LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25912/2020 R.G. proposto da:
G.P., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana Aresi, e Massimo Carlo Seregni, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Bologna nel procedimento n. 12729/2018 R.G., deciso in data 3 settembre 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.
RILEVATO
CHE:
1. G.P., di nazionalità *****, ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso avverso il provvedimento, notificatogli in data 17 agosto 2018, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale e di ogni altra forma complementare di protezione.
2. Ha rilevato il Tribunale, per quanto in questa sede rileva, la contraddittorietà del racconto del richiedente, che in sede di audizione ha addotto elementi mai prima riferiti (minacce da parte di estranei, testimonianza oculare di omicidi), in modo comunque generico, con conseguente mancanza di alcun rischio in caso di rimpatrio, in assenza di alcun profilo di vulnerabilità apprezzabile ai fini della concessione della protezione umanitaria.
3. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione nel quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE 1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “1) Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8”;
b. Secondo motivo: “1) Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5 e 14.
2. Il ricorso va respinto, atteso che, i due motivi sono inammissibili nella parte in cui – ciascuno per i relativi profili di tutela invocati – lamentano una violazione di legge, poiché tendono in realtà a far compiere a questa Corte una non consentita riedizione del giudizio di fatto, in presenza di una motivazione – pienamente riconoscibile come tale – che ha esaminato esaurientemente sia i profili oggettivi che soggettivi della vicenda dedotta in lite. Sotto diverso e concorrente profilo, va rilevato che i due motivi sono infondati, laddove lamentano la violazione dei criteri legali di valutazione credibilità ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5. Invero, il carattere non contraddittorio e circostanziato delle dichiarazioni – ritenuto dal tribunale nella specie insussistente con giudizio puntualmente motivato e quindi incensurabile se non nei limiti posti dall’art. 360 c.p.c., n. 5) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019) – sono criteri di valutazione espressamente indicati dall’art. 3, comma 5, e la verifica negativa su di essi basata è di per sé sufficiente senza necessità di ulteriori approfondimenti – a escludere la credibilità e quindi l’utilizzabilità delle dichiarazioni (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019; id. Sez. 1, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020; id. Sez. 1, Ordinanza n. 10286 del 29/05/2020; id. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020).
3. Le illustrate ragioni di reiezione del ricorso assorbono, quale “ragione più liquida”, quella connessa alla validità della procura alle liti, secondo l’insegnamento di Cass. S.U., Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, senza necessità, ai fini della decisione, di attendere la decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. 3, 23/06/2021, n. 17970).
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l’irrituale costituzione del solo Ministero.
5 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021