LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5015-2020 proposto da:
A.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CAROTTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2848/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, depositata il 30/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Venezia con sentenza n. 5729 pubblicata il 30.12.2019, ha respinto il ricorso proposto da A.R., cittadino del ***** (nato a *****, di etnia ***** e di religione *****), avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale, e poi il Tribunale, avevano rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
2. la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il racconto del richiedente – fuggito dal proprio Paese per sfuggire alla vendetta dei familiari dell’amico, ucciso per legittima difesa, e dello stregone a cui si era rivolto per ottenere il denaro necessario per mantenere la famiglia – non è credibile in quanto generico (quanto all’avvio e allo sviluppo delle indagini seguite al decesso dell’amico), non plausibile (quanto alla situazione familiare e ai contatti con i fratelli e le sorelle, alla mancanza di riscontri di imputazioni penali a suo carico), contraddittorio (quanto alla dinamica della colluttazione con l’amico, diversamente riferita alla Commissione territoriale e al Tribunale);
b) le circostanze riportate non consentono di concedere lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, tanto più che nel ***** non vi sono situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato e dalle fonti informative (Freedom in the world maggio 2017, Country Report on human rights practices, giugno 2015, Report on international religious freedom, agosto 2017) le condizioni di generali sicurezza appaiono meno critiche di altri paesi del continente africano;
c) infine, non può concedersi la protezione umanitaria perché non sono state allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute (essendo irrilevante la documentazione medica, risalente al maggio 2016, relativa all’individuazione radiologica di un corpo estraneo simile ad un pallino da caccia nella coscia destra) e l’acquisizione delle elementari competenze linguistiche e lo svolgimento di un contratto di formazione/lavoro intermittente per 4 mesi (a cui non risulta essere seguita alcuna forma di stabilizzazione) non è indice sufficiente di integrazione;
3. il ricorso di Richard A. chiede la cassazione del suddetto decreto per due motivi;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c., D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nullità della sentenza, omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, stante il carattere apparente della motivazione sul giudizio di non credibilità del racconto, essendo state omesse le ragioni che hanno portato la corte territoriale a respingere il ricorso, a fronte di un regime probatorio c.d. attenuato e alla situazione generale dello Stato di provenienza;
2. con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 nonché omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato la vulnerabilità in relazione alle condizioni di vita del richiedente allegate in giudizio (giovanissima età, lunga esperienza in Italia), all’integrazione nel territorio italiano (documentata dalla frequentazione di corsi di italiano, dal lavoro con costanza e regolarità);
3. in via preliminare, deve essere esaminata la questione, avente per oggetto l’idoneità della procura rilasciata al difensore a valere come procura speciale per il giudizio di legittimità;
3. in merito alle modalità di rilascio della procura speciale, questa Corte ha avuto modo di chiarire che: a) “il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, e’, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito (cfr. Cass. 18468/2014); è stato altresì precisato che “il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr. Cass. 1205/2015); b) “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall’atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità” (cfr. Cass. n. 7014/2017); c) “e’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso, sia conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensore in violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agli atti processuali a cui il mandato si riferisce (salvo che per la memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente); nemmeno è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., poiché l’art. 365 c.p.c., prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso” (cfr. Cass. 1255/2018); d) “e’ inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali” (cfr. Cass. 23381/2004; Cass. 6070/2005; Cass. 18257/2017; Cass. 28146/2018);
4. nel caso in esame, il mandato defensionale risulta conferito non in calce o a margine del ricorso, ma in un foglio separato (su modello prestampato che reca lo spazio per inserire l’indicazione del procedimento impugnato) ed è privo di data; pur riportando trascritta a mano la sentenza della Corte di appello di Venezia impugnata, contiene riferimento ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito (“Mandato a rappresentare e difendere nel procedimento… segue la trascrizione a mano degli estremi della Corte territoriale impugnata… e nei seguenti atti e negli eventuali processi di opposizione, possessori e petitori, di denuncia di nuova opera e di danno temuto, garanzia, intervento, cautelari, anche residuali ex art. 700 c.p.c., esecutivi incluso il precetto… in tutti i gradi di giudizio del procedimento, anche per l’impugnazione, la revoca e/o la modifica e per reclamo… con ogni potere di legge, nessuno escluso, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello di avanzare, modificare e precisare domande ed eccezioni di ogni tipo”);
5. la procura non contiene, quindi, riferimento al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità e, pertanto, non solo è priva di specialità ma presenta indicazioni incompatibili con il giudizio di cassazione che, lungi dal costituire un gravame o “un grado” rispetto alla pronuncia di merito, configura uno speciale mezzo di impugnazione svolto attraverso un ricorso a critica vincolata, secondo l’impostazione del sistema processuale vigente che deve essere preservata soprattutto in questa sede, non a scopo deflattivo ma per garantire l’uniforme applicazione della legge;
6. in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
7. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva del Ministero;
8. infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, con la precisazione che esso va posto a carico del ricorrente dandosi seguito alla citata sentenza delle Sezioni Unite nella quale sul punto è stato affermato il seguente principio di diritto:
“il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021
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