Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34009 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31350-2019 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Ravenna, via Ricci, n. 29, presso l’avv. SONIA LAMA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. – T.A. è cittadino del Bangladesh: dall’insieme del ricorso si ricava che è espatriato per ragioni essenzialmente economiche: di famiglia povera, con due fratelli in orfanotrofio, ha contratto- il padre per lui: un debito con la banca per pagare il viaggio, e si è indebitato con usurai che, secondo il suo racconto, in caso di rimpatrio, gli potrebbero usare violenza per imporgli il saldo del debito.

2. – Ha chiesto in Italia protezione internazionale ed umanitaria, rigettata dal Tribunale di Bologna, che ha ritenuto trattarsi di migrante economico, che non ha allegato minacce rilevanti di cui alla L. n. 251 del 2007, e quanto alla protezione umanitaria, ha escluso vulnerabilità perché, pur avendo il ricorrente dimostrato un lavoro a tempo indeterminato, non può dirsi però pienamente integrato in Italia, dove vive ancora nel centro di accoglienza e non parla la lingua.

3. – Il ricorso è basato su un motivo. Non v’e’ controricorso del Ministero che si è però costituito tardivamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. – L’unico motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, in tema di protezione umanitaria.

Secondo il ricorrente la corte non ha adeguatamente effettuato la comparazione tra il livello di vita raggiunto in Italia e la situazione del paese di origine, onde verificare se il rimpatrio può essere di pregiudizio per il ricorrente.

Il motivo è infondato.

Pur essendo la clausola dei “seri motivi di carattere umanitario” di significato aperto, e dunque non limitata a situazioni tipizzate, non può però arrivare a comprendere, come questa Corte ha più volte sottolineato, la povertà o la situazione economica difficile, quali ragioni di tutela dello straniero, salvo che non si dimostri che quella situazione economica di assoluta povertà è inemendabile, e dunque riguarda l’intera popolazione o alcuni suoi strati (Cass. 16119/2020; Cass. 20344/2020; Cass. 24904/2020).

Può darsi rilievo al godimento dei diritti che in Italia è stato raggiunto dallo straniero ed alla eventualità che quel godimento venga perduto in caso di rimpatrio; ma occorre la dimostrazione di una integrazione che sia tale, per l’appunto, da manifestare una vita privata (art. 8 Cedu, e dunque una condizione di godimento dei diritti, che il rimpatrio farebbe perdere.

Tuttavia, l’accertamento del giudice di merito, se è adeguato quanto al livello di integrazione del ricorrente in Italia, sotto l’aspetto della motivazione, lo è di meno quanto alla valutazione del paese di origine: intanto si trae argomento dal riferimento ai fratelli in orfanotrofio, che, in quanto tali, si assume, il ricorrente non ha l’onere di mantenere in caso di rimpatrio. Pare il caso, invece, che egli è emigrato proprio nel tentativo di toglierli dall’orfanotrofio, e dunque quella circostanza ha il valore contrario a quello dedottovi dal Tribunale.

Ad ogni modo, il giudizio di vulnerabilità presuppone una valutazione della situazione del paese di origine che tenga conto del livello di godimento dei diritti fondamentali e dell’eventuale violazione che ne possa derivare per il ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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