Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34207 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16620/2016 proposto da:

C.R.N. Servizi Sanitari S.a.s. di S.R. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Amiterno n. 3, presso lo studio dell’avvocato Buonavoglia Giovanna Battista, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiosi Augusto, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Locale Napoli *****, in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Balduina n. 63, presso lo studio dell’avvocato Savorelli Cristina, rappresentata e difesa dall’avvocato Bracco Emilia, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2375/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il tribunale di Napoli accoglieva l’opposizione proposta dalla ASL Napoli ***** avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso di C.R.N. Servizi sanitari sas di S.R. & C. (in seguito, per brevità C.R.N.) per la somma di Euro 10.552,48, a titolo di corrispettivo di prestazioni della branca “medicina di base (L. n. 833 del 1978, art. 44)” erogate nel mese di dicembre dell’anno 2008 dal predetto centro che era accreditato presso l’ASL di Napoli *****. A sostegno delle proprie ragioni, l’ASL ha dedotto, in via preliminare, che la materia è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, mentre nel merito che le prestazioni erano state effettuate oltre il limite di spesa dell’anno di competenza e la pretesa creditoria era stata rimodulata secondo il principio della “regressione tariffaria”.

Il centro di analisi nel costituirsi aveva dedotto il difetto di ius postulandi del procuratore costituito dell’Avvocatura regionale e l’insussistenza del difetto di giurisdizione, mentre nel merito deduceva che la regressione tariffaria era applicabile solo una volta concluso il riscontro contabile amministrativo delle prestazioni erogate, al termine dell’anno solare.

Come detto il tribunale accoglieva l’opposizione dell’ASL. Il centro di analisi proponeva appello che veniva rigettato.

A supporto dei propri assunti, la Corte d’appello ha ritenuto che la nullità della procura precedentemente rilasciata doveva considerarsi sanata dalla nuova procura rilasciata ai sensi del D.L. n. 35 del 2008, art. 11, n. 8 bis (che autorizza gli uffici legali delle regioni ad assumere il patrocinio degli enti dipendenti delle regioni, tra i quali rientrano le ASL). Nel merito, la Corte territoriale ha accertato che l’ASL aveva comunicato al centro la regressione tariffaria unica (RTU) per l’anno di competenza e, pertanto, aveva dato prova (che non era stata contestata) dello sforamento del tetto di spesa; il fatto che tale determinazione della RTU fosse avvenuta tardivamente, non faceva venir meno la potestà dell’amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni, nei limiti fissati dall’autorità amministrativa, senza obbligo di impiegare risorse superiori a quelle disponibili. In buona sostanza, il ritardo nella determinazione e nella comunicazione ai centri privati degli importi stabiliti a titolo di RTU non comporta l’inapplicabilità della regressione tariffaria che è volta a garantire i limiti di spesa che sono stati posti dalla legislazione a tutela di interessi generali.

C.R.N. Servizi sanitari sas di S.R. & C. ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte partenopea affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’ASL Napoli *****.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la sussistenza di un error in procedendo ed un error in iudicando, per violazione e mancata applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 91/13, sulla nullità ed inammissibilità della costituzione in giudizio dell’ASL Napoli *****.

In buona sostanza, la ricorrente censura la sentenza della Corte del merito sia per aver rigettato l’eccezione di nullità della sentenza e dell’opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dall’ASL con il patrocinio dell’avvocatura regionale della Campania, in forza della L.R. n. 1 del 2009, art. 29, norma che era stata dichiarata illegittima costituzionalmente per violazione delle norme sul regime di incompatibilità degli avvocati e sia per aver ritenuto sanata la nullità della procura precedentemente rilasciata, per effetto della nuova costituzione operata dalla ASL, con nuova procura rilasciata ai sensi del D.L. n. 35 del 2013, art. 11, n. 8 bis, che autorizza gli uffici legali delle regioni ad assumere il patrocinio degli enti dipendenti tra i quali rientrano le ASL.

Con il secondo motivo, la società ricorrente prospetta sia la ricorrenza di un error in procedendo che di un error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e mancata corretta applicazione della disciplina che regola i tetti di spesa.

In buona sostanza, la società ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto non dovuto il pagamento delle prestazioni richieste dal Centro, a seguito dello sforamento del tetto di spesa, considerandolo inderogabile e vincolante, né la medesima Corte d’appello ha reputato rilevante la tardiva determinazione e comunicazione ai centri privati degli importi stabiliti a titolo di RTU ai fini della declaratoria di inapplicabilità della regressione tariffaria posta a tutela dei limiti di spesa, in quanto ad avviso della società ricorrente, alcun tetto di spesa può dirsi superato, finché non venga adottato l’atto finale regionale (a fine anno), senza il quale non può affermarsi il superamento del predetto tetto.

Il primo motivo è infondato, in quanto secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di procura alle liti, trova applicazione l’art. 182 c.p.c. (nella sua formulazione antecedente alla novella entrata in vigore il 4.7.09), secondo cui quando il giudice rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione deve promuovere la sanatoria in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalla cause del predetto difetto, senza il limite delle preclusioni derivante dalle decadenze processuali (Cass. n. 15156/17, 16252720).

Nel caso di specie, la ASL ha provveduto alla sanatoria della originaria procura sulla base del D.L. n. 35 del 2013, art. 11, comma 8 bis, che ha autorizzato gli uffici legali delle regioni ad assumere il patrocinio degli enti dipendenti regionali tra i quali rientrano le Asl, pertanto, non sussiste nessun vizio inerente allo ius postulandi della odierna ASL.

Il secondo motivo e’, da una parte, inammissibile perché contesta genericamente il merito della decisione di secondo grado, in termini di mero dissenso, infatti, il ricorrente mira semplicemente a una decisione a lui più favorevole, dall’altro, il medesimo motivo è infondato, in quanto come ben evidenziato dalla Corte d’appello, riportandosi alla giurisprudenza anche amministrativa, l’esercizio del potere di fissare i tetti di spesa con la conseguente regressione tariffaria, rientra nella discrezionalità amministrativa al fine di soddisfare l’esigenza fondamentale di contenere la spesa a carico del sistema sanitario nazionale e in quest’ottica l’eventuale ritardo nella comunicazione ai centri privati degli importi stabiliti a titolo di RTU non comporta l’inapplicabilità della regressione tariffaria che è posta a tutela di interessi a carattere generale considerati “invalicabili” (espressione usata dalla legislazione regionale).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare all’ASL Napoli ***** le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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