LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 880/2019 proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente pro tempore, e del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, nella persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono ope legis domiciliati.
– ricorrenti –
contro
M.A., in proprio e quale procuratore generale di M.L.A.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia Marino, per procura su file separato sottoscritto digitalmente, con domicilio presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Sartorio, in Roma, via Tommaso Gulli, n. 11.
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso l’ordinanza della Corte di appello di CATANIA n. 3034/2018, pubblicata il 22 giugno 2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’appello di Catania ha accolto l’opposizione alla stima presentata da M.L. e M.A. e ha determinato l’indennità di acquisizione, disposta dal Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, con Decreto 24 marzo 2017, n. 154, per M.L. nella differenza tra la somma di Euro 47.483,70 e quella eventualmente già depositata e per M.A. nella differenza tra la somma di Euro 49.259,10 e quella eventualmente depositata, già compreso in dette somme il ristoro del pregiudizio non patrimoniale.
2. La Corte di appello di Catania, disposta consulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto che i terreni in esame erano edificabili, pur rientrando in zona F3 (spazi pubblici attrezzati sport e verde), perché l’art. 34 delle Norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Bronte aveva previsto, per la sua formulazione, una destinazione pubblica realizzabile anche ad iniziativa privata ed ha quantificato, condividendo le risultanze peritali, il valore di mercato dei terreni in Euro 31,00 al mq; ha valutato anche le porzioni di terreno residue dei ricorrenti in Euro 10 al mq., perché costituite da particelle catastali frastagliate, staccate dalle porzioni acquisite che non potevano avere più alcuna utilizzazione quali terreni edificabili sia per dimensioni, che per ubicazione; ha determinato, infine, il risarcimento del danno per il periodo di occupazione sine titulo T.U. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, comma 3, nella misura del 5% annuo del valore determinato ai sensi del comma 3, sull’intero terreno, dal 3 ottobre 2014 (verbale di occupazione) alla data del decreto di acquisizione (24 marzo 2017) e sulle residue particelle non ancora restituite dal 25 marzo 2017 alla data della restituzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per come indicato nel provvedimento impugnato, in quanto debiti di valore.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catania con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
4. M.A., in proprio e quale procuratore generale di M.L.A.G., ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, avendo la Corte d’appello ritenuto edificabili i suoli pacificamente destinati dallo strumento urbanistico applicabile a utilizzazione pubblicistica (zona F3: spazi pubblici attrezzati sport e verde).
2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, avendo la Corte d’appello fatto cattiva applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione, 6 aprile 2012, n. 5631, ritenendo sufficiente l’astratta destinazione urbanistica dei terreni, realizzabile anche ad iniziativa privata, portata dall’art. 34 delle Norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Bronte, senza indagare se quella astratta possibilità si fosse concretata nella adozione di strumenti di convenzionamento con privati per la realizzazione degli interventi ivi previsti, circostanza invero neppure dedotta in causa, come era evincibile dalla ricostruzione in fatto contenuta nella stessa sentenza (rectius: ordinanza) catanese.
2.1 Le censure esposte, che vanno esaminate unitariamente perché riguardanti entrambe la natura edificabile o meno delle aree oggetto di causa, sono inammissibili.
2.2 In proposito, questa Corte ha affermato che, nell’ipotesi in cui venga proposta domanda di determinazione della giusta indennità spettante ai proprietari in presenza della situazione della perdita in radice del diritto dominicale sul bene in conseguenza della sua formale e sostanziale ablazione, trova applicazione la normativa specifica dettata per la determinazione del valore venale del bene nelle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per la determinazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili e non edificabili, introdotta dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ed oggi recepita del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37.
