LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14398/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ARES s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Taranto, presso il quale è elettivamente domiciliata in Catania, Via Aldebaran n. 21, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 3635/12/14 della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania (di seguito, CTR), depositata in data 26/11/2014 e non notificata;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 16 settembre 2021.
RITENUTO
che:
Con la sentenza in epigrafe, la CTR del Regione Sicilia accoglieva l’appello della società contribuente, Ares s.p.a., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale cli Catania che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione ai fini IRAP, per l’anno 2007, l’agevolazione di cui alla L.R. Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21.
La Commissione tributaria provinciale, con la sentenza n. 128/6/13, aveva ritenuto che, in base alla previsione di cui alla L.R. n. 21 del 2003, art. 15 che riconosce l’agevolazione soltanto alle imprese esistenti ed operative nell’arco temporale compreso tra il 2001 ed il 2003, il recupero a tassazione fosse stato legittimamente operato atteso che la società Ares si era costituita soltanto nell’anno 2002. Viceversa, la CTR, con la sentenza n. 3635 del 2014, ha ribaltato la decisione dei primi giudici accogliendo l’appello della società contribuente (“considerata la espressione letterale della citata normativa e lo scopo del legislatore regionale, di incentivare lo sviluppo dell’economia siciliana,… la agevolazione in parola sia spettante anche nelle ipotesi in cui la società richiedente risulti costituita in un periodo successivo al 2001 purché entro il 2003”).
Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Ares s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria telematica.
CONSIDERATO
che:
Con memoria telematica, la società controricorrente, deducendo di aver presentato, in data 29/05/2919, domanda di definizione agevolata della lite, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6 conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136, e di aver provveduto al pagamento degli importi secondo quanto previsto dalla citata disposizione, ha chiesto di dichiarare l’estinzione.
L’Agenzia delle entrate ha dato atto dell’avvenuto ricevimento della domanda del 29/05/2019 e, quindi, della definizione agevolata della controversia riguardante l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. *****, pendente in Cassazione.
D’altro canto, la società contribuente, ha depositato, telematicamente, la documentazione afferente alla notifica dell’istanza di cessazione della materia del contendere all’Avvocatura generale dello Stato.
Il presente giudizio va, dunque, dichiarato estinto ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136, come richiesto e comprovato dalla contribuente (v. documentazione allegata all’istanza di estinzione), cui ha prestato adesione l’Agenzia delle entrate.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, D.L. cit.).
In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021