LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 29674/19 proposto da:
-) I.O., elettivamente domiciliato a Roma, via G. De Vecchi Pieralice n. 20, presso l’avvocato Valentino Leone che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Torino 15.5.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.
FATTI DI CAUSA
1. I.O., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
Il ricorso non indica i fatti posti a fondamento della domanda.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento I.O. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Torino, che la rigettò con decreto 15.5.2019.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era generico, confuso e stereotipato;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva né descritto, né dimostrato di essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione de propri diritti inviolabili.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da I.O. con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dare conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultima dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, a causa della totale mancanza della esposizione dei fatti di causa, e soprattutto delle domande proposte dinanzi al giudice di merito.
Il ricorrente si limita infatti a riferire di avere chiesto al Tribunale di Torino la “revoca del provvedimento di rigetto adottato dalla commissione territoriale di Novara, con il quale detta commissione decideva di non riconoscere la protezione internazionale”.
Nulla riferisce ricorso circa il tipo di protezione richiesta, né per quali ragioni. Il rilievo che precede, in virtù del principio della ragione più liquida, rende superfluo verificare tanto la tempestività del ricorso, quanto la ritualità del deposito di e l’attestazione di conformità all’originale.
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021