Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34099 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17377/2020 proposto da:

K.S., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv. Diana Cristanelli, e Lorenza De Boni;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5733/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. K.S., cittadino *****, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, avendo il decidente denegato l’accesso alle misure impetrate sul ravvisato presupposto dell’inattendibilità del richiedente, giudizio tuttavia maturato a mezzo di una valutazione “frazionata” delle circostanze riferite dal richiedente e, quindi, in spregio ai criteri legali di valutazione previsti a tal fine; 2) della violazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, nonché dell’art. 14, lett. b) e c) avendo il decidente denegato l’accesso alle misure impetrate sul ravvisato presupposto che le vicende narrate evidenziassero una questione di mero diritto interno quantunque, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. b), fosse stata denunciata l’incapacità dell’apparato statale di mettere il richiedente al riparo dalle minacce del fratello deciso ad impossessarsi di un terreno paterno da lui detenuto e per questo minacciato pure di morte ed, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. c), fosse comprovato alla luce delle COI l’instabilità e l’insicurezza interna del paese di provenienza; 3) della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e D.P.R. n. 31 agosto 1999, n. 394, artt. 11 e 29 avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione umanitaria a mezzo di una motivazione apparente, essendosi in particolare astenuta dal prendere atto dell’autonomia della fattispecie in disamina rispetto alle forme maggiori di protezione e dal considerare la vulnerabilità del richiedente in caso di rimpatrio nonché il percorso di integrazione sociale nel nostro paese.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a censurare l’apprezzamento in fatto in guisa del quale, valorizzando gli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, secondo il modello della procedimentalizzazione legale della decisione, il decidente si è indotto a ribadire il giudizio di inattendibiltà stilato dal Tribunale non solo evidenziando singole circostanze risultanti dalle dichiarazioni del richiedente, non fatte oggetto di una valutazione d’assieme secondo la tesi dell’impugnante, ma, al contrario, sulla scorta di una molteplicità di elementi emersi in sede istruttoria (incerta localizzazione della ferita infertagli dal fratello; intervento della polizia; modalità della vendita del terreno, ecc.), tutti univocamente rappresentativi, oltre che della natura privata della vicenda in disamina, anche, per quel che qui più rileva, della “illogicità e contraddittorietà della narrazione” e, pure, della fragilità dell’impianto difensivo resistendo il richiedente al quadro ostativo così risultante a mezzo di “argomenti confusi, contraddittori… (e) generici”.

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile essendo, non diversamente dal primo, volto a confutare gli assunti decisori per via di un’indiretta sollecitazione a rinnovare il giudizio probatorio sfavorevolmente declinate in entrambi i gradi di merito; e ciò perché, da un lato, la contestazione del carattere privato della vicenda narrata e della sua rilevanza solo sul piano interno non si vale di argomenti specifici, tanto da indurre il decidente pure ad escludere che la relativa ratio decidendi sia stata debitamente impugnata, e non può sperare nel riscontro che nel ragionamento difensivo dovrebbe assicurarle la sua riconduzione sotto l’egida dell’art. 14, lett. b che non contempla all’evidenza le liti tra privati quale presupposto della protezione sussidiaria; e perché, dall’altro, la valutazione della vicenda alla stregua del parametro di cui all’art. 14, lett. c è fatta terreno per manifestare un dissenso, che oltre ad essere tautologico perché legge diversamente dal decidente le informazioni sullo stato interno del paese di provenienza, non rappresenta in ogni caso la sussistenza di un pericolo di un danno grave in capo al richiedente per il solo fatto di essere presente nel territorio in conseguenza del rimpatrio.

4. Fondato va invece ritenuto il terzo motivo di ricorso, risultando il percorso motivazionale a mezzo del quale il decidente ha ricusato il riconoscimento della protezione umanitaria con riguardo al profilo dell’integrazione sociale con motivazione del tutto generica e non adeguatamente parametrata sulla scorta delle circostanze allegate alla stregua degli enunciati delle SS.UU. (cfr. 24413/21).

5. Vanno dichiarati inammissibili perciò i primi due motivi di ricorso, mentre va accolto il terzo.

6. La causa, debitamente cassata la sentenza impugnata, va rimessa nuovamente al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio in ordine alla questione fatta valere con il terzo motivo di ricorso.

Nell’occasione il giudice del rinvio provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Venezia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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