Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34184 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14459/2015 R.G., proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Laura Neroni Mercati, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Teulada n. 55, giusta procura speciali alle liti apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 7057/37/14 della Commissione tributaria Regionale del Lazio (di seguito, CTR), depositata in data 24/11/2014 e non notificata;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 16 settembre 2021.

RITENUTO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente, C.G., avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione ai fini IRPEF, il reddito da pensione percepito da T.G. quale ex dipendente della N.A.T.O..

2. La CTR, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale, aveva ritenuto che l’esenzione di cui al D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, art. 8, lett. c), non trovava applicazione per il trattamento pensionistico, per il quale, anche a norma del Regolamento pensionistico delle cd. “Organizzazioni Coordinate”, le pensioni erogate ai dipendenti di tali organizzazioni in pensione doveva essere assoggettate ad imposizione.

3. Avverso la sentenza della CTR, C.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

4. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

5. C.G. ha presentato memoria telematica.

CONSIDERATO

che:

1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica è priva di pregio, atteso che, a mente dell’art. 149 c.p.c., comma 3 la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, consegna che nella specie risulta avvenuta in data 18 maggio 2015 (v. ricevuta presentazione atto Unep, Corte di Appello di Roma) e, quindi, nel termine di sei mesi per l’impugnazione in cassazione della sentenza della CTR, depositata in data 24/11/2014.

2. La difesa del ricorrente deduce, in primo luogo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge (D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, art. 8, lett. c), e artt. 1 e 12 disp. att. legge in generale) per non aver la CTR considerato lo “status” di C.G. di dipendente dei cd. Quartieri Generali Interalleati, “status” in base al quale, ai sensi del D.P.R. n. 2083 del 1962, art. 8, godeva dell’esenzione totale dalle imposte sui redditi corrisposti dai predetti Quartieri e, quindi, anche di quanto percepito a titolo pensionistico essendo tale trattamento soggetto alle diverse regole dei regolamenti vigenti per gli organismi N.A.T.O..

2.1. Deduce inoltre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, circa i fatti controversi e decisivi del giudizio”, quali i fatti relativi alla natura giuridica della cd. “pension””, non avendo la CTR “fornito alcuna argomentazione normativa sulla natura differita della pensione, ovvero del perché la “pension” debba essere considerata, giuridicamente, in modo di difforme dalla retribuzione, stante il fatto che entrambe sono state erogate dallo stesso ente Organizzazione Internazionale NATO”.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. La questione posta col primo mezzo è superata dal condivisibile arresto monofilattico di questa Corte secondo cui, in tema di IRPEF, le pensioni erogate in Italia ai dipendenti della N.A.T.O. sono soggette ad imposizione, non trovando applicazione l’esenzione prevista dal D.P.R. n. 2083 del 1962, art. 8, comma 1, lett. c), norma speciale di stretta interpretazione, limitata agli stipendi ed agli emolumenti percepiti dagli impiegati di tale organismo internazionale in costanza del rapporto lavorativo (cfr., Sez. 5, 15/01/2019, n. 705; Sez.6-5, 03/02/2021; Sez. 6, 16/09/2020 n. 19287; Sez. 5, 29/05/2020 n. 10231; Sez. 5, 18/8/2004, n. 16098).

3.2. Ed invero, in senso contrario alla tesi sostenuta dal ricorrente – che fa leva sui principi di diritto espressi da pronunce delle Sezioni Unite (cfr., n. 3059 del 1/3/2003) e della Sezione lavoro di questa Corte (Sez. Lav., 27/4/1994, n.:3995; Sez, Lav., 19/7/2002, n. 10162; Sez. Lav., 19/5/1995, n. 5505) secondo cui la funzione previdenziale di una prestazione pecuniaria non è sufficiente per qualificare di natura previdenziale il credito, occorrendo invece che sussista l’elemento strutturale della sua inerenza ad un rapporto giuridico distinto da quello di lavoro, ancorché connesso, così che i trattamenti di pensione corrisposti dallo stesso datore di lavoro, e non da un centro autonomo d’imputazione di un distinto rapporto previdenziale, hanno natura di “retribuzione differita”, costituendo l’oggetto di obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, con la conseguenza che l’emolumento aggiuntivo, sulla base di tale orientamento, sfugge alla normativa che regola le pensioni e viene sottoposto alle norme tipiche del rapporto di lavoro in corso di svolgimento – va rilevato che il citato D.P.R. n. 2083 del 1962, art. 8, comma 1, lett. c) perimetra l’applicabilità del beneficio agli stipendi ed agli “emolumenti” percepiti in costanza del rapporto lavorativo, senza menzionare le pensioni corrisposte dopo la cessazione del medesimo. Tale norma, infatti, presuppone per l’applicabilità del beneficio, due condizioni tassative, ossia, in primo luogo, che si tratti di “redditi derivanti da stipendi ed emolumenti”, e in secundis, che essi siano corrisposti al personale civile “dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali”.

