Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34026 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5126-2020 proposto da:

B.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE ASCARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 629/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 29/01/2020 R.G.N. 8804/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.

RILEVATO IN FATTO

Che: O.B. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna depositata il gennaio 20212 di reiezione della impugnazione dell’opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale che aveva respinto a sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che il richiedente aveva allegato che era originario del Gambia ed era giunto in Italia a seguito delle conseguenze di un furto accaduto nell’officina meccanica presso cui lavorava;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– il Ministero dell’Interno ha presentato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

va preliminarmente rilevato come il difensore del ricorrente abbia depositato rinuncia al ricorso che risulta ritualmente formulata e sottoscritta talché deve ritenersi l’intervenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente;

deve, quindi, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;

nulla per le spese essendo parte controricorrente rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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