LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30723-2019 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato in Sini, presso l’avv. GUENDALINA GARAU;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 04/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO IN FATTO
CHE:
– K.A. è cittadino del Bangladesh, da cui ha raccontato di essere fuggito per le condizioni di estrema povertà in cui si trovava a vivere: dunque in cerca di un lavoro.
2. -Impugna una decisione del Tribunale di Cagliari ha rigettato sia la richiesta di protezione internazionale, non ravvisando persecuzioni di sorta a carico del richiedente asilo, né situazioni di conflitto armato in Bangladesh; sia la protezione umanitaria, esclusa per via della mancata integrazione in Italia da parte del ricorrente.
3 -Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha depositato controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
4. – Il primo motivo denuncia omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 c.p.c.) su una eccezione formulata in ricorso e riguardante il regime di impugnazione dell’atto.
Il ricorrente ha trascritto per intero il ricorso di primo grado, da cui si evince che, in via preliminare, egli aveva eccepito la nullità dell’atto amministrativo per difetto di indicazione del regime di impugnazione.
Il motivo è inammissibile.
Non c’e’ interesse a fare la questione, posto che comunque il provvedimento di rigetto è stato impugnato in termini, e dunque alcun pregiudizio è derivato al ricorrente; né una pronuncia di accoglimento potrebbe mutare l’esito.
5.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, ed è fondato, in quanto la Corte ha escluso, con giudizio in fatto, una rilevante integrazione in Italia; ma, seppure in astratto ha ritenuto di aver effettuato la valutazione comparativa, in concreta alcunché dice quanto alla situazione del paese di origine, ossia alla eventualità che, in caso di rimpatrio, il ricorrente, per le condizioni socio politiche, o anche per quelle di povertà inemendabile, possa vedere pregiudicato il godimento dei diritti fondamentali: meglio la conclusione secondo cui, pur avendo il ricorrente un lavoro in Italia, il suo rimpatrio non comporterebbe alcuno sradicamento.
P.Q.M.
La Corte di chiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021