Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34083 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4977-2020 proposto da:

M.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MADELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3149/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 26.7.2019, ha respinto il ricorso proposto da M.H., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché il Tribunale, hanno rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte di appello, per quel che qui interessa, ha precisato che:

a) il richiedente – fuggito per dissidi familiari per causa ereditaria – non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale né lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;

b) pertanto, i fatti riferiti, estremamente generici, non sono riconducibili alle previsioni della Convenzione di Ginevra, anche considerando che dalle notizie apprese da fonti aggiornate e attendibili risulta che la situazione in ***** va sempre più normalizzandosi, essendo calati – dal 2016 in poi – sia gli incidenti violenti sia il numero di attacchi terroristici;

c) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, visto che le notizie raccolte da aggiornate fonti internazionali affidabili evidenziano che il Paese di origine del richiedente non è interessato da situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che possano coinvolgere il ricorrente;

d) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché la situazione del Paese di provenienza esclude la sussistenza di una condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio;

3. il ricorso di M.H. domanda la cassazione della suddetta sentenza per cinque motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente ha depositato, prima della data fissata per la discussione della causa, una dichiarazione di rinuncia al ricorso nella quale ha comunicato di aver ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di istanza di emersione del rapporto di lavoro, D.L. n. 34 del 2020, ex art. 103 (convertito con L. n. 77 del 2020);

1.1. Va, dunque, dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa manifestata con la rinuncia al ricorso; nonostante l’inammissibilità del ricorso nulla si dispone sulle spese di lite, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa; nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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