LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23583/2019 proposto da:
Versilia Edilizia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte 39, presso lo studio dell’avvocato Giorgio Fraccastoro, e rappresentata e difesa dagli avvocati Bruna Fossati, Alessandro Munari, Gabriele Pica Alfieri, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** s.r.l., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Ovidio 32, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Maruccio, e rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Gino Velani, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LUCCA, depositato il 7.6.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
RILEVATO
CHE:
1. La Versilia Edilizia s.r.l., affittuaria di un ramo di azienda della ***** s.r.l. in forza di contratto del 24.1.2011, dopo la dichiarazione del fallimento di *****, ha manifestato l’intento di risolvere il contratto con comunicazione del 6.4.2011, ha conseguentemente proposto domanda di insinuazione al passivo, sul presupposto di tale atto, definito recesso, e ha chiesto la determinazione e corresponsione in prededuzione, o in subordine in via privilegiata, dell’equo indennizzo L.Fall., ex art. 79, quantificato in Euro 500.000,00.
In seguito al rigetto della domanda per la ritenuta invalidità e l’inopponibilità del contratto al Fallimento, la società ha proposto opposizione allo stato passivo, respinta dal Tribunale sul presupposto che la richiesta avrebbe dovuto essere fatta valere con istanza di determinazione dell’indennizzo al Giudice delegato.
2. Versilia Edilizia ha quindi riformulato la propria richiesta con tale strumento ed ha poi avanzato reclamo, L.Fall., ex art. 26, contro il provvedimento di diniego subito.
Con decreto del 7.6.2019 il Tribunale di Lucca ha rigettato il reclamo, con aggravio di spese e condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, della reclamante, ritenendo che la stipulazione del contratto di affitto di azienda fosse un’operazione strumentale, posta in essere al solo fine di depauperare i creditori, sottraendo l’azienda alla loro aggressione e destinando al loro soddisfacimento solo i canoni, coma emergeva anche dalla misura del canone, pattuito in Euro 10.000 mensili a fronte di oneri mensili rimasti a carico di *****, per rate di mutuo e di leasing, di oltre 52.000 Euro, nonché dal diritto di opzione e di prelazione attribuiti all’affittuaria in caso di messa in vendita dell’azienda, con imputazione dei canoni versati al contratto “mero excamotage privo in concreto della sua fisiologica ragion d’essere e volto unicamente allo scopo distrattivo” ed ha ritenuto che “il recesso del curatore, lungi dall’aver prodotto un nocumento all’affittuaria, ha semplicemente evitato un nocumento per l’affittante e i relativi creditori”.
3. Avverso il predetto decreto, con atto notificato il 2.8.2019 ha proposto ricorso per cassazione Versilia Edilizia s.r.l., svolgendo quattro motivi.
Con atto notificato il 7.9.2019 ha proposto controricorso il Fallimento *****, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Entrambe le parti hanno illustrato con memoria le proprie difese.
CONSIDERATO
CHE:
1. I primi due motivi di ricorso sono connessi e possono essere affrontati congiuntamente.
1.1. Il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, è rubricato “violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di nullità del contratto, e in particolare dell’art. 1418 c.c., comma 2, e artt. 1343 e 1344 c.c. in ordine alla ritenuta nullità del contratto di affitto di ramo di azienda del 24 gennaio 2011 poiché posto in essere in frode ai creditori del Fallimento ***** s.r.l.”.
1.2. Il secondo, anch’esso proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, è rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., comma 2 e dell’art. 1345 c.c. in ordine alla pretesa nullità del contratto di affitto di ramo di azienda del 24 gennaio 2011 per motivo illecito comune costituito dalla distrazione dell’azienda affittata in danno dei creditori”.
