Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34182 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10252/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.M., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv. Umberto Morera e dall’Avv. Marco Recchino, come da procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo Avvocato in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 146/1/2015, depositata il 2 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

RILEVATO

CHE:

1.La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello presentato da G.M. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (n. 26/14/2012), che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno 2006, ai fini Irpef, a seguito dell’espletamento di indagini bancarie ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, qualificando le somme relative ai versamenti come redditi diversi, ai sensi del D.P.R. n. n. 917 del 1986, art. 67, derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. In particolare, il giudice d’appello rilevava, con riferimento ai due assegni versati sul conto corrente Banca Sella per complessivi Euro 71.000,00 (36.000,00 + 35.000,00), che il contribuente aveva dimostrato trattarsi del rimborso del finanziamento da lui effettuato in tre momenti diversi (Euro 25.000,00 il 23 febbraio 2006; Euro 36.000,00 il 15 maggio 2006; Euro 10.000,00 il 29 dicembre 2006, per un totale di Euro 71.000,00) in favore della Identity Textiles Italia s.r.l., con unico socio la propria moglie B.I., presso la Unicredit Banca di impresa; le somme erano state poi restituite con assegni intestati dalla Identity Textiles alla moglie e da questa girati al suocero, G.C., munito di procura ad operare sul conto corrente n. ***** presso la Banca Sella intestato a G.M.; in relazione al versamento con bonifico di Euro 433.841,82, di cui la metà riferibile al contribuente, per Euro 216.920,91, si riteneva giustificato in quanto, nel gennaio 2004, G.C. aveva versato sul conto corrente acceso presso la Banca Sella n. *****, intestato al figlio M., l’importo di Euro 426.779,61; dal medesimo conto G.C., quale procuratore, aveva prelevato l’importo di Euro 400.000,00, realizzando un investimento, in un fondo intestato a sé ed al figlio M.. Nel 2006 l’intera somma ed i relativi interessi erano confluiti sul conto corrente della Banca Sella, intestato al solo M.. La somma era stata, dunque, acquisita da G.M. per donazione sin dal 2004. Con riferimento al terzo rilievo, la Commissione regionale evidenziava che trattavasi di risarcimento assicurativo per sinistro automobilistico, esaminando la documentazione che dimostrava la coerenza fra quanto corrisposto al contribuente a tale titolo e la somma accreditata nel conto.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3. Resiste con controricorso G.M..

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. La motivazione della sentenza del giudice d’appello sarebbe fondata su affermazioni apodittiche, non essendovi alcuna correlazione tra i versamenti effettuati sul conto corrente del contribuente e le somme erogate a titolo di finanziamento da parte dello stesso in favore della società, di cui era unica socia alla moglie. In particolare, era anomalo il finanziamento effettuato il 29 dicembre 2006, che sarebbe stato restituito entro lo stesso anno. Inoltre, la restituzione era avvenuta non direttamente in favore del finanziatore G.M., ma attraverso assegni emessi a nome della moglie, da questa girati al suocero, e da questi versati sul conto del figlio. Inoltre, il contribuente non era socio della Identity Textiles, né nella nota integrativa al bilancio della società si faceva menzione del finanziamento e della successiva restituzione.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Invero, la motivazione della sentenza della Commissione regionale è presente, non solo graficamente, ma contiene il ragionamento logico argomentativo che ha condotto il giudice d’appello ad accogliere il gravame proposto dal contribuente.

Risulta pacificamente dagli atti che G.M. abbia effettuato un finanziamento in favore della Identity Textiles Italia s.r.l., con unico socio la propria moglie B.I., per la somma complessiva di Euro 71.000,00, con 3 versamenti successivi: Euro 25.000,00 il 23 febbraio 2006; Euro 36.000,00 il 15 maggio 2006; Euro 10.000,00 il 29 dicembre 2006. Il versamento è stato effettuato sul conto corrente Unicredit Banca di impresa s.p.a., come da estratti conto della società e del conto n. *****, intestato al contribuente presso la Banca Sella.