3.3. Ne’ è errato – come sostiene il ricorrente – il riferimento ad adiuvandum fatto dalla CTR alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 16/12/2009, n. 285/E, la quale, in linea con l’interpretazione qui condivisa, ha esplicitato che la limitazione normativa agli “emolumenti” percepiti in costanza del rapporto lavorativo, trova la sua ratio nella funzione stessa della norma che ha lo scopo di prevedere un trattamento speciale in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalle organizzazioni internazionali attraverso la loro struttura, della quale fa parte il personale in servizio per cui tale regime agevolativo non trova applicazione per coloro che non vi prestano più la loro opera.

3.4. Egualmente non è pertinente l’interpretazione che il ricorrente offre dei Regolamenti internazionali vigenti in materia. Ed invero, va rilevato, in primo luogo, che il Regolamento pensionistico delle “Organizzazioni Coordinate”, tra le quali rientra la N. A.T.O., ed in particolare la disciplina dettata dall’art. 42 di detto Regolamento (“Pensioni soggette alla legislazione fiscale nazionale”), rafforza l’interpretazione cui qui si dà seguito, laddove si prevede, al comma 1, che “la pensione e l’adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese” (comma 1), ossia sono assoggettate ad imposizione nello Stato di appartenenza in cui risiede il beneficiario e secondo le disposizioni contenute nella legislazione fiscale dello Stato stesso, così confermando che non introduce affatto, per quanto attiene al trattamento tributario delle pensioni erogate ai dipendenti della N.A.T.O., una disciplina difforme rispetto a quanto già previsto dalle fonti internazionali N.A.T.O. (cfr., Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951, ratificato con L. n. 1126 del 10 novembre 1954, il cui art. 19 utilizza i termini “salaries and emoluments”, e non “pension”, come pure dall’art. X della Convenzione di Londra del 1951, ratificata con L. n. 1335 del 1955, e dall’art. 7 del Protocollo di Parigi del 28.8.1952, ratificato con L. 30 novembre 1955, n. 1338).

3.5. D’altro canto, la specialità di tale disposizione e’, ulteriormente avvalorata dalla considerazione che lo schema pensionistico applicato alle cd. “organizzazioni coordinate” prevede anche il meccanismo del tax adjustment, ovvero del rimborso ai pensionati delle organizzazioni di circa il 50 per cento delle imposte sul reddito pagate sulla pensione, con ciò riconoscendo implicitamente la legittimità della tassazione delle pensioni stesse (cfr.p. 14, Sez. 5, n. 705 del 2019 e Sez. 6. 2345 del 2021 cit.).

3.6. Va ribadito, dunque, che poiché la disciplina dettata dalla legge del 1962 non può, discostarsi da quella sovranazionale emergente dal richiamato art. 42 del Regolamento pensionistico, in virtù del quale l’importo della pensione concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore residente, il D.P.R. n. 2083 del 1962, art. 8, comma 1, lett. c) si configura come norma speciale di stretta interpretazione, il cui tenore letterale depone per l’applicabilità del beneficio solamente a coloro che rivestono la qualità di “impiegati” con riguardo esclusivamente agli “stipendi ed emolumenti” percepiti in costanza di rapporto di lavoro.

4. Il secondo motivo di gravame è linammissibile, considerati i principi consolidati di questa Corte secondo cui il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti, intesi in senso storico-naturalistico, rilevanti ai fini della decisione ma non l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, vizio che è invece riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 di cui si è detto sopra.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 1400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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