LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15089-2015 proposto da:
O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE, 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANTONELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del suo procuratore pro tempore, Avvocato Giuseppe L’Incesso, nella qualità di Responsabile della U.O. Contenzioso Esattoriale, Agente della Riscossione, Direzione Regionale delle Marche, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato BARBARA PALOMBI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE MENDITTO;
– controricorrente –
nonché contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 681/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 05/12/2014 R.G.N. 369/2014 + altre;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO.
RITENUTO IN FATTO
CHE:
1. Con sentenza del 5.12.14 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 2.7.14 del tribunale della stessa sede ha -per quel che qui rileva-parzialmente rigettato l’opposizione proposta dal sig. O. al pignoramento presso terzi effettuato sulla base di cartella esattoriale per crediti previdenziali -già insinuati al passivo fallimentare ed oggetto di esdebitazione pronunciata a chiusura del fallimento-, ritenendo l’esdebitazione inopponibile all’INPS (in quanto creditore concorrente pretermesso nella procedura).
2. Avverso tale pronuncia ricorre il contribuente per due motivi, cui resiste Equitalia centro con controricorso; INPS ha prodotto delega in calce al ricorso notificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
3. Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per non aver la Corte di merito considerato inammissibile l’appello in relazione alla sua formulazione.
4. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 404 c.p.c., per non avere la stessa Corte rimesso le parti innanzi al giudice di primo grado all’esito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 181/08 sulla L.Fall., art. 143 e per avere trascurato che il decreto di esdebitazione non era stato impugnato dall’INPS per far valere la pretermissione.
5 Il primo motivo è inammissibile in quanto non riporta in violazione del principio di autosufficienza- i motivi di appello e le parti della sentenza censurate, non consentendo a questa Corte di esaminare la fondatezza della doglianza.
6. Il secondo motivo è invece fondato.
7. Occorre premettere che con sentenza costituzionale n. 181/08 è stata dichiarata “la illegittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 143 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 5), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell’anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l’udienza in Camera di consiglio”.
8. A seguito della detta pronuncia, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12950 del 09/06/2014, Rv. 631363-01) ha affermato che, in tema di esdebitazione, la domanda con cui il debitore chiede di essere ammesso a tale beneficio va notificata, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 30 maggio 2008, n. 181, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo “in parte qua” la L.Fall., art. 143, dovendosi ritenere che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tali creditori determini l’inesistenza della pronuncia e la necessità di rimettere la controversia al primo giudice ex art. 354 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio al tribunale, il decreto della corte d’appello confermativo del rigetto dell’istanza volta a ottenere il beneficio dell’esdebitazione). Si è aggiunto anche (Sez. 1, Sentenza n. 23303 del 13/11/2015, Rv. 637717 – 01) che, nel procedimento di esdebitazione del fallito, la domanda ed il decreto di fissazione dell’udienza innanzi al tribunale vanno notificati a tutti i creditori non integralmente soddisfatti i quali, in quanto litisconsorti necessari, non possono essere pretermessi neppure nella fase di reclamo, dovendosi escludere, a pena di nullità rilevabile d’ufficio della decisione assunta, che il contraddittorio possa essere circoscritto a coloro che si siano costituiti innanzi al primo giudice, sicché, in tal caso, la decisione va cassata con rinvio al giudice del reclamo per l’integrazione del contraddittorio.
9. Nella specie, a quanto consta, la corte territoriale ha applicato la norma della L.Fall., art. 143, pronunciando la esdebitazione del debitore fallito, dichiarandola inopponibile l’INPS, creditore concorrente non integralmente soddisfatto.
10. Ciò posto, deve ricordarsi che questa Corte ha già precisato (Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015, Rv. 634087 – 01) che il litisconsorte necessario pretermesso, che ai sensi dell’art. 404 c.p.c. è ammesso all’opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio “inter alios”, può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l’efficacia esecutiva o gli affetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza “inter alios” non opposta.
11. Applicato il principio al caso di specie, non può che affermarsi la necessità di opposizione di terzo da parte dell’INPS avverso il provvedimento di esdebitazione rispetto al quale era stato pretermesso, non potendo ritenersi semplicemente inefficace verso l’INPS il detto provvedimento in difetto di impugnazione. In altri termini, l’INPS legittimato all’opposizione di terzo avverso il decreto di esdebitazione del debitore che ha chiuso la procedura fallimentare nella quale era stato insinuato il suo credito previdenziale, non può richiedere l’adempimento della relativa obbligazione con cartella esattoriale notificata al debitore esdebitato, dovendo invece tutelarsi nella procedura fallimentare facendo opposizione di terzo.
12. La corte territoriale, nel rite note: tout courtìnopponibile all’INPS la pronunciata esdebitazione, pur in assenza di impugnazione del provvedimento ex art. 404 c.p.c., non si è attenuta i principi su esposti. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla stessa corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021