Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34051 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 09478/2015 R.G. proposto da:

Sace S.p.A., in persona del l.r.p.t., in persona del l.r.p.t. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in *****, presso lo studio dell’avv. Antonio Nuzzo, che lo rappresenta e difende con l’avv. Alberto Camellini, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna, sez. fallimentare, depositato in data 11 marzo 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.

RILEVATO

CHE:

1. Sace S.p.A. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione, con cui lamentava che il proprio credito era stato ammesso in chirografo anziché in via privilegiata ai sensi del D.Lgs. n. 143 del 1998, art. 9;

2. Il Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso;

3. Con istanza sottoscritta in data 13 ottobre 2021, Sace S.p.A. ha dichiarato di voler rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese del grado. La rinuncia è stata accettata in pari data dalla controricorrente, anche in relazione alla compensazione delle spese di lite.

CONSIDERATO

CHE:

1. Sussistono le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese della presente fase di legittimità.

2. Non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; id Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese di lite di fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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