Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34192 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

TSS Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore;

rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Fernando Montuori, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Paride Lo Muzio, alla via Casilina n. 9 (int. 58) in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud Spa, in persona del legale del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Michela Nocco, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Bianca Maria Casadei, alla via San Giovanni in Laterano n. 226/210 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1508, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 5.5.2014, e pubblicata il 30.6.2014;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.

la Corte osserva:

FATTI DI CAUSA

1. a seguito di controllo automatizzato eseguito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36bis l’Agenzia delle Entrate notificava alla TSS Srl le cartelle esattoriali n. ***** (Ires, Iva ed Irap, 2006), e n. ***** (Irpef 2006) (ric., p. 2), per un valore complessivo dichiarato di Euro 105.888,27.

2. La società ricorreva avverso le cartelle di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari. La Ctp riteneva fondata la contestazione proposta dalla ricorrente secondo cui, qualora la notifica venga eseguita mediante il servizio postale, la stessa deve essere effettuata dai soggetti abilitati, e non direttamente dal Concessionario della riscossione, come era invece avvenuto nel caso di specie. In conseguenza accoglieva il ricorso ed annullava le cartelle esattoriali.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado proponevano appello, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, l’Agente per la riscossione, Equitalia Sud Spa, e l’Ente impositore, l’Agenzia delle Entrate. Si costituiva anche la contribuente. La CTR osservava che, indipendentemente da eventuali imperfezioni del procedimento, la notifica delle cartelle esattoriali aveva comunque raggiunto il proprio scopo, consentendo alla società di difendersi compiutamente. In conseguenza ribaltava la decisione di primo grado, rigettava le contestazioni proposte dalla società, e riaffermava la piena validità ed efficacia delle cartelle di pagamento impugnate.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR di Bari ha proposto ricorso per cassazione la TESS Srl, affidandosi ad un articolato motivo di ricorso. Resistono mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud Spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la società ricorrente censura la violazione “del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della L. n. 890 del 1982”, nonché il vizio di motivazione, omessa in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere l’impugnata sentenza della CTR pronunciato sulle conseguenze della inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali.

2. La ricorrente contesta, con il suo strumento di impugnazione, che la CTR non ha pronunciato sulle conseguenze della inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, insuscettibile di sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo dell’atto.

2.1. La critica proposta dalla contribuente, la quale non manca di ricostruire in sintesi le vicende dei gradi di merito del giudizio, appare analitica e chiaramente intellegibile, oltre che specificamente fondata sulla motivazione della decisione impugnata, e non si ritengono pertanto ricorrere le ragioni di inammissibilità del ricorso invocate dal Concessionario per la riscossione.

3. Deve quindi rilevarsi che la decisione adottata dalla CTR appare corretta, anche se risulta opportuno integrare la motivazione adottata nei termini che seguono.

La società segnala, nel suo ricorso, che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 diretto a disciplinare la notifica a mezzo posta, prevedeva, nella formula vigente sino al 30 giugno 1999, che la notificazione della cartella esattoriale “può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”. In conseguenza delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. c), però, la previsione che la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale potesse essere eseguita direttamente dall’esattore (poi Concessionario della riscossione, Agente della riscossione, Incaricato per la riscossione) è stata eliminata. Ne discenderebbe, secondo la tesi proposta dalla contribuente, che la notificazione può ora essere eseguita a mezzo posta soltanto da quei soggetti abilitati che sono indicati nella prima parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 con la conseguenza che una notifica eseguita direttamente dal Concessionario per la riscossione deve ritenersi non solo nulla, ma radicalmente contraria alla scelta operata dal legislatore, e pertanto una simile notificazione sarebbe affetta da un vizio radicale, dovendo ritenersi la stessa del tutto inesistente.

3.1. La tesi proposta dalla contribuente non appare condivisibile, perché la disciplina della notificazione della cartella esattoriale, contenuta al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prevede in realtà una plurima modalità di esecuzione. Questa Corte di legittimità, proponendo un orientamento condivisibile ed al quale si intende pertanto assicurare continuità, ha già chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, seconda parte comma 1 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, comma penultimo secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”, Cass. Sez. V, 19.3.2014, n. 6395 (conf. Cass. Sez. V, 17.10.2016, n. 20918).

3.2. Nel caso in esame, pertanto, la notificazione non è inesistente, perché la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale è consentita dalla legge al Concessionario per la riscossione. La ricorrente, peraltro, non ha specificamente indicato eventuali vizi del procedimento notificatorio che avrebbero potuto determinarne la nullità, ma quand’anche fossero stati identificabili rimarrebbe fondata l’osservazione della CTR, la quale ha rilevato che le notificazioni hanno raggiunto lo scopo dell’atto, e neppure questa chiara ratio decidendi adottata dal giudice dell’appello è stata sottoposta a critica specifica dalla contribuente.

Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto.

4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. E’ dovuta anche la corresponsione, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte:

PQM

rigetta il ricorso proposto dalla TSS Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle costituite Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud Spa, liquidale nella complessiva misura di Euro 5.600,00 ciascuna, oltre spese prenotate a debito, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, nonché 15% per spese generali ed Euro 200,00 per esborsi, nei confronti di Equitalia Sud Spa.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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