Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34007 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 29538-2019 proposto da:

A.K.O., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, e difeso dall’avv. CARLO PINNA PARPAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 17/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. – A.K.O. è cittadino nigeriano. Dalla lettura del decreto impugnato, si ricava che egli è fuggito perché spaventato da violenze terroristiche in atto nella sua area, durante le quali sarebbe rimasto ucciso un suo cugino.

2. Il Tribunale ha ritenuto non credibile il suo racconto; ha inoltre escluso una qualche situazione di conflitto armato generalizzato in Nigeria; ha infine ritenuto non vulnerabile il ricorrente in caso di rimpatrio a cagione del fatto che la condizione economica del paese di origine non è da ritenersi rilevante.

3. – Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. – Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta la) contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22375 del 2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2017, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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