’ultimo ha ad oggetto non già l’impugnazione del provvedimento di diniego da parte della Commissione territoriale, ma il riconoscimento del proprio diritto soggettivo alla protezione invocata, sicché in esso è anche possibile integrare le deduzioni svolte in sede amministrativa.

3. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero costituitosi tardivamente.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 1 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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