Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34202 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13640/2015 proposto da:

B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore giudiziale, B.S., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Amerini, per procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Marsiliana s.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana, n. 76, presso lo studio dell’avvocato Marco Selvaggi, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Bianchi, per procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché nei confronti di:

Albiati s.r.l.; A.G.L., nella qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo della B. s.r.l.;

– intimati –

avverso il decreto n. 492/2015 della Corte di appello di Firenze depositato il 24 marzo 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto emesso il 26 settembre 2014 il Tribunale di Grosseto, decidendo sulla richiesta proposta dalla B. s.r.l. per la omologazione del proprio concordato preventivo e sulle opposizioni all’accoglimento di tale domanda, rispettivamente proposte dalla Marsiliana s.r.l. Società Agricola (di seguito indicata come “Marsiliana”) e dalla Albiati s.r.l., previo rigetto di tali opposizioni, omologò detto concordato preventivo.

2. Adita con reclamo presentato dalla sola opponente Marsiliana s.r.l., la Corte di appello di Firenze, con decreto emesso il 24 marzo 2015, accolse tale reclamo e, in riforma del decreto impugnato, rigettò la domanda di omologazione del concordato preventivo della B. s.r.l. sul rilievo della non fattibilità giuridica del piano concordatario.

3. Per la cassazione di tale decreto la B. s.r.l. propose ricorso sulla base di quattro motivi di impugnazione.

4. La sola Marsiliana s.r.l. resistette con controricorso.

5. Gli intimati Albiati s.r.l. e A.G.L., quale commissario giudiziale del concordato preventivo della B. s.r.l., non hanno svolto difese.

6. Con memoria depositata per via telematica il 11 maggio 2021 la società Marsiliana ha dichiarato di rinunciare al controricorso avendo stipulato il 7 luglio 2016 con la società B. transazione contenente anche rinuncia all’opposizione dalla stessa società Marsiliana proposta contro la domanda di omologazione del concordato preventivo della società B..

7. Con memoria depositata per via telematica il 14 maggio 2021 la B. ha espressamente accettato tale rinuncia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Alla luce del contenuto della transazione stipulata il 7 luglio 2016 fra le società Marsiliana e B., per come trascritto nella memoria dalla controricorrente depositata, risulta che la Marsiliana s.r.l. rinunciò espressamente all’opposizione a suo tempo da lei presentata (in applicazione della L. Fall., art. 129, comma 3) alla richiesta fatta dalla B. s.r.l. al Tribunale di Grosseto per la omologazione del proprio concordato preventivo.

E’ dunque oggettivamente cessata fra le società parti di tale transazione la materia del contendere sulla opposizione a suo tempo presentata, dalla Marsiliana s.r.l. contro la richiesta di omologazione del concordato preventivo della B. s.r.l., per rinuncia alla pretesa sostanziale fatta valere dalla stessa Marsiliana s.r.l. con detta opposizione.

Tale evento, sopravvenuto, alla pronuncia recata dal decreto in questa sede impugnato dalla B. s.r.l., comporta che tale atto giudiziale debba essere cassato senza rinvio, essendo venuta meno la ragione del reclamo a suo tempo dalla rinunciante Marsiliana s.r.l. proposto alla Corte di appello di Firenze (L. Fall., art. 131) contro il decreto di omologazione del concordato preventivo della B. s.r.l. emesso nonostante l’opposizione (oggi rinunciata) della stessa società Marsiliana.

Dalle memorie dalle parti rispettivamente depositate risulta che le stesse hanno raggiunto accordo sulla ripartizione delle spese relative al giudizio di cassazione; con conseguente non sussistenza di obbligo di pronuncia sul punto secondo il criterio della c.d. “soccombenza virtuale”.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e cassa senza rinvio il decreto impugnato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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