Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.34163 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23697-2019 proposto da:

S.L., rappresentato e difeso dall’avv. DARIA PESCE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 18/06/2019, R.G.n. 2822/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. S.L. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione del decreto del tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, che, nel rigettare l’opposizione da questi formulata, ha integralmente confermato il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla competente Commissione territoriale.

Il tribunale milanese reputa, in primo luogo, non credibile il racconto del signor S., in quanto vago, generico e privo di dettagli, in particolar modo in ordine alle ragioni e alle modalità della sua conversione dall'***** al *****. L’odierno ricorrente, originario del *****, adduce essenzialmente due ragioni che lo hanno indotto ad espatriare: in primo luogo, alcuni conflitti relativi alla proprietà di un terreno, ereditato dal padre e, successivamente, rivendicato come proprio da un soggetto di etnia *****; in secondo luogo, problemi di carattere religioso, non essendo stata tollerata dagli anziani del villaggio la sua scelta di convertirsi al *****, con possibile applicazione della sharia.

In ordine al primo profilo, il tribunale rileva che non è stata indicata alcuna specifica minaccia o altra forma di aggressione subita e che, dalle fonti consultate, non risulta all’epoca dei fatti la prevalenza dell’etnia ***** rispetto a quella ***** cui appartiene il ricorrente.

In ordine al secondo profilo, il racconto del rito della conversione e delle ragioni che hanno avvicinato il ricorrente al ***** è scarno e privo di dettagli, il che lo renderebbe poco credibile.

L’assenza di credibilità del racconto induce il tribunale ad escludere che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non potendo ritenersi integrato il motivo di persecuzione religiosa. Analogamente, le ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non possono trovare applicazione, in quanto la non credibilità non consente di ravvisare l’esistenza di alcun danno grave. Quanto alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c citato, la situazione del *****, in base ad informazioni aggiornate tratte dalle fonti citate, non presenta una condizione di violenza generalizzata ed infatti, si argomenta nel decreto impugnato, a partire dal 2016, a seguito della nomina del nuovo presidente, si è registrato un significativo miglioramento nel rispetto delle libertà fondamentali.

Secondo il tribunale, infine, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Le attività svolte dal richiedente in Italia, quali la frequentazione di corsi di falegnameria, di verniciatura o giardinaggio, sono le tipiche attività organizzate dai centri di accoglienza, come tali non indicative di un effettivo radicamento. Ne’, d’altra parte, può riconoscersi consistenza autonoma alla domanda di riconoscimento del diritto d’asilo ex art. 10 Cost., risultando quest’ultimo interamente attuato dalle tre forme di protezione di cui sopra.

Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini della partecipazione alla discussione orale.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 10 febbraio 2021, per la quale non sono state presentate memorie.

Con il primo motivo di ricorso, riferito al vizio di violazione di legge, si censura la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente operata dal tribunale.

Nel motivo si argomenta – quanto alla controversia in materia di proprietà esposta dal sig. S. – che il ***** ha vissuto per ventidue anni sotto la dittatura di un presidente di etnia *****, sicché la stragrande maggioranza delle forze di polizia e dell’esercito, sia pure sotto la reggenza del nuovo presidente, è ancora composta da membri di quell’etnia inevitabilmente indotti a favorire chi come loro appartiene ad essa; quanto alle questioni religiose, che la persecuzione religiosa può assumere forme diverse, compresa la necessità di nascondere il proprio credo e rinunciare alla pratica in pubblico; essendo il ***** una repubblica *****, è verosimile che la conversione al ***** del richiedente venga seriamente osteggiata dalla comunità di appartenenza, con rischio di danno grave alla propria persona ed incolumità. Il tribunale, a detta del ricorrente, avrebbe svolto il giudizio di credibilità senza attenersi ai parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, in particolare, senza tener conto del fatto che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda.

Il motivo è inammissibile, perché chiede al Giudice di legittimità di operare una rivisitazione del merito delle risultanze di causa che non rientra tra le sue funzioni istituzionali. Il ricorrente in sostanza aspira ad una nuova valutazione sulla attendibilità del suo racconto, trascurando che tale valutazione costituisce un giudizio di fatto che compete al giudice di merito e può essere censurato in Cassazione solo con il mezzo, e nei limiti, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Si vedano, in proposito, Cass. n. 28782/2020: “In tema di protezione internazionale, nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga – con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che l’inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.” e Cass. ord. n. 13578/2020: “In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza”.

Con il secondo motivo di ricorso, il sig. S. deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché il vizio di motivazione. Il ricorrente contesta il mancato accoglimento della domanda di protezione umanitaria, non avendo il tribunale tenuto conto della condizione di estrema vulnerabilità del richiedente, del percorso di inclusione avviato con serietà nel tessuto socio-economico italiano e del fatto che la situazione socio-politica del ***** era idonea a pregiudicare la possibilità di esercizio dei diritti fondamentali.

Il motivo è anch’esso inammissibile. Il ricorrente si limita a richiamare in modo estremamente generico e aspecifico la condizione di estrema vulnerabilità in cui versa, il percorso di inclusione avviato in Italia ed il pregiudizio che potrebbe subire nell’esercizio dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio. Anche qui, dunque, si aspira ad una sostituzione della valutazione operata dal giudice di merito in senso più favorevole al richiedente, sollecitando un inammissibile sindacato di merito sul giudizio del tribunale; quest’ultimo, infatti, ha correttamente comparato la situazione di integrazione raggiunta in Italia dal richiedete e la situazione che egli ritroverebbe in ***** (cfr. SSUU n. 29459/19) ed ha motivatamente argomentato come la situazione del medesimo sia “non indicativa di un effettivo radicamento in Italia e quindi non valutabile sotto il profilo dell’art. 8 CEDU”.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di sostanziale attività difensiva del Ministero intimato.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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