LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37719-2019 R.G. proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE D’URSO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DOLCETTA;
– ricorrente –
contro
AMATI JR SRL;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 393/2019 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 26/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO
che:
il Tribunale di Vicenza, investito da B.M. della controversia riguardante il rapporto di lavoro intercorso con la società Amati JR s.r.l., rivolta a sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento orale intimato allo stesso dalla predetta società, ha declinato la propria competenza, stabilendo che la competenza territoriale dovesse essere ricondotta ai fori alternativi di Como, sede della società ove si era concluso il contratto, ovvero di Livorno, ultima sede di svolgimento della prestazione;
B.M. ha proposto regolamento di competenza, affidato a un unico motivo illustrato da successiva memoria;
la società Amati JR s.r.l. è rimasta intimata;
il P.G. ha presentato conclusioni proponendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
il motivo contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., sulla conclusione del contratto di lavoro subordinato in relazione al criterio di collegamento del luogo ove è sorto il rapporto di lavoro previsto dal combinato disposto degli artt. 413 – 428 c.p.c.”;
il ricorrente rileva che la società proponente intendeva inizialmente stipulare un contratto di collaborazione con la Nuova Posta s.r.l.s. di cui egli stesso era legale rappresentante, per il servizio di autotrasporto e consegna ad Euro 20,00;
a fronte del diniego del B., motivato dall’insufficienza dei mezzi a disposizione della società La Nuova Posta e del mancato possesso delle licenze idonee e necessarie per condurre i mezzi esistenti, la società avrebbe dunque accettato la sua controproposta di conclusione di un contratto di lavoro subordinato;
il ricorrente chiede che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Vicenza, foro corrispondente al proprio luogo di residenza (***** in provincia di Vicenza), ove lo stesso si trovava quando la Amati s.r.l. ha accettato, aderendo alla sua controproposta, di stipulare un contratto di lavoro subordinato in luogo di una collaborazione;
il ricorso è infondato;
l’asserito travisamento della natura giuridica del rapporto denunciato dal motivo di ricorso non sussiste, perchè il Tribunale di Vicenza non ha affatto accertato che vi fosse prova della controproposta da parte del lavoratore, accettata dalla società, circa la conclusione di un contratto di lavoro subordinato;
ciò che appare incontroverso è che la conclusione del contratto è avvenuta telefonicamente e che il rappresentante legale della società Amati JR s.r.l. si trovasse a Como, presso la sede legale della società;
il Tribunale di Vicenza ha quindi correttamente escluso la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Como, considerando sia il luogo ove ha sede la società datrice di lavoro, sia il forum contractus, che, nel caso di contratto concluso per telefono, consiste nel luogo in cui l’accettazione è giunta a conoscenza del proponente (così Cass. n. 773 del 1981);
anche il ricorso al criterio alternativo corrispondente al luogo ove si è svolto il rapporto (art. 413 c.p.c., comma 2), conduce ad affermare la competenza territoriale di un diverso Tribunale, essendo risultato provato che l’ultimo luogo di svolgimento della prestazione lavorativa era stato Livorno;
in definitiva, il ricorso va rigettato, senza provvedere sulle spese in assenza di difesa da parte dell’intimata;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021