Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34189 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24850/2015 R.G. proposto da:

ASSOCIAZIONE ALBERO AZZURRO, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NATALE PERRI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Colli Albani, 14;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4279/06/15, depositata il 20 luglio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

CHE;

L’associazione ALBERO AZZURRO ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, redatto con metodo analitico-induttivo, per maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. L’avviso faceva seguito a una verifica fiscale, nel corso della quale si era accertato che l’associazione contribuente avesse dissimulato l’esercizio di una attività imprenditoriale, così disconoscendosi la natura non commerciale dell’ente contribuente.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso, ritenendo che la associazione contribuente svolgesse attività di impresa nelle forme della fornitura di servizi, con prestazioni assimilabili e quelle di asilo nido. La CTR del Lazio, con sentenza in data 20 luglio 2015, ha rigettato l’appello dell’associazione contribuente. Il giudice di appello ha ritenuto, in primo luogo, che l’associazione contribuente non avesse tenuto regolare contabilità, con conseguente inattendibilità della stessa, stante la sussistenza di proventi non contabilizzati. Ha, poi, osservato il giudice di appello che le associazioni possano svolgere attività commerciale, benché a termini del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148 (TUIR), purché in attuazione degli scopi istituzionali e previo rispetto delle regole formali di cui all’art. 148, comma 8, lett. c), TUIR, nonché previa redazione annuale di un rendiconto economico-finanziario secondo le disposizioni statutarie, ma ha accertato l’assenza di tale requisito, evidenziando come il rendiconto costituisca elemento probatorio rilevante ai fini della qualificazione dell’attività svolta. Ha, infine, rilevato la CTR l’esistenza di versamenti superiori ad Euro 516,46 non tracciati in violazione della L. 16 dicembre 1991, n. 398.

Propone ricorso per cassazione l’associazione contribuente affidato a cinque motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 TUIR (attuale art. 148 TUIR) e difetto di motivazione”, nella parte in cui il giudice di appello ha disconosciuto la natura non commerciale dell’associazione ricorrente. Deduce il ricorrente difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa, per avere la sentenza impugnata ritenuto, in un primo momento, che l’associazione fosse priva di contabilità e, successivamente, che la stessa fosse dotata di contabilità inattendibile, senza adeguata motivazione circa la dedotta inattendibilità. Osserva il ricorrente omesso esame delle deduzioni dell’associazione contribuente, contesta l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR in ordine alla partecipazione alla vita associativa e deduce, sempre in fatto, che il rendiconto sarebbe stato effettivamente redatto. Sottolinea, inoltre, come la perdita della non commercialità, richiamata dalla “Circolare 124/E del 1999” (da identificare con la Circolare del Ministero delle Finanze n. 124/E del 12 maggio 1998, citata nella sentenza impugnata), in caso di mancata approvazione annuale del rendiconto annuale, non si applicherebbe al caso di specie, in relazione al quale sarebbe applicabile solo nelle ipotesi di cui all’art. 111-bis TUIR (attuale art. 149 TUIR), osservandosi come l’Agenzia non avrebbe potuto procedere con la determinazione induttiva del reddito.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 13 maggio 199(9), n. 133, art. 25 nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che vi fossero pagamenti superiori ad Euro 516,46 effettuati con mezzi di pagamento non tracciabili. Evidenzia parte ricorrente che tali pagamenti afferivano a versamenti di quote associative. Osserva, inoltre, parte ricorrente che la perdita del regime fiscale privilegiato decorrerebbe dal mese successivo a quello in cui la suddetta disposizione risulterebbe violata.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 149 TUIR. Omessa pronuncia”. Secondo parte ricorrente la sentenza avrebbe omesso di accertare se l’attività commerciale fosse prevalente rispetto a quella non commerciale ai fini della perdita della natura non commerciale. Parte ricorrente pone in risalto gli elementi dai quali trarre la prevalenza sia quantitativa, sia qualitativa dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale ai fini della perdita ai fini fiscali dello status di ente non commerciale, legati alle immobilizzazioni, ai ricavi realizzati, ai redditi e alle componenti negative di reddito, evidenziando come dalla documentazione versata in atti tali elementi non potrebbero condurre a un giudizio di prevalenza dell’attività commerciale.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 143, comma 1, art. 148, comma 3, art. 149, commi 1 e 3 TUIR, nonché difetto di motivazione, evidenziando come non si considerano attività commerciali quelle che non rientrino nell’attività di impresa e siano esercitate in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, in assenza di specifica organizzazione e senza margine per i corrispettivi, circostanze che risulterebbero dalla documentazione prodotta.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 150 TUIR, “omessa pronuncia sulle contestazioni circa la ricostruzione presuntiva del reddito di impresa. Difetto di motivazione”. Sottolinea parte ricorrente come la disposizione in esame escluda la natura commerciale per le attività svolte nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale, non risultando tassabili le somme versate dagli associati a titolo di quota associativa. Evidenzia parte ricorrente come sarebbero stati erroneamente computati sia i versamenti complessivi degli associati, sia i costi sostenuti dall’associazione (catering, oneri contributivi, locazioni e spese varie), deduzioni in relazione alle quali il giudice di appello, non si sarebbe pronunciato.

