LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5090-2020 proposto da:
B.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE ASCARI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 268/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 13/01/2020 R.G.N. 7348/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
– B.H. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna depositata il 13 gennaio 2020, di reiezione della impugnazione dell’opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;
– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario del Marocco che era giunto in Italia per le migliori condizioni economiche e sanitarie offerte dal Paese;
– il ricorso è affidato a due motivi;
il Ministero dell’Interno ha presentato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
– con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;
– con il secondo motivo si allega la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32;
– – parte ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore e dalla parte personalmente;
– deve essere, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
– nulla per le spese essendo parte controricorrente rimasta intimata.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021