Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34006 del 12/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30334/19 proposto da:

-) S.H., elettivamente domiciliato a Brescia, via Francesco Crispi 20, presso l’avvocato Simonetta Geroldi che lo difende in speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia 6 settembre 2019 n. 4516;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

FATTI DI CAUSA

1. S.H., cittadino guineano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto ricercato dalla polizia per avere partecipato nel 2012 ad una manifestazione politica organizzata dal partito UFDG.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento S.H. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Brescia, che la rigettò con decreto 6.9.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto sebbene in Guinea vi fossero “criticità” sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali, non sussisteva una “emergenza umanitaria generalizzata”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da S.H. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di un documento dal quale risultava la verità dei fatti da lui narrati, e cioè il riscontro delle lesioni personali subite nel suo paese d’origine.

1.1. Il motivo è inammissibile perché censura la valutazione delle prove. In ogni caso esso è inammissibile per genericità, in quanto – in violazione dell’onere richiesto a pena di inammissibilità dal art. 366 c.p.c., l. 6, non indica dove e quando fu depositato il documento che si assume trascurato, e quale ne fosse il contenuto.

2. Col secondo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato l’art. 10 Cost., comma 3.

Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene la immediata precettività dell’art. 10 Cost., senza alcun riferimento al caso concreto.

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per più ragioni.

In primo luogo è inammissibile perché non contiene nessuna censura specifica avverso il provvedimento impugnato. In particolare, non spiega perché mai sarebbe stato violato l’art. 10 Cost., comma 3.

In secondo luogo è inammissibile perché la sintassi del motivo rende palese che esso non è rivolto a questa Corte, ma è rivolto al giudice di merito (si legge infatti “se anche il giudice ritenesse di aderire alla tesi espressa dalla Commissione Territoriale”).

In terzo luogo inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., essendo giurisprudenza costante di questa corte che gli istituti della protezione principale, sussidiaria ed umanitaria esauriscono tutte le ipotesi di cui all’art. 10 Cost., comma 3, e che pertanto “non v’e’ più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3” (ex multis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016, Rv. 641324 – 01);

3. Il terzo ed il quarto motivo sono manifestamente inammissibili, perché volti ad impugnare la decisione “della Commissione Territoriale di Brescia”, sicché è superfluo sinanche esporne il contenuto.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472