2. Il primo motivo è infondato quanto al dedotto vizio di motivazione, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, che ricorre quale violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, – in caso di motivazione mancante, apparente, ovvero manifestamente contraddittoria o incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), ovvero inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto insussistente la natura decommercializzata dell’attività svolta dall’associazione contribuente, desumendola dall’inattendibilità della contabilità, dalla mancanza del rendiconto economico-finanziario e dalla mancata tracciabilità dei pagamenti superiori ad Euro 516,46, così rendendo comprensibile il percorso logico della decisione.

3. Inammissibile e’, poi, la censurai relativa alla sussistenza del rendiconto, in quanto avente ad oggetto un accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello (“il rendiconto attuale deve essere tale da rendere chiara la gestione economica e finanziaria dell’associazione ed eventualmente evidenziare anche l’attività decommercializzata. Tale requisito, nel caso di cui si tratta è completamente assente”), non censurabile con il vizio di violazione di legge o di assenza di motivazione. Parimenti inammissibile è poi la censura relativa all’accertamento della partecipazione degli associati alla vita dell’associazione, in quanto ulteriore accertamento in fatto incensurabile in cassazione.

4. Infondato e’, invece, il primo motivo di censura, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 111 TUIR (attuale art. 148 TUIR), essendo questa Corte ferma nel ritenere che il rispetto delle prescrizioni formali previste dall’art. 148 TUIR (già art. 111 TUIR) costituisce condizione per l’associazione per fruire delle agevolazioni tributarie previste per gli enti di tipo associativo non commerciale, tra le quali spicca l’accertamento che le associazioni si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2018, n. 32119; Cass., Sez. VI, 30 aprile 2018, n. 10393; Cass., Sez. V, 11 marzo 2015, n. 4872), tali da assicurare l’effettività del rapporto associativo (Cass., Sez. V, 12 maggio 2010, n. 11456), escludendosi a tal fine la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e richiedendosi ai partecipanti maggiorenni il diritto di voto in relazione all’approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi (Cass., Sez. V, 4 marzo 2015, n. 4315). Detto accertamento in fatto, incensurabile in questa sede è stato compiuto dal giudice del merito, il quale ha accertato l’assenza del suddetto requisito.

5. Il secondo motivo è inammissibile in relazione alla dedotta inesistenza di pagamenti non tracciabili superiori ad Euro 516,46 in quanto diretto a contrastare un accertamento in fatto riservato al giudice del merito. Parimenti inammissibile è la censura in ordine alle conseguenze della violazione della tracciabilità dei pagamenti, in quanto la stessa non risulta trattata nella sentenza di appello.

6. Il terzo motivo è – come evidenziato dal controricorrente inammissibile quanto al dedotto vizio di motivazione, non essendo stati indicati (prescindendosi dalla omessa indicazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) né il luogo processuale dei fatti storici indicati dal ricorrente, né la decisività degli stessi, ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza dell’attività non commerciale.

7. Il terzo motivo e’, ulteriormente, inammissibile, come osservato dal controricorrente, in relazione alla dedotta violazione di legge. Dispone l’art. 149 TUIR che “indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta”. La norma prevede che l’associazione – alternativamente rispetto alla valutazione delle disposizioni statutarie – possa perdere la qualifica di ente non commerciale ove si accerti l’esercizio di attività commerciale non prevalente. Quest’ipotesi si verifica laddove – ancorché in costanza del rispetto delle disposizioni statutarie – vi sia accertamento in fatto di svolgimento di attività commerciale da parte dell’associazione con prevalenza rispetto all’attività non commerciale (o decommercializzata). Tuttavia, la censura del ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si è fermata a monte rispetto a quanto deduce il ricorrente, ossia accertando l’insussistenza di adeguate clausole statutarie e di contabilità attendibile, circostanze tali da attribuire all’associazione natura non commerciale (come osservatosi in relazione al superiore primo motivo), con ciò prescindendosi dall’accertamento in concreto della non prevalenza dell’attività commerciale svolta.

8. In ogni caso il motivo si rivelerebbe ugualmente inammissibile, in quanto non è la mera prevalenza delle attività istituzionali rispetto a quelle non istituzionali a costituire circostanza decisiva, bensì lo svolgimento in misura prevalente di attività rese in conformità ai fini statutari, non rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, il che non si verifica ove – oltre al caso di distribuzione di utili e di omessa compilazione del libro soci – manchi la partecipazione degli associati alla vita dell’ente (Cass., Sez. V, 26 settembre 2018, n. 22939), come accertato nel caso di specie, residuando la natura non commerciale solo nel caso in cui si svolgano attività commerciali strumentali rispetto ai fini istituzionali dell’ente ed esclusivamente in favore degli associati (Cass., Sez. V, 13 giugno 2018, n. 15474).

9. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, in quanto il ricorrente non si confronta con le parti motive della sentenza impugnata (e, anzi, quanto al quinto motivo, si richiamano le statuizioni della sentenza di primo grado). E’ principio comunemente affermato che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., Sez. I, 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2018, n. 5001; Cass., Sez. III, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 359).

10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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