Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34044 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28928/2020 R.G. proposto da:

A.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Bozzoli, giusta procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Padova;

– intimato –

avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Bologna n. 6224/2020, depositato in data 28 settembre 2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.

RILEVATO

CHE:

1. A.A., di nazionalità *****, ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso avverso il provvedimento, notificatogli in data 13 luglio 2018, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e ogni altra forma complementare di protezione.

2. Ha rilevato il Tribunale, per quanto in questa sede rileva, la genericità e l’incoerenza del racconto del richiedente (denunce della cognata, circostanze dell’espatrio con regolare mezzo aereo, assenza di attualità del pericolo dedotto), con conseguente assenza di alcun rischio in caso di rimpatrio, in mancanza di alcun profilo di vulnerabilità apprezzabile ai fini della concessione della protezione umanitaria.

3. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione nel quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. A), punto 2, della Convenzione di Ginevra e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3. Mancanza e apparenza della motivazione. Nullità del provvedimento a sentenza per violazione degli artt. 112,132,156 c.p.c.; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27”;

b. Secondo motivo: “1) Violazione e falsa applicazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6. Omessa pronuncia su motivi di gravame. Motivazione apparente e/o contraddittoria.”;

2. Il ricorso va respinto.

3. In via preliminare, va rilevato che le censure formulate dal ricorrente sono prive del riferimento ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c. Tanto comporta che i motivi di ricorso siano da ritenere ammissibili solo ove e nella misura in cui il loro contenuto sia tale da far comprendere a questa Corte in maniera inequivoca a quali dei diversi parametri previsti dall’art. 360 c.p.c. ciascuna di esse si riferisca, dovendo in caso contrario dichiararsene l’inammissibilità per violazione dei criteri di specificità previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013; id. Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).

4. Nel caso di specie, entrambi i motivi debbono considerarsi inammissibili, proprio perché, contrariamente al cennato insegnamento di questa Corte, contengono al loro interno argomentazioni riferibili in alcune parti al n. 3), in altre al n. 4) e al n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1 di talché non può certo essere questa Corte a qualificare partitamente ogni diverso aspetto delle due censure, che difettano irrimediabilmente del requisito della specificità, proprio del giudizio di cassazione, che è a critica vincolata.

5. In ogni caso, va rilevato che gli stessi appaiono in ogni caso inammissibili poiché in contrasto con la costante giurisprudenza resa sul punto da questa Corte regolatrice, giacché il carattere non contraddittorio e circostanziato delle dichiarazioni ritenuto dal tribunale nella specie insussistente con giudizio puntualmente motivato e quindi incensurabile se non nei limiti posti dall’art. 360 c.p.c., n. 5) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019) – sono criteri di valutazione espressamente indicati dall’art. 3, comma 5, e la verifica negativa su di essi basata è di per sé sufficiente – senza necessità di ulteriori approfondimenti – a escludere la credibilità e quindi l’utilizzabilità delle dichiarazioni (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019; id. Sez. 1, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020; id. Sez. 1, Ordinanza n. 10286 del 29/05/2020; id. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020).

6. Le illustrate ragioni di reiezione del ricorso assorbono, quale “ragione più liquida”, quella connessa alla validità della procura alle liti, secondo l’insegnamento di Cass. S.U., Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, senza necessità, ai fini della decisione, di attendere la decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), del convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. 3, 23/06/2021, n. 17970).

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l’irrituale costituzione del solo Ministero.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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