Il rimborso è avvenuto con 6 assegni: tre assegni per Euro 12.000,00 ciascuno, pari ad Euro 36.000,00; due assegni per Euro 12.000,00, pari ad Euro 24.000,00; un assegno per Euro 11.000,00, per la somma complessiva di Euro 71.000,00.

Gli assegni per il rimborso del finanziamento sono stati intestati dalla Textiles Italia alla moglie del contribuente e da questa girati al suocero, G.C., munito di procura ad operare sul conto corrente n. 486 78 05 80 presso la Banca Sella, intestato a G.M..

Il giudice d’appello ha evidenziato che effettivamente G.M. non era socio della Identity Textiles Italia e che il versamento era stato contabilizzato quale “finanziamento soci”. Il giudice ha sottolineato anche la peculiarità della restituzione, avvenuta da parte della moglie, unico socio, che aveva girato gli assegni al proprio suocero, padre di G.M., che li aveva versati sul conto corrente del figlio. Tuttavia, la Commissione regionale ha evidenziato che tali comportamenti “non si configurano di certo fiscalmente censurabili”. Ha fornito, dunque, una giustificazione logica ai versamenti effettuati in favore della società dal contribuente, rilevando che ” G.M. di fatto ha prestato denaro alla moglie onde consentirle di finanziare la società e questa ha poi restituito alla predetta che si è avvalsa del suocero per i versamenti bancari”.

Il giudice del gravame, poi, ha rilevato anche che l’assenza di qualsiasi evidenziazione del finanziamento e della successiva restituzione nella nota integrativa non poteva inficiare l’effettività dell’operazione.

La motivazione della sentenza della Commissione regionale, a prescindere dalla correttezza o file adottata, manifesta le ragioni che l’hanno indotta ad accogliere l’appello proposto dal contribuente, sicché non può in alcun modo essere considerata meramente apparente o inesistente.

Ne’ la ricorrente ha indicato specifici fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di appello.

Anzi, dal contenuto dell’avviso di accertamento, trascritto nel controricorso, emerge che inizialmente la ripresa a tassazione concerneva ben n. 105 operazioni bancarie in entrata sui conti correnti di G.M., per l’anno 2006, per un totale di Euro 5.945.934,70. A seguito di contraddittorio era emerso che il contribuente “aveva giacenze finanziarie accumulate in annualità pregresse per effetto di rimborsi di capitale, riserve, e finanziamenti effettuati negli anni dal 2002 al 2005 dalla società Promo Incentive Gruppo G. s.r.l. in liquidazione (quantificabili in Euro 673.838,00) oltre che risparmi propri e della famiglia…pertanto, alla data del 1 gennaio 2006,…il signor G. disponeva di un patrimonio di circa Euro 1.000.000,00 e conseguentemente la maggior parte dei movimenti bancari richiesti ha trovato giustificazione in tali disponibilità e nelle operazioni di disinvestimento effettuate”. Pertanto, è plausibile anche che i versamenti contestati siano riconducibili alla capacità reddituale e patrimoniale del contribuente.

