LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 09977/2020 R.G. proposto da:
S.O., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirko Bilione, e Valentina Matti, giusta procura in calce al ricorso del 24 febbraio 2020;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
e Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, presso Prefettura;
– intimata –
avverso il decreto n. 827/2020 del Tribunale di Bologna, depositato in data 8 febbraio 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.
RILEVATO
CHE:
1. S.O., di nazionalità *****, ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso avverso il provvedimento emesso in data 30 ottobre 2017 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna con il quale gli è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e ogni altra forma complementare di protezione.
2. Ha rilevato il Tribunale, per quanto in questa sede rileva, che la circostanza dedotta dal richiedente come elemento di rischio (diserzione dai ruoli dell’esercito), non era idonea a fungere da presupposto per l’accoglimento della domanda, dovendo escludersi il rischio di arresto o di coinvolgimento in situazioni di guerra per l’ipotesi di rimpatrio, in assenza di alcun profilo di vulnerabilità apprezzabile ai fini della concessione della protezione umanitaria.
3. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione nel quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione, laddove la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna è rimasta intimata.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso lamenta: “A. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di legge. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente allo status di rifugiato”.
2. Il ricorso va respinto, atteso che, per la parte in cui lamenta una violazione di legge, il motivo è inammissibile, posto che – nella sostanza – tenta di far compiere a questa Corte una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, dettagliatamente esaminato dal giudice del merito con motivazione riconoscibile come tale. La censura è altrettanto inammissibile in relazione al profilo del vizio di motivazione, affidato a una formula che non corrisponde alla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e, conseguentemente, non ne rispetta la relativa disciplina (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021).
3. Le illustrate ragioni di reiezione del ricorso assorbono, quale “ragione più liquida”, quella connessa alla validità della procura alle liti, secondo l’insegnamento di Cass. S.U., Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, senza necessità, ai fini della decisione, di attendere la decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. 3, 23/06/2021, n. 17970).
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l’irrituale costituzione del Ministero.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021