Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34180 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28335/2013 proposto da:

F.R., (CF *****), rapp.ta e difesa per procura a margine del ricorso dall’avv. Riccardo Pelliccia, elettivamente domiciliati in Roma alla via Vitelleschi n. 26 presso lo studio dell’avv. Salvatore Spadaro;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza n. 101/03/13 depositata in data 3 giugno 2013 della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 101/03/2013 la Commissione tributaria regionale dell’Umbria respingeva l’appello proposto da F.R. avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto maturato sulla domanda di rimborso di quanto versato a titolo di sostituto d’imposta, per un importo complessivo di Euro 52 mila.

Osservava la CTR che, per stessa ammissione della contribuente e del tribunale civile, nel caso in esame era stato commesso un reato mediante l’impiego di false fatturazioni per occasionali prestazioni di lavoro inesistenti e che il rimborso in materia di versamenti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 avente ad oggetto ritenute versate dal sostituto e non dovute, compete al sostituito, obbligato principale nei confronti del fisco e, dunque, in questo caso, ai falsi percipienti delle somme assoggettate a ritenute. Del resto, proseguiva la CTR, il sostituto d’imposta, cioè la ricorrente, assolvendo all’obbligo di ritenuta altro non aveva fatto che pagare un debito altrui e, quand’anche dovesse ritenersi la sussistenza di una legittimazione alternativa, non per questo ricorrerebbe un caso di litisconsorzio necessario, neppure conoscendosi se la domanda di rimborso era stata inoltrata anche dal sostituito.

Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da successiva memoria. L’Ufficio ha depositato un atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. Con il secondo motivo, logicamente preliminare rispetto agli altri, la contribuente lamenta la contraddittoria ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, avendo la CTR posto a fondamento della propria decisione due sentenze della Suprema Corte pronunciate in relazione a fattispecie nelle quali veniva in rilievo un’effettiva percezione di reddito da parte del soggetto sostituito, laddove, nel caso in esame, non esistendo alcun rapporto tra le parti, emerge esclusivamente l’esistenza di un indebito oggettivo che andrebbe come tale restituito. In particolare, sostiene la contribuente, ove la CTR avesse esattamente compreso i termini della questione, avrebbe dovuto conseguentemente escludere il diritto dell’Amministrazione di trattenere le somme versate e confermare il diritto della ricorrente alla ripetizione dell’indebito. Invece, travisando il reale oggetto del contendere, la CTR ha finito con l’affermare la legittimazione al rimborso dei sostituiti, trattando la fattispecie come se venisse in rilievo un’effettiva prestazione lavorativa, pacificamente mancante nel caso in esame.

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. La questione introdotta dalla contribuente nel giudizio in esame attiene alla fondatezza della richiesta di rimborso dei versamenti delle ritenute presentata dalla stessa, quale sostituto di imposta, sul presupposto dell’inesistenza di correlate prestazioni lavorative dei soggetti sostituiti.

1.4. La CTR, anziché accertare in fatto la sussistenza delle condizioni dalle quali dipende la legittimità del rimborso, si è in realtà soffermata sulla questione, estranea ai fatti di causa, dell’individuazione del soggetto legittimato a domandare il rimborso delle somme indebitamente versate, affermando che “sul piano processuale la legittimazione ad agire e ad attivare la procedura di rimborso spetta al sostituito in via esclusiva”.

1.5. Al contrario, nel caso in esame, la questione non riguardava affatto la necessità di individuare, tra due soggetti astrattamente legittimati (ossia il sostituto ed il sostituito), il reale titolare del diritto alla ripetizione, ciò perché fin dall’inizio il tema introdotto dalla ricorrente era articolato sul presupposto dell’inesistenza delle prestazioni lavorative e conseguentemente del soggetto sostituito.

1.6. Inconferenti appaiono, pertanto, i richiami operati dalla CTR a Cass. 02/10/1996, n. 8606 ed a Cass. 19/11/2007, n. 23886, che, se in effetti riconoscono in capo al sostituito il diritto al rimborso dell’imposta che si assume indebita, riscossa mediante ritenuta alla fonte, tuttavia riguardano fattispecie del tutto diverse, nelle quali non era in discussione l’effettiva esistenza (come nel caso in esame) delle prestazioni lavorative, ma solo l’individuazione del soggetto titolare del diritto al rimborso. Fondata è perciò la doglianza, svolta attraverso il motivo in scrutinio, secondo la quale la CTR avrebbe posto a fondamento della decisione un principio inconferente nel caso in esame.

2. La condivisione del secondo motivo determina l’assorbimento dei restanti, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla CTR dell’Umbria che, in diversa composizione, provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Umbria che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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