Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34098 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16572/2016 proposto da:

M.S.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via di S. Valentino n. 24, presso lo studio dell’avvocato Afeltra Roberto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore Dott. L.C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 10, presso lo studio dell’avvocato Dante Enrico, rappresentato e difeso dall’avvocato Meli Paolo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4924/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’azione di responsabilità ex artt. 2392-2394 c.c. proposta dal Fallimento ***** SRL nei confronti di M.S.F., nella qualità di amministratore unico della società fallita dal 26/10/2004 al 19/19/2007 e nella qualità di erede di M.I., a sua volta amministratore unico della società dall’ottobre 2007 fino al decesso, avvenuto il *****, condannandolo a pagare in favore del Fallimento l’importo di Euro 160.184,40=, oltre interessi dalla data del fallimento al saldo.

M.S. F. ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, seguito da memoria. Il Fallimento ha replicato con controricorso e memoria con la quale ha chiesto anche la liquidazione delle spese di lite sostenute nel procedimento di “istanza inibitoria” ex art. 373 c.p.c. promosso da M. dinanzi alla Corte di appello di Milano dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione come requisito di validità del provvedimento ex art. 111 Cost., comma 6, la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e la inosservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Il ricorrente, avendo rammentato di avere proposto appello eccependo la nullità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale errato nella valutazione delle prove, laddove aveva affermato che al luglio 2007 la situazione patrimoniale della società era di dissesto, mentre – secondo la sua personale prospettazione – in quel momento gli unici crediti esigibili erano quelli verso BNL, erario e CCIAA, mentre erano illiquidi, non esigibili e non ancora sorti i crediti poi successivamente ammessi al passivo, si duole che non siano stati indicati i precisi elementi posti a fondamento della statuizione e che questa sia stata formulata per relationem.

Lamenta anche che nella sentenza si parli genericamente di dissesto, senza indicare gli specifici indici rivelatori dello stato di insolvenza, operando piuttosto il rinvio a documenti riferiti a singoli inadempimenti.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto perché “In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.” (Cass. n. 27112 del 25/10/2018) e perché ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 13977 del 23/05/2019).

Nella specie, la Corte di appello, dopo avere riepilogato le argomentazioni a corredo dell’impugnazione proposta da M. e le controdeduzioni del Fallimento, si è limitata ad affermare che il Tribunale aveva “evidenziato, elencando minuziosamente tutte le situazioni che testimoniano l’illiquidità della società in un periodo di gran lunga antecedente alla successiva istanza di fallimento…” (fol.8 della sent. imp.), senza, tuttavia, illustrare ed esaminare alcuna specifica situazione in relazione ai motivi di appello; quindi, ha concluso che “sulla base dei documenti” la situazione di dissesto della società aveva preceduto di molto l’istanza di fallimento, senza indicare quale fosse stata la documentazione esaminata e la valenza probatoria della stessa ai fini della decisione assunta, con evidenti ricadute sulla completezza della statuizione.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 c.c. e ss. per carenza assoluta di motivazione, come requisito di validità del provvedimento ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6, la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e l’inosservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Il ricorrente sostiene che sarebbero stati violati i principi di onere della prova in tema di risarcimento del danno, in merito all’esistenza del danno, al suo ammontare ed al fatto che fosse stato causato del comportamento illecito di un determinato soggetto.

Secondo il ricorrente la responsabilità dell’amministratore era stata pronunciata con richiami ad “omissioni commesse, gli ingiustificati ritardi e la mala gestio” senza però alcuna specificazione in merito ai concreti fatti contestati.

Si duole che non siano stati indicati i comportamenti realizzati, atti a configurare la violazione del dovere di diligenza nella gestione dell’impresa e tali da potersi porre come causa del dissesto sfociato nell’insolvenza, considerato che il rischio per perdite è connaturale all’attività di impresa.

2.2. Il secondo motivo è infondato.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente – che non ha nemmeno colto la ratio decidendi – la Corte di appello ha ravvisato la grave violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull’amministratore, sia da parte di S. che di M.I., nella omessa convocazione dell’assemblea per provvedere alla tempestiva richiesta di fallimento in proprio, al fine di non aggravare la situazione patrimoniale e finanziaria della società (fol. 9 della sent. imp.).

La censura non coglie nel segno, erroneamente lamentando che non siano state indicate le condotte integranti la violazione della diligenza.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 c.c. e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5 per avere i giudici di merito omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio.

Il ricorrente deduce di avere svolto un motivo di appello volto ad acclarare che dopo la morte del genitore M.I., né lui, né quest’ultimo, potevano essere ritenuti responsabili per asseriti danni maturati successivamente alla morte di I. (*****), quando la società era rimasta senza amministratore, perché il mancato ripristino dell’organo amministrativo era da imputate solo al socio Valprint: ciò perché, convocata l’assemblea dei soci per la nomina del nuovo amministratore, questa non si era svolta per motivi non imputabili al ricorrente, come avrebbe potuto desumersi, a suo dire – dalle prove per testi da lui articolate.

Sostiene che, sulla scorta di tali considerazioni, avrebbe potuto essere contenuto il periodo temporale ascritto alla responsabilità del ricorrente, in proprio e quale erede di I..

3.2. Il motivo è fondato e va accolto.

Va osservato che, a prescindere dalla decisività della prova non esaminata, la mancata nomina di un nuovo amministratore dopo la morte di quello in carica (escluso dunque che possa ipotizzarsi prorogatio) è problema dei soci; è vero che il ricorrente era anche socio, ma non risulta che sia stato convenuto in giudizio in tale qualità (in questo caso, peraltro, avrebbero dovuto essere ammesse le prove) e non vengono illustrate le ragioni per cui un amministratore non più in carica debba rispondere di danni non prodottisi durante la sua gestione.

4. In conclusione, vanno accolti i motivi primo e terzo del ricorso, infondato il secondo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese anche del presente grado.

Resta assorbita la richiesta del Fallimento di liquidazione delle spese di lite sostenute nel procedimento di “istanza inibitoria” ex art. 373 c.p.c.

PQM

– Accoglie i motivi primo e terzo del ricorso, infondato il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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