Ne’ l’Agenzia delle entrate, nel ricorso per cassazione, ricostruisce in modo analitico e completo l’intero ambito dei versamenti, limitandosi ad una critica astratta delle argomentazioni della Commissione regionale, senza specifiche censure su singoli fatti decisivi.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. In particolare, si evidenzia, con riferimento alla seconda movimentazione bancaria ritenuta non giustificata dall’Ufficio, incentrata sul bonifico confluito sul conto corrente Banca Sella per la somma di Euro 433.841,82, dei quali 50% sono stati attribuiti al contribuente, che la motivazione è del tutto apparente. Invero, per la ricorrente ciò emerge dal riferimento erroneo a G.M., mentre il padre del contribuente è G.C.. Inoltre, la capacità economica e la donazione da parte di G.C. in favore del figlio sarebbero frutto di affermazioni meramente apodittiche. Non si potrebbe trarre l’esistenza della capacità economica dalla circostanza che G.C. abbia versato Euro 426.141,82 sul conto del figlio, prelevando poi da quel conto la somma di Euro 400.000, ed investendo in un fondo; al momento del disinvestimento, poi, il capitale e i relativi interessi, sarebbero stati versati sul conto del figlio. Non si potrebbe ritenere, dunque, per ciò solo, che G.C. abbia evoluto donare una certa somma proprio figliolo. Tra l’altro la donazione si potrebbe fare soltanto con atto pubblico.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Anche in questo caso i dati di fatto sono pacifici tra le parti. Invero, nel gennaio del 2004 G.C. ha versato sul conto corrente acceso presso la Banca Sella n. 486 78 05 80, intestato al proprio figlio M., l’importo di Euro 400.000,00; da tale conto lo stesso G.C., quale procuratore, ha prelevato, con assegno n. 0411303812, l’importo di Euro 440.000,00, realizzando un investimento. Al momento dello smobilizzo dell’investimento nel 2006, l’intera somma ed i relativi interessi sono confluiti sul conto corrente Banca Sella n. ***** intestato al solo G.M.. L’Ufficio ha ripreso a tassazione solo la metà dell’importo.

2.1. La motivazione della Commissione regionale, con riferimento a tale versamento, a prescindere dalla sua condivisibilità o meno, non solo è presente graficamente, ma riproduce i passaggi logici ed argomentativi, utilizzati dal giudice per l’accoglimento dell’appello. Invero, a parte l’errore materiale contenuto nella decisorie, con riferimento al nome del padre del contribuente, che non è G.M., ma è G.C., la Commissione regionale ha sottolineato la documentazione da cui è emersa la capacità patrimoniale di G.M., chiarendo che tale capacità va distinta dalla capacità reddituale, invocata invece dall’Ufficio. Tutti i movimenti contabili risultano documentalmente, mentre l’originaria provenienza di quanto versato da G.C. nel 2004 non riguarda l’accertamento in esame. La somma di cui al versamento risulta così acquisita da G.M. per donazione sin dal 2004, come risulta dai documenti.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. In particolare, il giudice d’appello, pur affermando la natura di risarcimento delle somme versate sul conto corrente del contribuente per Euro 2930,00, non indica la documentazione comprovante tale versamento, senza distinguere tra “risarcimento e risarcimento di danni non sostitutivo di redditi”. La Commissione regionale fa riferimento ad una somma non reddituale, ritenendo dunque giustificata la movimentazione bancaria, ma la motivazione sarebbe apodittica “e perfino monca”.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. I fatti di causa sono anche in questo caso pienamente pacifici, in quanto risulta un versamento sul conto corrente del contribuente per Euro 2.930,00, derivante dal risarcimento effettuato da parte dell’assicurazione per un sinistro stradale.

Il giudice d’appello ha reso una motivazione chiara sul punto, evidenziando che il contribuente, sin dal ricorso introduttivo, ha chiarito che si trattava di risarcimento assicurativo per sinistro automobilistico, depositando documentazione che dimostrava “la coerenza sia fra quanto corrispostogli per quanto sopra e la somma accreditata in conto sia temporalmente fra percezione dell’assegno e versamento”.

Si e’, quindi, in presenza di un pieno accertamento di merito effettuato dal giudice d’appello, che non può essere messo in discussione in questa sede, soprattutto come vizio di motivazione apparente. Di sicuro, la motivazione, che è graficamente presente, non è meramente apparente, fondandosi sull’esame dei documenti prodotti dal contribuente.

4. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Agenzia delle entrate, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

5. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., 890/2017; Cass., 5955/2014).

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del contribuente delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5.600,00, oltre Euro 200 per esborsi, Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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