LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 13592/2016 proposto da:
Studio Radiologico “San Domenico”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv. Armando D’Elia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Raffaella Masi, in Roma, via Romeo Rodriguez Pereira, n. 41.
– ricorrente –
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Antonio Aiello, con il quale domicilia in Roma, via Ruffini 2/a, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Annibale La Rocca.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di CATANZARO n. 174/2016, pubblicata l’8 febbraio 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto dallo Studio Radiologico “San Domenico” avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1423/10 emessa il 25 giugno 2020, che aveva rigettato la domanda di dichiarazione di nullità, annullamento e/o inefficacia del lodo arbitrale del 9 luglio 2008, che aveva riconosciuto solo in parte le domande formulate dallo Studio Radiologico.
2. Il Tribunale di Catanzaro aveva ritenuta infondata la domanda attrice per essere stata la procedura arbitrale definita oltre il termine di 90 giorni dalla contestazione degli addebiti, avvenuta il 10 ottobre 2007, ritenendo prorogato il termine sino all’emissione del lodo ed assorbita la domanda di condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale.
3. La Corte di appello ha ritenuto l’appello fondato solo in parte (rectius: ha corretto la motivazione del primo giudice), affermando che l’art. 10, comma 5 della Convenzione prevedeva un termine non superiore a 90 giorni soltanto nel caso di procedura attivata dall’Azienda Sanitaria locale e non invece nell’ipotesi contraria e che, quindi, nell’ipotesi in esame, trovava applicazione l’art. 1722 c.c., n. 2, sicché aveva errato il giudice di primo grado a ritenere che le parti avessero tacitamente prorogato il termine di 90 giorni e che, piuttosto, non era stato previsto alcun termine per la conclusione del procedimento e il lodo doveva ritenersi tempestivo e legittimamente emesso.
4. I giudici di secondo grado hanno, poi, dichiarato improponibile la residua domanda per rinuncia all’azione, essendo oggetto del giudizio l’impugnazione di un lodo contrattuale e che, in ogni caso, le domande proposte erano state rigettate dal Collegio arbitrale perché la mancanza di documentazione, pure reiteratamente richiesta all’Azienda sanitaria, non consentiva di ritenere provati i fatti.
5. Lo Studio Radiologico “San Domenico” ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
6. L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione e difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato.
1.1 Il motivo è infondato, poiché nel caso in esame la motivazione dettata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata e’, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, integrando gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dallo Studio ricorrente.
1.2 Ed invero, la Corte d’appello ha dapprima affermato che l’art. 10, comma 5 della Convenzione, sulla base del tenore letterale dello stesso, prevedeva un termine non superiore a 90 giorni soltanto nel caso di procedura attivata dall’Azienda Sanitaria locale e non invece nell’ipotesi contraria e che, quindi, nell’ipotesi in esame, trovava applicazione l’art. 1722 c.c., n. 2, non avendo le parti espressamente previsto alcun termine per la conclusione del procedimento e successivamente ha dichiarato improponibile la residua domanda per rinuncia all’azione, essendo oggetto del giudizio l’impugnazione di un lodo contrattuale e prevedendo l’art. 808 ter c.p.c., comma 2, l’impugnazione del lodo contrattuale ipotesi tassative di annullabilità, affermando comunque, con una ratio decidendi che non è stata minimamente censurata dalla parte ricorrente, che le domande proposte erano state rigettate dal Collegio arbitrale perché la mancanza di documentazione, pure reiteratamente richiesta all’Azienda sanitaria, non consentiva di ritenere provati i fatti.
2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame dell’esatta ricostruzione della vicenda processuale da cui trae origine la domanda dello Studio Radiologico “San Domenico”.
2.1 Il motivo è inammissibile, perché la parte ricorrente non articola la censura confrontandosi con la previsione della tipologia di vizio contemplata dalla norma.
2.2 Infatti, la denunzia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, deve, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 20 ottobre 2017, n. 24830; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415).
3. Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 5, del contratto sottoscritto dalle parti e per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., avendo errato la Corte nell’affermare che la clausola in esame non era applicabile e che, in ogni caso, andava considerato che il termine per l’emissione del lodo decorreva dal momento in cui si era costituito il collegio chiamato a risolvere la vertenza, poiché solo in questo momento e non prima assumeva di sé la piena responsabilità della controversia che doveva definire.
