Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.34010 del 12/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38137-2019 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, n. 3, presso l’avv. GIUSEPPINA MARCIANO;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA MILANO, QUESTURA MILANO;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 10/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1.- Il ricorrente, C.E., cittadino del Gambia ha proposto ricorso avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Milano, invocando ragioni umanitarie, ed i pericoli cui incorre in caso di rimpatrio, oltre che la pendenza del giudizio sulla protezione internazionale ed umanitaria.

2. – Il Giudice di Pace ha ritenuto irrilevante che la questione della protezione internazionale fosse ancora pendente, in quanto il rigetto del Tribunale di Milano era stato comunque impugnato per Cassazione-almeno lo era al momento della decisione – ed ha ritenuto insussistente ogni altro motivo addotto.

3.-Il ricorso è basato su un motivo. Gli intimati non si sono costituiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. – L’unico motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 e della Convenzione di Ginevra: ritiene il ricorrente che il Giudice di Pace, nel rigettare l’opposizione alla espulsione, non ha tenuto conto affatto della sua situazione umanitaria, ancora sub indice, e dei pericoli che corre in caso di rimpatrio in un paese dove v’e’ violazione indiscriminata dei diritti umani.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

E’ pacifico che, quando la decisione è stata assunta, non era stata ancora rigettato in modo definitivo il ricorso per la protezione internazionale ed umanitaria, in quanto la decisione del Tribunale, di rigetto, era stata impugnata per Cassazione.

Si ricava evidentemente dalla L. n. 25 del 2008, art. 32, che è vietata l’espulsione del richiedente asilo se il rigetto della Commissione territoriale sia ancora impugnabile, ossia non sia diventata definitiva (Cass. 32958/2019) e, ove l’impugnazione della decisione amministrativa sia successiva al decreto di espulsione, quest’ultimo va sospeso fino a definitivo rigetto della domanda di protezione internazionale (Cass. 5437/2020).

Così che la decisione del Giudice di pace andava sospesa in attesa della definizione del procedimento per la protezione internazionale che non era ancora stato definito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Giudice di pace di Milano, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472