LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4992-2020 proposto da:
R.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALIA BENNATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso l’ordinanza n. 10042/2019 del TRIBUNALE DI MILANO, depositato il 29/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
CHE:
1. il Tribunale di Milano, con decreto n. 10042 pubblicato il 29.12.2019, ha respinto il ricorso proposto da R.M., cittadino del ***** (distretto di *****, trasferito a ***** nel 2000), appartenente al gruppo etnico *****, di religione *****, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
2. 2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il racconto del richiedente – fuggito in quanto attivista del gruppo politico *****, di opposizione al governo guidato dal partito *****, e dopo un’aggressione subita in moschea – non è credibile in quanto generico (quanto alle minacce effettuate, dopo la sua partenza, alla moglie e non anche ai figli che continuano a frequentare la scuola normalmente), non plausibile (quanto all’unica e isolata aggressione subita dal richiedente, che rivestiva un ruolo minore di attivista, rispetto agli altri appartenenti al partito), contraddittorio (quanto alla decisione di fuggire e lasciare il suo paese e la sua famiglia a seguito di una isolata e modesta aggressione da parte degli esponenti del partito *****);
b) le circostanze riportate non consentono di concedere lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, tanto più che nel paese di provenienza non vi sono situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato e dalle fonti informative (Rapporto Amnesty International 2017/2018) le condizioni del paese appaiono meno critiche di altri paesi del continente africano, sussistendo episodi di violenza esclusivamente con riguardo agli appartenenti al gruppo etnico *****;
c) infine, non può concedersi la protezione umanitaria perché non sono state allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute e la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale elemento di integrazione nel tessuto sociale italiano non esaurisce il contenuto della valutazione comparativa necessaria per la concessione della protezione umanitaria;
3. il ricorso di R.M. domanda la cassazione del suddetto provvedimento per due motivi;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,3 e 14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 con riguardo alla omessa audizione del richiedente, essendo fondato – il difetto di credibilità – su clausole di stile con conseguente motivazione apparente del decreto adottato;
2. con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, trascurando – il Tribunale – che gli episodi generali di violenza, corruzione e sopraffazione in ***** sono all’ordine del giorno e che la vicenda personale del richiedente evidenzia il rischio di persecuzione in ragione della sua affiliazione politica, con conseguente diritto allo status di rifugiato, o in subordine alla protezione sussidiaria o, infine, alla protezione umanitaria in considerazione dell’attività di lavoro stabile svolta in Italia;
3. il primo motivo di ricorso è inammissibile avendo questa Corte, sulla dedotta violazione del diritto all’ascolto, già affermato che ove venga impugnato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (cfr. da ultimo Cass. n. 25439 del 2020, Cass. n. 21584 del 2020), elementi nuovi che non risultano essere stati dedotti avanti al giudice di merito (né in questa sede);
6. il secondo motivo è fondato;
7. il Tribunale ha ritenuto che il ***** presenta alcune criticità ma che le fonti internazionali non fanno emergere un quadro preoccupante di violenza generalizzata salvo che con riguardo al gruppo etnico *****, al quale il richiedente non appartiene; al fine della descrizione del quadro socio-politico del paese, il giudice di merito ha citato fonti internazionali (Rapporto Amnesty International 2017/2018 del 22.2.2018);
8. questa Corte ha affermato che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 2020);
9. ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha rilevato che il Rapporto COI – ***** – 1 luglio 2019 evidenzia violenze a causa dell’appartenenza a gruppi politici minoritari a seguito delle elezioni del 30.12.2018, svoltesi in un clima di intimidazioni e brogli, con un crescendo di attacchi e intimidazioni perpetrati dagli attivisti del partito governativo *****, spesso con il coinvolgimento delle forze di polizia;
10. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso -inammissibile il primo – e il decreto va cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione al fine di valutare le domande alla luce di fonti informative privilegiate aggiornate rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021