1.3. Con entrambi i mezzi la ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto nullo il contratto – in tesi – stipulato in frode ai creditori, non potendo rinvenirsi causa o motivo illecito nel preteso intento distrattivo individuato dal giudice (peraltro insussistente in quanto l’affitto non sottrae l’azienda al patrimonio dell’affittante, che ne rimane titolare); osserva poi che, in ogni caso, il motivo illecito comune alle parti deve costituire l’unica ragione del negozio stipulato e deve comunque identificarsi con una finalità vietata dall’ordinamento, che non può consistere nell’intento di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, atteso che per il contratto volto a pregiudicare i terzi sono previsti diversi, specifici rimedi, quale ad es. l’azione revocatoria.
1.4. I motivi sono fondati.
1.5. Il Tribunale, dopo aver sostenuto che il contratto mirava a depauperare *****, in via principale e diretta, in caso di prosecuzione del rapporto, tramite sottrazione dell’azienda all’aggressione dei creditori concorsuali, e, in via secondaria ed eventuale in caso di fallimento e recesso del curatore, alla percezione in prededuzione dell’importo dell’indennità (pag.3) e dopo aver stigmatizzato la “strumentalità” del contratto (ancora, pag.3), ha affermato che, alla stregua delle predette argomentazioni, “il contratto in questione rappresentava un mero excamotage, privo in concreto della sua fisiologica ragion d’essere e volto unicamente al predetto scopo distrattivo” (pag. 4) e ha concluso che nessun indennizzo poteva venir riconosciuto perché “il recesso, nel riferito contesto, lungi dall’aver prodotto un nocumento all’affittuaria, ha infatti semplicemente evitato un nocumento per l’affittante e per i relativi creditori”.
1.6. E’ pur vero che il provvedimento impugnato non ha dichiarato esplicitamente la nullità del contratto di affitto di ramo di azienda del 24.1.2011.
In effetti di tale dichiarazione non v’e’ traccia nel dispositivo e neppure nel testo del decreto che non utilizza le parole “nullo” o “nullità”.
1.7. Non v’e’ dubbio, tuttavia, che la statuizione di rigetto debba intendersi, ancorché solo implicitamente, motivata sul rilevo della nullità del contratto per illiceità dello scopo perseguito dai contraenti (e dunque del motivo), non solo perché non si vede quale altro significato possa essere attribuito alle espressioni finali adoperate dal giudice a suggello della motivazione, ma anche perché, non risultando che nel giudizio il curatore abbia eccepito la simulazione o la revocabilità del contratto, il rigetto della domanda di indennizzo poteva fondarsi unicamente sul presupposto (l’unico rilevabile d’ufficio) della sua invalidità.
La conclusione si pone però in palese contrasto con l’accertamento in fatto compiuto dal tribunale, volto ad evidenziare come l’intento dei contraenti fosse quello di sottrarre l’azienda alla garanzia patrimoniale dei creditori e della conseguente ricorrenza di un negozio concluso in frode agli stessi, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte non è nullo, ma solo revocabile.
1.8. Infatti secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, in assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non e’, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, mentre l’ordinamento appresta, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia (Sez. 3, n. 23158 del 31.10.2014, Rv. 633290 – 01).
Inoltre il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, l’intento delle parti di recare pregiudizio ad altri – quale quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare un’aspettativa giuridica tutelata o di impedire l’esercizio di un diritto – non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale (Sez. 1, n. 20576 del 4.10.2010, Rv. 614372 – 01; analogamente, Sez.1 n. 19196 del 28.9.2016; Sez.1, n. 8499 del 6.4.2018).
Ciò a prescindere dall’ulteriore incongruenza motivazionale posta a sostegno dell’accertamento della esclusiva finalità “distrattiva” del contratto, dal momento che pacificamente risulta che l’azienda non è mai fuoriuscita dalla titolarità della fallita, che si era limitata ad affittarla, e che Versilia Edilizia l’ha restituita, senza che si sia fatta questione dell’omessa restituzione delle sue componenti fondamentali.
All’accoglimento dei motivi conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del giudizio, per un nuovo esame, al Tribunale di Lucca in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
2. Restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali la ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione della L.Fall., art. 79 e l’omesso esame di fatti decisivi.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021