Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34190 del 15/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1925/2016 R.G. proposto da:

P.A., (C.F. *****), F.S. (C.F. *****), F.M. (C.F. *****), quali eredi di F.A., rappresentati e difesi dall’Avv. MAURIZIO FALCO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. RITA TUCCILLO in Roma, Via Brescia, 34;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.), in persona del Ministro pro tempore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 10601/18/15, depositata il 24 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

CHE:

Il contribuente F.A. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008, con il quale si determinava maggior reddito da assoggettare a tassazione separata derivante dalla plusvalenza realizzata dalla cessione di una quota di usufrutto di un terreno edificabile. Il contribuente ha dedotto che il terreno non sarebbe stato edificabile a causa di diversi vincoli.

La CTP di Benevento ha rigettato il ricorso. La CTR della Campania, con sentenza in data 19 giugno 2015, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che, ai fini dell’applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b) (TUIR), ciò che rileva non è la concreta utilizzazione delle potenzialità edificatorie ma la mera probabilità di una destinazione edificatoria, osservando come nel caso di specie il certificato di destinazione urbanistica avesse attribuito l’edificabilità al terreno in oggetto. Sotto questo profilo, la CTR ha aggiunto che, ai fini dell’edificabilità di un terreno, è sufficiente la sola deliberazione del piano urbanistico da parte del consiglio comunale, la quale incide sul prezzo di scambio a causa dell’aspettativa creata dall’inserimento dell’area all’interno dello strumento urbanistico, ancorché “in fieri”.

Propongono ricorso per cassazione gli eredi del contribuente P.A., F.S., F.M. affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b) (TUIR), nonché – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, oltre che omesso esame di un punto di fatto decisivo ai fini della decisione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il terreno oggetto di cessione fosse suscettibile di vocazione edificatoria. Deducono i ricorrenti che il terreno in oggetto non fosse edificabile, stante l’esistenza di vincoli idrogeologici, ambientali ed urbanistici, indipendentemente dagli indici di fabbricabilità dell’immobile. Evidenziano che tale circostanza scaturirebbe dall’esame dal certificato di destinazione urbanistica – trascritto per specificità nonché dalle distanze da osservare tra costruzioni, rilevabili dalla relazione tecnica in atti. Concludono i ricorrenti che ai fini della qualificazione del terreno come edificabile non possa prescindersi dall’accertamento dell’effettiva e concreta edificabilità.

2. Il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze è inammissibile, sia in quanto intimato non parte del giudizio di appello (Cass., Sez. V; 18 febbraio 2021, n. 4329; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2012, n. 520), sia in quanto la legittimazione in tema di contenzioso tributario spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate per i procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001 (Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29183).

3. Il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate è infondato quanto alla dedotta violazione di legge. Il giudice di appello ha accertato, con statuizione non censurata e passata in cosa giudicata, che il terreno in oggetto divenuto edificabile in base a un certificato di destinazione urbanistica e che nella specie era stato adottato un piano urbanistico da parte del consiglio comunale che attribuiva natura edificabile all’area.

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass., Sez. U, 30 novembre 2006, n. 25506 (in materia di imposta di registro), ai fini dell’art. 67, comma 1, lett. b) TUIR l’edificabilità dell’immobile che determina la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di terreni consegue direttamente all’adozione di uno strumento urbanistico generale o di una sua variante, pur in assenza di approvazione regionale, mentre non rileva l’avvenuta stipulazione di una convenzione urbanistica o il rilascio di un titolo edificatorio (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2020, n. 29861). L’irrilevanza, nella specie, di uno strumento urbanistico attuativo si ricava dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv. dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in tema di ICI) e, soprattutto, dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, conv. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in materia di IVA, imposta di registro, imposte sui redditi e ICI) che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 2, comma 1, lett. b), (Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2014, n. 4116). Per l’effetto, sono sempre tassabili a termini della suddetta disposizione le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria a prescindere – oltre che delle modalità di acquisizione dei terreni, del tempo intercorso tra acquisto e rivendita dall’eventuale svolgimento di alcun tipo di attività sui terreni da parte del cedente (Cass., Sez. V, 27 luglio 2018, n. 19964; Cass., Sez. VI, 10 agosto 2016, n. 16936) o, comunque, non rilevando cosa ed a qual fine si costruisca (Cass., Sez. V, 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., Sez. VI, 20 novembre 2014, n. 24691), salvo che venga accertata la destinazione agricola del terreno e l’esistenza di inedificabilità assoluta (Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29183).

5. Deve, pertanto, ritenersi che, stante l’intervento normativo di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, anche in tema di imposte sui redditi, è stato introdotto in materia tributaria un concetto di edificabilità diverso da quello proprio del diritto amministrativo, in relazione al quale ciò che rileva non è l’edificabilità in concreto, ma la mera astratta edificabilità fondata sullo strumento urbanistico generale (Cass., Sez. V, 20 giugno 2021, n. 16470; Cass., Sez. V, 28 aprile 2021, n. 11163), in considerazione del fatto che tali beni “per la loro semplice vocazione fanno presumere un incremento di valore rispetto ad una destinazione agricola”, ancorché vocazione innescata dall’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica (Cass., Sez. V, 10 febbraio 2021, n. 3243, ove si ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale). Ciò che rileva e’, pertanto, la mera possibilità di utilizzazione edificatoria (come osservato dallo stesso ricorrente in memoria), con accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello e che non può essere ripercorso nel giudizio di legittimità, come i ricorrenti suggeriscono anche nella memoria in atti. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente ai fini della legittimità dell’atto impositivo impugnato la mera edificabilità “in fieri”, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

6. Il ricorso e’, invece, inammissibile quanto alla violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia per il dedotto vizio di motivazione, non essendo più deducibile tale censura se non sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione, sia per omesso esame di fatto decisivo, non essendo stato indicato il fatto storico, prima che la collocazione processuale e la decisività dello stesso, il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di appello.

7. Il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato; nulla per le spese quanto all’amministrazione intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13. comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472