2.3 La normativa dell’art. 5 bis, come interpretata dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di questa Corte, ed ora recepita nel D.P.R. n. 327 del 2991, art. 32, impone che la ricognizione legale del terreno debba compiersi alla data di adozione del decreto di espropriazione; la determinazione dell’indennità deve avvenire, pertanto, non già sulla base della contrapposizione di vincoli conformativi o espropriativi, ma dell’accertamento della sussistenza o meno delle possibilità legali di edificazione al momento del decreto di espropriazione, tenuto conto del disposto normativo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 4, secondo cui “non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata” (Cass., 24 febbraio 2016, n. 3620).
2.4 Anche di recente, questa Corte ha statuito che l’indennità di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell’edificabilità legale, escluse le possibilità legali di edificazione qualora lo strumento urbanistico dell’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), sicché, rientrando nella nozione tecnica di edificazione l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area secondo il regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Cass., 1 febbraio 2019, n. 3168; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25314).
2.5 In siffatta prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la legale edificabilità quanto alle aree destinate a edilizia scolastica, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, anche sotto il profilo della realizzabilità degli interventi a iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l’edilizia scolastica è riconducibile a un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio e istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato (Cass., 8 marzo 2018, n. 5557; Cass., 13 marzo 2017, n. 6388); parimenti è stata affermato con riguardo alla zona concretamente vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico, quale quello sussistente nella presente fattispecie (attrezzature pubbliche e uso pubblico di interesse generale), ma solo quando dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass., 10 maggio 2017, n. 11445; Cass., 21 giugno 2016, n. 12818).
2.6 Ciò in linea con i principi affermati da questa Corte nella sentenza 6 aprile 2012, n. 5631, richiamata anche dalla Corte territoriale, secondo cui è decisivo per la classificazione non edificatoria delle aree destinate ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, zone di rispetto) “il collegamento funzionale della destinazione impressa con taluno di detti utilizzi e gli scopi pubblicistici, i quali apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizza torio previsto dalla vigente legislazione edilizia” e che sia lo strumento urbanistico, titolare al riguardo di ampia discrezionalità, ad attribuire ad una zona una destinazione promiscua pubblico-privata, con una scelta di politica programmatoria assunta quando “gli obiettivi di interesse generale di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento; e perciò devolvendosi esclusivamente a ciascun strumento urbanistico il potere di stabilire espressamente se, per quali categorie di opere ed in quali zone le stesse possano venire realizzate “anche attraverso l’iniziativa economica privata””.
2.7 Ciò posto, la Corte territoriale, nel caso in esame, ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti, avendo tenuto in considerazione la classificazione, operata dallo strumento urbanistico vigente, dei terreni oggetto di esproprio, alla data del decreto di acquisizione del 24 marzo 2017, ed avendo affermato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che i terreni in esame, pur rientrando in zona F3, ovvero in spazi pubblici attrezzati, sport e verde, avevano natura edificabile, perché l’art. 34 delle Norme tecniche di adozione del piano regolatore vigente del Comune di Bronte, redatte in data 4 aprile 2008, e come modificate dal Consiglio Regionale dell’urbanistica con Delib. 25 marzo 2015, n. 224, consentiva, con riguardo alle modalità attuative delle attrezzature pubbliche, per alcune delle tipologie di attrezzature previste, l’intervento da parte dei privati e prevedeva “l’intervento diretto da parte dei proprietari dell’area”, secondo i parametri previsti dalle Norme tecniche di attuazione ed in regime di convenzione con il Comune, senza limitazioni di tempo riguardo alla durata della concessione.
La previsione tra le modalità di attuazione anche “dell’intervento edilizio diretto” nelle norme tecniche di adozione del piano regolatore del Comune di Bronte, lungi dal riscontrare una realizzabilità “in linea astratta” dell’intervento pubblico anche ad iniziativa privata, individua per l’appunto, la natura edificabile delle aree oggetto di esproprio, come correttamente ritenuto dai giudici di secondo grado.
3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, ne discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con il quale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del principio secondo cui il proprietario ha diritto a conseguire il valore venale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 e in conformità dell’art. 42 bis del T.U. Espropriazioni.
4. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dal controricorrente e liquidate come in dispositivo.
Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021