Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34095 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18882/2020 proposto da:

A.F., difeso dall’avv. Andrea Di Roma, giusta procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 27/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Trieste, con decreto depositato in data 27.4.2020, ha rigettato la domanda di A.F., cittadino del *****, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stato il richiedente ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal ***** per il timore di essere ucciso a causa della attività svolta nell’ambito di un’organizzazione che si occupava delle vaccinazioni antipolio).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata ritenuta sussistente alcuna specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione A.F. affidandolo a sette motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 8.

Espone il ricorrente che la Commissione territoriale non ha reso disponibile nel corso del giudizio di merito, la copiosa documentazione dallo stesso prodotta nella procedura amministrativa, limitandosi a depositare il verbale delle sue dichiarazioni ed il provvedimento della Commissione territoriale. Ne’ il giudice di primo grado, pur richiesto nel ricorso introduttivo, ha ordinato l’esibizione degli altri documenti (fotocopia carta d’identità, certificato di nascita, copia carta d’identità dei genitori etc.), come prescritto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 8. Ciò ha determinato la sua violazione del diritto di difesa.

2. Il ricorso presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va osservato che l’art. 35 bis, comma 8 cit. dispone che la Commissione che ha adotta l’atto impugnato è tenuta a rendere disponibili “… copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all’art. 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo art. 14, comma 1, nonché dell’intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l’indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all’art. 8, comma 3, utilizzata..”

Dunque, la norma in esame non impone alla Commissione Territoriale di depositare innanzi al giudice tutta la documentazione che il ricorrente aveva prodotto durante la procedura amministrativa, ma solo quella che tale organo ha utilizzato ai fini della decisione, e ciò al fine di consentire al giudice di verificare le fonti su cui si era fondata la decisione amministrativa. Tale interpretazione appare doverosa, atteso che, diversamente, ove il legislatore avesse invece inteso imporre alla Commissione il deposito davanti al giudice di tutta la documentazione comunque acquisita nel corso della procedura, non avrebbe avuto alcun senso aggiungere nella norma il participio passato “utilizzata”. Ne’ può ritenersi – come potrebbe desumersi alle osservazioni del ricorrente a pag. 7 del ricorso – che tutti i documenti siano stati automaticamente utilizzati dalla Commissione solo perché questa, nel provvedimento di rigetto, ha dato atto del loro deposito.

Orbene, nel caso di specie, non è dato sapere, non avendo il ricorrente fornito alcun ragguaglio in merito, quali documenti la Commissione Territoriale avesse utilizzato per la decisione (per i quali era quindi doveroso il deposito a norma dell’art. 35 bis, comma 8 cit.), essendosi lo stesso richiedente limitato a dedurre genericamente che non erano stati depositati documenti indispensabili per l’esercizio del diritto di difesa. Peraltro, il ricorrente non precisa se tutti i documenti di cui lamenta l’omesso deposito da parte della Commissione (che lo stesso ricorrente aveva prodotto nel corso della procedura amministrativa) li avesse poi comunque autonomamente depositati in sede giurisdizionale: se così fosse, non si comprenderebbe in che modo sarebbe stato arrecato un “vulnus” al diritto di difesa. Diversamente, il ricorrente non spiega perché non avrebbe (almeno cautelativamente) depositato in sede giurisdizionale gli stessi documenti che lo stesso aveva già prodotto in sede amministrativa.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9, art. 8, comma 3 e art. 27, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).

Lamenta il ricorrente che il Tribunale non avrebbe citato la fonte delle sue informazioni, in quanto, nel riportare di aver tratto le notizie sulla situazione sociopolitico-economica del ***** dal rapporto EASO, non ha precisato l’anno di tale rapporto.

Il ricorrente deduce che l’esame delle COI deve avere ad oggetto quelle più recenti (dovendo il Tribunale decidere sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione) e dà atto di aver nel ricorso di primo grado citato fonti tratte da internet, che il Tribunale avrebbe dovuto mettere a confronto con quelle a sua disposizione.

4. Il motivo è inammissibile per genericità.

In primo luogo, se è pur vero che il Tribunale di Trieste, pur citando la fonte, non ha indicato l’anno del rapporto EASO da cui ha tratto le proprie informazioni, tuttavia, deve presumersi, in difetto di una prova contraria, che lo stesso abbia deciso – in ossequio a quanto prescritto dalla legge – sulla base del rapporto più recente. Il ricorrente non può quindi limitarsi ad allegare che il rapporto consultato dal giudice non era quello più aggiornato, ma ha l’onere di indicare quale diverso contenuto avrebbe, invece, la COI esistente al momento della decisione che il Tribunale avrebbe ignorato.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui, in tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione, che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio. Ne consegue che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (vedi Cass. n. 22769/2020).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre di aver nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado citato fonti tratte da internet, ma senza neppure indicarle.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Espone il ricorrente che il Tribunale di Trieste, nella valutazione delle sue dichiarazioni, ha espresso unicamente un giudizio personale, soggettivo ed arbitrario non fondato su elementi oggettivi, e senza adoperarsi in alcun modo per la verifica dei fatti narrati. Il giudice di merito ha ritenuto non veritiere le sue dichiarazioni basandosi su una mera sensazione.

6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per avere reso il Tribunale di Trieste una motivazione apparente ed apodittica.

7. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente, attenendo entrambi alla valutazione di credibilità del narrato del ricorrente effettuata dal giudice di merito, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va, in primo luogo, osservato che il giudice di merito ha rispettato i criteri normativi introdotti per la valutazione della credibilità del richiedente, esaminando il suo racconto sotto il profilo della coerenza e della plausibilità D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale giudizio non può essere solo apoditticamente contestato, come ha fatto il ricorrente.

In proposito, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), essendo state indicate (vedi pagg. 3 e 40 del decreto impugnato) le ragioni per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile. In particolare, il giudice di merito ha evidenziato che i fatti posti a fondamento dell’espatrio sono descritti in modo sommario, generico e vago senza un preciso riferimento identitario ai soggetti coinvolti nonché un preciso collocamento temporale. In sostanza, il ricorrente aveva affermato di aver subito un attentato a mano armata con una descrizione superficiale dei fatti. Il Tribunale di Trieste ha altresì ritenuto non attendibile il racconto sul rilievo che, dalle fonti consultate (*****, verifica della c.d. coerenza esterna), aveva appreso che il rischio di attentati alla incolumità di coloro che praticavano la vaccinazione riguardava il personale medico o infermieristico, cui il ricorrente non apparteneva.

Con tali argomentazioni il ricorrente non si è seriamente confrontato, deducendo apoditticamente di aver ricostruito minuziosamente l’episodio dell’aggressione a mano armata (ma senza dire dove e come) e lamentando genericamente che il Tribunale non aveva esaminato il tesserino professionale dallo stesso prodotto innanzi alla Commissione, ma senza neppure precisare se, diversamente da quanto affermato dal giudice di merito, lo stesso fosse un medico o un infermiere.

5. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 8 CEDU, in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria nonché l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale non ha considerato l’effettiva situazione della tutela dei lavoratori in ***** sia con riferimento alla stabilità del rapporto, sia con riferimento alla tutela del diritto alla salute ed al riposo e a tutto cio che si associa al lavoro come espressione di diritti umani fondamentali.

6. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non essere stato esaminato il fatto decisivo del rapporto di lavoro seppure a termine instaurato.

7. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, per avere il giudice di merito ritenuto irrilevante il percorso scolastico (corso di italiano per straniero, livello di lingua A1) e lavorativo (assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato) del ricorrente, e quindi la sua integrazione sociale, limitandosi a censurare solo l’inattendibilità del suo racconto.

8. Il quinto, il sesto il settimo motivo, da esaminarsi unitariamente, riguardando tutti la protezione umanitaria, sono fondati.

Va preliminarmente osservato che è principio consolidato di questa Corte che il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni vulnerabilità che ne integrano i requisiti, non potendo il suo diniego conseguire automaticamente dal rigetto delle domande di protezione internazionale (vedi Cass. n. 28990/2018). Se è pur vero che la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (vedi Cass. n. 13968/2019; Cass. 16025 e 28862 del 2018), nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha dedotto, da un lato, quale condizione di vulnerabilità la mancanza di tutela dei lavoratori in *****, avuto riguardo alla tutela del diritto alla salute, al riposo e a tutto ciò che si associa al lavoro come espressione di diritti umani fondamentali, dall’altro, la propria integrazione sociale nel territorio italiano, evincibile dalla frequentazione di corsi in lingua italiano e dalla propria assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

Il Tribunale di Trieste ha, da un lato, omesso di esaminare il profilo della tutela del rapporto di lavoro in *****, dall’altro, ha ritenuto irrilevanti le buone prospettive di integrazione del ricorrente in Italia.

Sul punto, va segnalata la recentissima sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24413/2021, che ha evidenziato che il focus della valutazione comparativa tra la condizione del richiedente protezione nel paese di accoglienza e in quello di origine va centrato sul rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, quali definiti nelle Carte sovranazionali e nella Costituzione italiana, venendo, in primo luogo, in rilievo il disposto dell’art. 8 CEDU, che è centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e le condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell’esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria.

Le Sezioni Unite, nel richiamare la pronuncia della Consulta n. 202/2013, hanno precisato che la Corte Costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell’art. 8 CEDU, ma anche i parametri costituzionali dettati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost. sottolineando che, proprio alla luce di tali disposizioni costituzionali (soprattutto gli artt. 2 e 3 che tutelano rispettivamente la persona “nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità” e “la pari dignità sociale di ogni persona”, anche straniera), deve rinvenirsi il fondamento più profondo dell’istituto della protezione umanitaria e va individuato il senso e la tecnica della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che troverà nel paese di origine: in conclusione, si dovrà valutare, “..nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel paese d’origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita..”. Alla luce di tali considerazioni, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui, quando si accerti che un apprezzabile livello di integrazione sia stato raggiunto dal richiedente protezione, se il ritorno nel paese d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussistente un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. Imm., per il riconoscere il permesso di soggiorno.

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, il decreto impugnato, nel valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente, abbia completamente omesso di esaminare il profilo della violazione dell’art. 8 CEDU, non attribuendo alcuna rilevanza al percorso di integrazione compiuto dal ricorrente e alla eventuale dedotta compromissione dei diritti umani, nello svolgimento dell’attività lavorativa, che attenderebbe l’immigrato in caso di ritorno in patria.

Tale profilo non è stato minimamente considerato nella valutazione comparativa compiuta e nell’accertamento della condizione di vulnerabilità.

Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quinto, sesto e settimo motivo, infondati il primo, terzo e quarto, inammissibile il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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