Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34093 del 12/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18389/2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38 presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 28.052020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 bis M.M., cittadino del *****, ha adito il Tribunale di Napoli-Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato a *****, in *****, e di essere ***** di etnia *****; di aver lasciato in ***** la madre e un fratello più piccolo, nonché due figli che vivono con la madre con cui non era sposato; di aver lasciato il Paese perché dopo la morte del padre, che era un *****, a gennaio del 2016 la gente del villaggio voleva che egli ne prendesse il posto; di essersi rifiutato perché i ***** praticano sortilegi con effetti molto forti; di essere stato perciò picchiato; di essere stato aggredito dallo zio con una bottiglia allo scopo di cavargli un occhio; di essersi difeso ferendo lo zio; di aver lasciato il Paese il 28.1.2016 e di aver passato momenti difficili in Libia ove era stato ucciso un suo amico; di essere arrivato in Italia il 26.10.2016.

Con decreto del 28.5.2020 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso, con atto notificato il 25.6.2020, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 7.8.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia nullità del decreto per omessa motivazione sulla protezione umanitaria, al cui proposito il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di motivazione meramente apparente.

1.1. La censura è infondata.

Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale, dopo aver esposto a pagina 5 e a pag.8 (non numerate) i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 113 del 2018, non applicabili ai procedimenti in corso, ha descritto in termini ampiamente positivi la situazione generale del ***** dal punto di vista sociale, economico e politico, seppur evidenziando alcune criticità per alcune categorie di persone “deboli” (pag.7).

Il Tribunale partenopeo ha tuttavia espressamente escluso che il sig. M. rientrasse in alcuna delle predette categorie potenzialmente vulnerabili e potesse rivendicare a tale titolo la tutela umanitaria; ha quindi affrontato con ampia motivazione (pag.8) i rischi di danno grave alla persona derivanti dalla emergenza pandemica Covid 19.

1.2. Nel lamentare l’apparenza della motivazione, il ricorrente non indica quale diverso profilo da lui dedotto sarebbe stato trascurato dal Tribunale di Napoli e in particolare non afferma di aver prospetto uno specifico fattore di vulnerabilità e tantomeno riferisce di aver allegato e dimostrato un grado di integrazione sociale e culturale in Italia meritevole di tutela nell’ambito del giudizio comparativo di bilanciamento tra le condizioni di vita in ***** e in Italia, secondo gli insegnamenti delle Sezioni unite del 13.11.2019 n. 29459 e del 9.9.2021 n. 24413.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 8, e lamenta la mancata audizione del richiedente asilo, in assenza di videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale.

2.1. La censura è manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte.

2.2. Infatti, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile. (Sez. 1, n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982 01; Sez. 1, n. 22049 del 13/10/2020, Rv. 659115 01; Sez. 1, n. 26124 del 17/11/2020, Rv. 659737 – 01).

E’ stato successivamente precisato, nello stesso solco giurisprudenziale, che il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Sez. 11 n. 25312 del 11/11/2020, Rv. 659577 – 01).

Ed ancora è stato aggiunto che il provvedimento del giudice, adottato sulla base del rigetto dell’istanza di audizione può essere impugnato: per error in procedendo ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti l’ammissibilità dell’incombente in una delle ipotesi in cui e’, invece, astrattamente esperibile; per “violazione o falsa applicazione di legge”, nel caso in cui il giudice abbia escluso l’audizione sulla base dell’erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le proprie dichiarazioni; per l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per l’assoluta mancanza di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti (Sez. 1, n. 18311 del 25/06/2021, Rv. 661814 – 01).

2.3. Nella specie il Tribunale (pag.2) ha dato atto di una “generica richiesta di audizione” non accompagnata dall’indicazione die motivi a supporto e ha comunque valutato l’opportunità dell’incombente, ritenendo completa l’audizione da parte della Commissione territoriale e la mancanza di ulteriori allegazioni nel ricorso introduttivo che suggerissero la richiesta di chiarimenti (pag.3).

2.4. La critica del ricorrente viene proposta in modo del tutto generico, non contesta l’addebitata genericità della richiesta avanzata al Tribunale, né affronta la specifica motivazione addotta dai giudici napoletani a sostegno della loro decisione e si fonda in tal modo su di una asserita obbligatorietà dell’incombente, sconfessata dalla giurisprudenza ormai consolidata ut supra.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3,4,5,6,14 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, nonché difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

3.1. Il motivo, proposto promiscuamente con riferimento a due diversi e incompatibili mezzi di ricorso, enuncia una serie di norme di legge asseritamente violate, senza far corrispondere una esposizione argomentativa all’astratto enunciato ed appare per ciò solo inammissibile.

Infatti l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (ex multis Sez. U, n. 23745 del 28.10.2020, Rv. 659448 – 01).

3.2. La censura poi, al di là del ridondante elenco degli articoli di legge asseritamente violati, viene riferita dal ricorrente al diniego della protezione umanitaria per dolersi, in subordine rispetto al primo motivo, della motivazione assunta principaliter inesistente.

A tal proposito occorre rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha esaminato la situazione socio economica del ***** e ha rilevato che il ricorrente non aveva dedotto una specifica situazione di vulnerabilità, al cui riguardo il ricorrente tace completamente nel proporre la propria recriminazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta la mancata concessione della protezione umanitaria D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, in presenza di seri rischi di carattere umanitario e si duole dell’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., dell’omessa valutazione delle fonti informative relative alla situazione economico sociale del Paese di provenienza e dell’omesso esame delle condizioni personali per l’applicazione della protezione umanitaria e della necessaria comparazione fra la condizione raggiunta in Italia e quella del Paese di provenienza.

4.1. Anche tale motivo appare inammissibile perché limitato a una serie di enunciazioni del tutto astratte e teoriche, completamente disancorate dalla concreta fattispecie decisa dal Tribunale.

4.2. Il ricorrente non indica quale sarebbe stato il fattore di vulnerabilità soggettiva e personale trascurato, a fronte dell’espresso diniego di riconducibilità a una delle categorie considerate vulnerabili da parte del Tribunale, e non spende parola per indicare la sussistenza di apprezzabile livello di integrazione socio lavorativa e culturale in Italia e, tantomeno, la sua tempestiva deduzione dinanzi ai giudici del merito.

5. Il ricorso, proposto sulla base di motivi manifestamente infondati ex art. 360 bis c.p.c. o inammissibili, deve quindi essere dichiarato inammissibile.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472