4. Con il quarto motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 1722 c.c., n. 1 e dell’art. 1183 c.c., dato che la Corte non aveva considerato l’essenzialità del termine per l’emissione della pronuncia arbitrale e l’assenza di proroghe autorizzate.
4.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono inammissibili, perché formulati mediante la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874).
4.2 E’ noto, inoltre, che la ricerca e la individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato istituzionalmente al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. (Cass., 5 dicembre 2017, n. 29111); e che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass., 10 maggio 2018, n. 11254; Cass., 12 gennaio 2006, n. 420).
4.3 Così, nel caso in esame, le parti, nell’esplicazione della loro autonomia contrattuale hanno stabilito concordemente, all’art. 10, comma 5, richiamato, che la procedura doveva concludersi entro un periodo di 90 giorni decorrenti dal momento dell’avvenuta contestazione degli addebiti alla struttura da parte della Azienda Sanitaria.
4.4 Orbene, fermi tali principi di diritto, nel caso in esame lo Studio ricorrente si è limitato a censurare il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, senza spiegare il perché avesse deviato, nell’interpretazione dell’art. 10, comma 5, del contratto, dalle regole di ermeneutica contrattuale e non avesse rispettato la volontà dei contraenti, prospettando solamente una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, peraltro non indicando nemmeno i diversi canoni di interpretazione che dovevano essere utilizzati dai giudici di merito.
4.5 Anche la sentenza richiamata dallo Studio ricorrente (la n. 24562 del 22 novembre 2011) lungi dall’affermare l’essenzialità del termine entro cui pronunciare il lodo arbitrale, prevede che, in ragione del carattere negoziale del rapporto, le parti possano concedere una proroga ed attribuire al termine per l’adozione del lodo un valore meramente orientativo, quale una raccomandazione agli arbitri di procedere con la sollecitudine richiesta dalla natura della lite, con la conseguenza che la proroga del suddetto termine può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un differimento del termine per l’emissione del lodo, che dai difensori privi di mandato speciale, ma in tal caso è necessario che le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima, evenienza quest’ultima espressamente esclusa nel caso in esame (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, dove si esclude finanche una proroga tacita accordata da entrambe le parti).
5. Con il quinto motivo si lamenta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 808 ter c.p.c., L.R. n. 30 del 2003, art. 1, comma 1 e della D.G.R. n. 362 del 2004, avendo chiesto prima al tribunale e poi alla Corte d’appello di sostituirsi agli arbitri designati che non avevano voluto valutare alcun prospetto riepilogativo, ritenuto fuori termine, e procedere, dopo la visione dei documenti, all’applicazione della normativa di riferimento dettata dalla legge regionale e dalla determinazione dirigenziale richiamate.
5.1 Premessa ancora una volta l’inammissibilità del motivo, formulato mediante la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, va evidenziato che i giudici di secondo grado hanno correttamente applicato i principi statuiti da questa Corte secondo cui la clausola compromissoria per arbitrato irrituale si risolve in un mandato negoziale conferito a terzi per la composizione di un’eventuale controversia in ordine a un determinato rapporto, con accertamento sostitutivo della volontà dei contraenti, che comporta l’improponibilità della domanda giudiziale (Cass., 20 novembre 1979, n. 6054; Cass., 29 ottobre 1983, n. 6439) e che, in materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, con la conseguenza che si tratta di una questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, il cui effetto consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria (Cass., 24 novembre 2020, n. 26696; Cass., 10 luglio 2007, n. 15445; Cass., 21 novembre 2006, n. 24681).
Ed invero, sia l’arbitrato rituale che quello irrituale costituiscono espressione della stessa autonomia negoziale, essendo liberi gli interessati di sottoporre la loro controversia su diritti ad uno o più privati, anziché ai giudici dello Stato e la rinuncia convenzionale delle parti all’intervento del Giudice prima della definizione in via arbitrale della controversia, comporta l’improponibilità della domanda, fatta salva l’ipotesi in cui sia ravvisabile una rinuncia di entrambe le parti (e non di una sola di esse) ad avvalersi della clausola compromissoria (Cass., 4 marzo 2011, n. 5265), ipotesi che nel caso in esame non si è avverata.
6. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato e lo Studio ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dall’Azienda Sanitaria controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna lo Studio Radiologico “San Domenico” al pagamento, in favore dell’Azienda Sanitaria controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dello Studio ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma comma 1 bis, dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021