LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19116/2016 proposto da:
E-Via S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 259 (Studio Bonelli Erede), presso lo studio dell’avvocato Ielo Domenico, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Autocamionale della CISA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Milizie n. 2, presso lo studio dell’avvocato Cignitti Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pincione Massimo, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 160/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Parma respingeva l’opposizione proposta da E-Via spa avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su ricorso della Autocamionale della Cisa spa per la somma di Euro 29.585,36 pretesa a titolo di canoni relativi agli anni 2003/2005 sulla base di una convenzione stipulata tra le parti, in data 5.3.01, avente ad oggetto la concessione all’opponente della facoltà di attraversare “trasversalmente ed in sotterraneo, l’autostrada, per la installazione di cavi a fibra ottica, al fine di potenziare la rete delle telecomunicazioni”.
Ad avviso del tribunale, la controversia aveva ad oggetto sia l’accertamento della illegittimità del canone nella misura indicata nel decreto opposto sia la sua rideterminazione in misura pari alla reale estensione dell’area occupata, cosicché non apparteneva alla cognizione del giudice ordinario ma a quella del giudice amministrativo.
E-Via proponeva appello, sull’assunto che la controversia involgeva questioni meramente patrimoniali, concernenti la quantificazione del debito senza alcun coinvolgimento ed interessamento del rapporto di concessione.
La Corte distrettuale rigettava il ricorso, confermando la sentenza impugnata, in quanto la domanda proposta dall’appellante con l’atto introduttivo del giudizio non era limitata alla mera determinazione del corrispettivo preteso dalla società concedente, sulla base di tariffe predeterminate, senza alcun margine di discrezionalità, ma atteneva invece alla validità o alla efficacia del contenuto della convenzione intercorsa tra le parti e, pertanto, risultava sottratta alla giurisdizione ordinaria.
E-Via spa ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte bolognese, affidando l’impugnazione a tre motivi. Resiste con controricorso la società Autocamionale della Cisa spa.
Entrambe le parti hanno depositato memoria
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione della norma di riparto della giurisdizione sancita dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. c), perché la controversia atteneva esclusivamente alla quantificazione del canone concessorio e, quindi, doveva essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Con un secondo motivo, la società ricorrente, rispetto a controversie relative alla determinazione del canone che può essere richiesto per l’installazione di reti di telecomunicazioni, deduce che sia accertata l’inapplicabilità di norme diverse dall’art. 93 codice delle telecomunicazioni elettroniche.
Con un terzo motivo, la società ricorrente prospetta la giurisdizione ordinaria, rispetto a controversie quali quelle oggetto di causa.
Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La controversia avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento dei canoni per l’attraversamento del demanio idrico sottostante strade statali tramite infrastrutture della rete di comunicazione elettronica, emessa dalla provincia e fondata su di una Delib. di Giunta Regionale determinativa di tali canoni, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la riserva di legge posta in tale ambito dal D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 93 (cd. codice delle comunicazioni elettroniche) deve essere interpretata come rinvio ad una fonte legislativa di provenienza statale, in quanto contenuta in una norma dello Stato e costituente espressione del fondamentale principio di tutela della concorrenza, il quale, ex art. 117 Cost., lett. e), rientra nella competenza esclusiva statale cd. trasversale di natura funzionale, idonea a coinvolgere più ambiti materiali anche di competenza regionale; ne consegue che è sottratto all’ente territoriale qualunque potere di determinazione di detti canoni, dovendo, pertanto, essere disapplicati gli atti amministrativi che illegittimamente ne prevedano il pagamento” (Cass. sez. un. 2730/17, 10536/18).
Nella specie, si tratta di controversia a contenuto patrimoniale, nel cui ambito, l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 93 (codice delle telecomunicazioni elettroniche) – che vieta l’imposizione da parte delle regioni e degli altri enti locali di oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica -, incide solo sull’esecuzione del rapporto sinallagmatico tra amministrazione pubblica e concessionario, senza alcun coinvolgimento della discrezionalità amministrativa nell’esercizio del potere, in quanto, in effetti, a seguito del divieto d’imporre oneri non stabiliti dalla legge (a tutela dell’uniformità della concorrenza e del mercato all’interno del territorio nazionale) vi è carenza di potere (e non cattivo esercizio del potere) da parte delle amministrazioni locali ad imporre i predetti canoni, come affermato da questa Corte in numerosi precedenti, riportati anche dalla società ricorrente, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
La presente pronuncia viene resa da sezione semplice, ex art. 374 c.p.c., comma 4, essendosi già pronunciate le sezioni unite in proposito.
In accoglimento del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di Parma, affinché, alla luce di quanto esposto, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Parma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021