LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4978-2020 proposto da:
O.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO CORNACCHIONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 10541/2019 del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositato il 31/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di Napoli con decreto pubblicato il 31.12.2019, ha respinto il ricorso proposto da O.C., cittadino della ***** (*****, sud della *****), avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il racconto del richiedente – fuggito dal proprio Paese a seguito di adesione al gruppo politico ***** per ***** e di incarcerazione da parte della polizia per la partecipazione a movimenti organizzati in favore del leader politico N.K. – non è credibile in quanto generico (quanto alle notizie stereotipate sulla nascita e sulle iniziative del movimento politico, alle motivazioni della sua adesione, alle informazioni errate circa le vicende del suo leader politico, alle circostanze vaghe concernenti l’arresto da parte della polizia e la stipulazione di un accordo con le stesse per la liberazione), non plausibile (quanto all’accordo con la polizia, che – dalle fonti internazionali – risulta intransigente nei confronti dei movimenti indipendentisti), contraddittorio (quanto alle date relative alla partecipazione alle manifestazioni di piazza e alla presenza del leader, nonché alle modalità di individuazione, da parte della polizia, della militanza – nel suddetto movimento – del richiedente e di suo fratello);
b) le circostanze riportate non consentono di concedere lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, tanto più che nello Stato di ***** della ***** non vi sono situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato e dalle fonti informative (Rapporto EASO 2017, novembre 2018, febbraio 2019; rapporto Human Rights Practices 2018, 2019) le condizioni di generali sicurezza appaiono meno critiche di altri paesi del continente africano, sussistendo episodi di violenza esclusivamente negli Stati del nord-est (in relazione alle attività del gruppo terroristico di *****);
c) infine, non può concedersi la protezione umanitaria perché non sono state allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute e l’acquisizione delle elementari competenze linguistiche e il superamento del primo ciclo di studi del percorso didattico non è indice sufficiente di integrazione;
3. il ricorso di O.C. chiede la cassazione del suddetto decreto per tre motivi;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. stante il carattere apparente della motivazione sul giudizio di non credibilità del racconto, essendo state omesse le ragioni che hanno portato il Tribunale a respingere il ricorso;
2. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, avendo, il Tribunale, sopravvalutato alcune piccole imprecisioni e/o omissioni del racconto del ricorrente – da ritenersi invece plausibile e coerente – su aspetti di rilievo secondario;
3. con il terzo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e art. 14, lett. c), e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e per motivazione contraddittoria circa un fatto decisivo essendo sufficiente che il richiedente asilo rappresenti una situazione di generale violenza del paese di rientro, per inerzia o collusione attiva o passiva dei poteri statuali, informazioni che non sono state assunte dal Tribunale;
4. in via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;
5. le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’art. 35bis, comma 13 citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede – quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c. – il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. SU 1 giugno 2021, n. 15177);
6. con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost., per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, artt. 18 e 19, p.2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU;
7. una sommaria delibazione dei motivi del presente ricorso (generica e stereotipata contestazione di violazione del dovere di cooperazione a fronte di una valutazione complessiva e unitaria del giudice di merito sulla credibilità, alla luce di fonti internazionali autorevoli ed aggiornate) esclude la rilevanza a fini decisori della questione di legittimità costituzionale sollevata, sicché ben può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, senza attendere la pronuncia della Corte costituzionale;
8. in conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto attività difensive;
9. infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, con la precisazione che esso va posto a carico del ricorrente dandosi seguito alla citata sentenza delle Sezioni Unite nella quale sul punto è stato affermato il seguente principio di diritto:
“il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021
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