Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34086 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5014-2020 proposto da:

R.D.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ETTORE FAUSTO PUCILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2848/2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 27/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2848 pubblicata il 27.6.2019, ha respinto il ricorso proposto da R.D. già R.D.F., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale, e poi il Tribunale, avevano rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

2. la Corte di appello, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il racconto del richiedente – fuggito in quanto attivista del gruppo politico *****, di opposizione al partito governativo *****, e a seguito di una serie di aggressioni in casa e pestaggi che lo avevano costretto ad un ricovero ospedali nonché della pendenza di due procedimenti penali che avrebbero potuto concludersi con l’irrogazione della pena di morte – non è credibile in quanto del tutto generico (riguardo alla militanza politica, propria e dei congiunti, nel partito ***** del quale nulla ha saputo riferire se non che trattasi di gruppo opposto al partito *****, riferendo altresì vagamente di limitarsi ad organizzare manifestazioni con altri studenti, salvo a negare di aver partecipato a quelle ove due opponenti politici sono deceduti), non plausibile (quanto alla pendenza di due distinti procedimenti penali, uno dei quali addirittura concluso con condanna a morte, essendo state allegate delle fotocopie di cui è rimasta del tutto incerta sia la provenienza sia la genuinità, in assenza di indicazione delle complete generalità degli indagati/condannati e a fronte del mancato possesso, da parte del richiedente, di alcun documento di identità), contraddittorio (quanto alla mancata collaborazione nel fornire ulteriori elementi sulle imputazioni/condanne penale, a fronte dei riferiti attuali contatti con la madre e l’avvocato incaricato della difesa, che avrebbe potuto compulsare per ottenere riscontri più pertinenti);

b) le circostanze riportate non consentono di concedere lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, tanto più che nel paese di provenienza non vi sono situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato e dalle fonti informative (Rapporto Amnesty International 2017/2018) le condizioni di generali sicurezza appaiono meno critiche di altri paesi del continente africano, sussistendo episodi di violenza esclusivamente con riguardo agli appartenenti al gruppo etnico *****; né il racconto relativo al passaggio in Libia risulta credibile, essendo generico e privo di puntuali allegazioni, non risultando, inoltre, alcun collegamento tra il paese di transito e il paese di provenienza;

c) infine, non può concedersi la protezione umanitaria perché non sono state allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute e lo svolgimento di attività di volontariato nonché di attività lavorative quali elementi di integrazione nel tessuto sociale italiano non esauriscono il contenuto della valutazione comparativa necessaria per la concessione della protezione umanitaria;

3. il ricorso del richiedente domanda la cassazione del suddetto provvedimento per tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27 con riguardo alla indicazione di fonti internazionali non aggiornate in ordine alla situazione socio-economica del *****;

2. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 avendo, la Corte territoriale, omesso ogni valutazione sul soggiorno trascorso in Libia dal richiedente;

3. con il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, con riferimento alla protezione umanitaria, essendo stata esclusa tale forma residuale di protezione esclusivamente per la presenza di legami familiari nel paese di provenienza, avendo invece dimostrato un sufficiente grado di integrazione nel territorio italiano;

4. il ricorrente ha depositato, prima della data fissata per la discussione della causa, una dichiarazione di rinuncia al ricorso nella quale ha comunicato di aver ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di istanza di emersione del rapporto di lavoro, D.L. n. 34 del 2020, ex art. 103 (convertito con L. n. 77 del 2020);

5. va, dunque, dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa manifestata con la rinuncia al ricorso; nonostante l’inammissibilità del ricorso nulla si dispone sulle spese di lite, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa; nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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