LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 09478/2015 R.G. proposto da:
Sace S.p.A., in persona del l.r.p.t., in persona del l.r.p.t. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in *****, presso lo studio dell’avv. Antonio Nuzzo, che lo rappresenta e difende con l’avv. Alberto Camellini, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Bologna, sez. fallimentare, depositato in data 11 marzo 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.
RILEVATO
CHE:
1. Sace S.p.A. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione, con cui lamentava che il proprio credito era stato ammesso in chirografo anziché in via privilegiata ai sensi del D.Lgs. n. 143 del 1998, art. 9;
2. Il Fallimento ***** s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso;
3. Con istanza sottoscritta in data 13 ottobre 2021, Sace S.p.A. ha dichiarato di voler rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese del grado. La rinuncia è stata accettata in pari data dalla controricorrente, anche in relazione alla compensazione delle spese di lite.
CONSIDERATO
CHE:
1. Sussistono le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese della presente fase di legittimità.
2. Non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; id Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese di lite di fase.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021