Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34162 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19490-2019 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 21/05/2019, R.G.n. 7644/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. J.M. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione del decreto del tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, che, rigettando la domanda da questi formulata, ha integralmente confermato il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dal Commissione territoriale di Foggia.

Il tribunale barese evidenzia, in primo luogo, l’irrilevanza dell’audizione diretta, essendo il verbale delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione sufficientemente ampio ed esaustivo. Il ricorrente, originario del *****, affermava di essere fuggito dal proprio Paese per avere accidentalmente investito, mentre guidava uno scuolabus di proprietà del fratello, il figlio del lambardar del villaggio e di aver appreso, non appena fuggito, che i familiari del lambardar, i quali gli avevano rivolto diverse minacce, avevano ucciso suo fratello.

Il tribunale, premesso che il racconto appare sotto vari profili frammentario e poco plausibile e che il richiedente non aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda, ritiene in ogni caso insussistenti i presupposti per l’accoglimento delle domande di protezione. Il tribunale non ravvisa situazioni di persecuzione tali da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, né ritiene che le autorità locali non assicurino adeguata tutela rispetto alle violenze di privati. Analogamente, il tribunale rileva la mancanza di riscontri in ordine a circostanze individualizzanti idonee a integrare il pericolo di un danno grave D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14. Quanto all’ipotesi di cui alla lett. c), si afferma che le informazioni desumibili dal più recente rapporto di Amnesty International e dal rapporto EASO non consentono di ravvisare un conflitto armato di intensità tale da esporre indiscriminatamente qualsivoglia civile al rischio di un danno grave alla persona. Infine, il tribunale rigetta la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, non risultando un’effettiva lesione dei diritti fondamentali del richiedente, né una specifica situazione denotante vulnerabilità del soggetto, che in patria lavorava come meccanico e aveva una sua officina. L’integrazione socio-economica raggiunta in Italia non sarebbe di per sé bastevole ai fini del riconoscimento di questa forma residuale di protezione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini della discussione orale. La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 10 febbraio 2021, per la quale non sono state presentate memorie.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 il sig. J.M. censura la statuizione di diniego dello status di rifugiato, lamentando il mancato esame della situazione generale del ***** da parte del tribunale.

Il motivo è inammissibile, perché non risulta pertinente alle motivazioni della sentenza gravata, la quale si fonda sul rilievo che la stessa esposizione del ricorrente descrive una vicenda – una lite tra privati conseguente ad un incidente stradale – in nessun modo riconducibile alla nozione di persecuzione idonea a costituire il diritto allo status di rifugiato.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5. Il ricorrente censura la valutazione di non credibilità operata dal giudice di merito, richiamando i parametri che devono guidare tale giudizio in base al sopra citato articolo. Il motivo è inammissibile, perché formulato in termini generici ed astratti. Il ricorrente si limita a richiamare il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, che procedimentalizza il giudizio di credibilità del richiedente protezione internazionale, senza precisare quali errori sarebbero stati commessi dal tribunale nell’applicazione di tale disposto normativo.

Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il sig. J.M. deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e art. 4 per aver il tribunale omesso di indagare adeguatamente le condizioni effettive del Paese di provenienza del richiedente, negando apoditticamente qualsivoglia rischio per costui in caso di rimpatrio. Ai fini della protezione sussidiaria di cui alla lett. c), non occorre, si argomenta nel mezzo di gravame, che il richiedente rappresenti un quadro individuale di esposizione al pericolo per la propria incolumità, potendosi concedere tale misura anche ove il livello di violenza indiscriminata, generata da conflitti armati, raggiunga un’intensità tale da porre in pericolo qualsiasi civile per il solo fatto della presenza sul territorio.

Il motivo è fondato.

Il tribunale afferma (p. 6 del decreto impugnato) che, in base alle “informazioni desumibili dal più recente rapporto di Amnesty International nonché dal rapporto EASO sul *****”, non meglio specificati, non potrebbe ritenersi sussistente nella zona di provenienza del ricorrente una violenza di diffusione tale da risultare indiscriminata e quindi idonea a concedere la protezione sussidiaria in discorso. Il riferimento del tribunale al “più recente rapporto di Amnesty International”, di cui non si specifica la data, ed al “rapporto EASO sul *****”, di cui pure non si specifica la data, nonché la mancanza di qualunque cenno al contenuto di detti rapporti, manifestano che il tribunale si è sottratto al dovere di offrire una chiara e specifica indicazione delle fonti tramite le quali ha ritenuto di adempiere al proprio onere di cooperazione istruttoria.

Questa Corte ha infatti già chiarito che “In tema di protezione internazionale, il giudice di merito ha il dovere, a norma del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, di indicare la fonte in concreto utilizzata per l’accertamento della fondatezza della domanda di protezione, nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e rilevante ai fini della decisione, sì da consentire alle parti la verifica della pertinenza e specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza dell’istante; a tal fine, l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 citato non ha carattere esclusivo, pur non potendosi ritenere sufficiente il riferimento a dati desunti da una fonte riguardante categorie di soggetti, quali i lettori di una testata giornalistica, non comparabili ai richiedenti la protezione internazionale” (Cass. n. 26229/2020); in termini, vedi anche Cass. n. 13255/2020: “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione”.

Il terzo motivo va dunque accolto, con assorbimento del quarto, con cui si attinge la statuizione di rigetto della domanda di protezione umanitaria.

L’impugnato decreto va cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il secondo e dichiara assorbito il quarto; cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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