LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13511/2020 proposto da:
D.J., avvocati Diana Cristanelli, e Lorenza De Boni;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5478/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
D.J., cittadino del *****, ricorre avverso sentenza della Corte d’appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha rigettato il gravame avverso sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione senza svolgere attività difensiva.
Il primo motivo, che denuncia violazione di legge per la composizione, che si assume illegittima, del collegio giudicante della Corte d’appello con l’applicazione di un magistrato (relatore nella causa) da un Tribunale del distretto, è inammissibile (art. 360 bis c.p.c., n. 1): la circostanza che la causa sia stata decisa dal collegio con la partecipazione di un magistrato applicato in forza di un apposito provvedimento organizzativo non approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, non comporta la nullità della decisione, sia perché il magistrato applicato non può essere considerato persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, sia perché l’art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non può essere pronunciata in assenza di espressa comminatoria di legge; né rileva la mancata approvazione del provvedimento da parte del C.S.M., posta la natura esecutiva e non retroattiva della pronuncia dell’organo di autogoverno (Cass. n. 10964 del 2021).
Il secondo motivo è inammissibile in tutti i profili in cui è articolato: sia laddove denuncia violazione di legge nella valutazione del Tribunale, confermata in appello, di non credibilità del racconto del richiedente asilo, traducendosi nella critica di incensurabili apprezzamenti di fatto motivatamente compiuti dai giudici di merito; sia laddove lamenta la mancata valutazione del danno grave derivante da violenza indiscriminata nel suo paese, ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), risultando la censura priva di specificità in ordine alla rilevanza dell’errore denunciato a provocare un esito diverso dell’impugnazione, anche tenendo conto che il ***** è inserito nell’elenco dei “paesi sicuri” contenuto nel D.M. 4 ottobre 2019, adottato ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 2-bis; sia laddove si appunta sulla valutazione del danno grave in relazione alle restanti ipotesi considerate nell’art. 14 citato (lett. a-b), senza intaccare la ratio (la non credibilità del racconto) che ne è a fondamento.
Ad analogo esito va incontro il terzo motivo, riguardante la protezione umanitaria, che mira a una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno accertato la mancanza di un sufficiente grado di integrazione sociale del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021