LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24860/2019 proposto da:
C. L B., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BOCCONGELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TRMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 20/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. C. L B. ha proposto ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di L’Aquila che, confermando la decisione della Commissione Territoriale di Ancona per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il Ministero dell’Interno ha presentato controricorso.
La causa è stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio del 19 febbraio 2021.
Il richiedente riferiva di essere fuggito dal Gambia, suo Paese d’origine, a causa delle incomprensioni col padre il quale, ateo, non aveva accettato la sua decisione di abbracciare la fede musulmana, giungendo fino alle minacce di morte.
Il Tribunale, premessa l’implausibilità del racconto, ha comunque escluso che la vicenda narrata integrasse i presupposti della persecuzione costitutiva del diritto allo status di rifugiato; ha ritenuto non vi fossero ragioni per ritenere che il richiedente rischiasse, tornando nel proprio Pese, un “danno grave” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14; non ha ravvisato un significativo livello di integrazione del richiedente in Italia.
Con l’unico mezzo di ricorso il sig. C. denuncia violazione delle norme sulla protezione internazionale e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale non ha adeguatamente considerato che le percosse ricevute dal padre e dal fratello non erano un episodio isolato, ma un evento che si era ripetuto più volte fino ad arrivare all’aggressione fisica fuori dalla moschea e alle minacce di morte, al punto da indurre il ricorrente stesso alla fuga dal suo Paese. Quello che emerge, si afferma nel mezzo di ricorso, è dunque un quadro di violenza domestica, che va ben oltre “i rimproveri del padre, più o meno severi” (p. 12 del decreto impugnato); quadro che, si duole il ricorrente, il tribunale ha totalmente omesso di valutare. Il tribunale, lamenta altresì il ricorrente, avrebbe omesso di attivare i propri poteri officiosi al fine di verificare se in concreto lo Stato d’origine fosse in grado di offrire alla vittima adeguata protezione, in tal modo violando il dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice.
Infine il ricorrente, censurando il diniego della protezione umanitaria, contesta l’affermazione del tribunale secondo la quale “il richiedente non ha rappresentato situazioni nelle quali egli sia stato vittima di episodi di conculcamento delle libertà individuali e dei diritti fondamentali della persona, semplicemente affermando di essersi allontanato dal Paese per cercare lavoro e per non sottostare alle riferite vessazioni dello zio paterno” (p. 12, ultimo capoverso, del decreto). Il ricorrente sostiene che la violenza e le minacce da lui subite ad opera del padre e la condizione di vulnerabilità conseguente ai maltrattamenti subiti avrebbero imposto il riconoscimento della protezione umanitaria.
La censura investe sia la statuizione di diniego della protezione sussidiaria, denunciando la violazione dell’art. 5, lett. c), in cui il Tribunale sarebbe incorso trascurando che lo Stato del Gambia non offre adeguata protezione contro le violenze domestiche; sia la statuizione di diniego della protezione umanitaria, lamentando che il Tribunale avrebbe trascurato la giovane età del ricorrente e le esperienze traumatiche dal medesimo vissute.
Il motivo è infondato.
Quanto alla censura relativa al diniego della protezione sussidiaria, quest’ultima è stata correttamente negata dal Tribunale, perché i dissidi fra il ricorrente e suo padre sono in sostanza riconducibili ad una lite tra privati (cfr. Cass. n. 19258/20: “In tema di protezione internazionale, le liti tra privati non possono essere addotte quale causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, nelle forme dello “status” di rifugiato, in presenza di atti di persecuzione, e della protezione sussidiaria, in presenza di serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio”).
Quanto alla censura relativa al diniego della protezione umanitaria, essa va giudicata inammissibile, in quanto sollecita una revisione – che non trova ingresso in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, novellato con il D.L. n. 83 del 2012 – in ordine al livello di integrazione in Italia raggiunto dal richiedente, giudicato dal Tribunale insufficiente ad integrare il diritto a tale forma di protezione.
Il ricorso è rigettato.
Nulla per le spese, giacché il controricorso del Ministero risulta, a dispetto della indicazione della causa alla quale si riferisce (numero d’iscrizione a ruolo, nomi delle parti, decisione impugnata), privo di forza individualizzante, constando di uno schema avversativo “di genere”, sprovvisto cioè di concreta attitudine di contrasto, attraverso l’esposizione di argomenti specificamente indirizzati a quella vicenda e a quella decisione e posti a confronto di quel ricorso (in termini, Cass. 6186/21, non massimata).
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021