LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI L.C.G. Umberto – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29377/2017 proposto da:
Associazione Radio Mater, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, presso lo studio dell’avvocato Siciliano Domenico, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mossali Mario, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Radio Torino 91 S.n.c. di C.D. & C.., N.O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana S.a.s. di C.D. & C.., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliate in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dall’avvocato Taricco Elena, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4213/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 06/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2021 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte (D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020) del P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Battista NARDECCHIA, che chiede l’accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento dei rimanenti.
FATTI DI CAUSA
1. – La Corte d’appello di Milano con sentenza del 6 ottobre 2017, in riforma della decisione del Tribunale di Como dell’11 luglio 2013, ha dichiarato l’Associazione Radio Mater responsabile dell’illecito di concorrenza sleale e di indebita interferenza con le frequenze di Radio Torino 91 s.n.c. di C.D. & C. e di N. O.R.I. Nuova Onda Radio Italiana s.a.s. di C.D. & C., ordinando la cessazione di ogni turbativa alle trasmissioni irradiate da esse nelle aree di rispettiva competenza e la pubblicazione del dispositivo su quotidiani nazionali e locali, respingendo le domande risarcitorie proposte.
La corte territoriale ha rilevato come sia stato necessario rinnovare la c.t.u. in appello, sussistendo il dubbio, avanzato dalle appellanti, che le risultanze della prima perizia fossero inattendibili per essere temporaneamente e volontariamente depotenziato l’impianto trasmittente di Radio Mater il giorno del sopralluogo.
Nel merito, sulla base della espletata c.t.u. e delle prove documentali in atti, ha ritenuto provati sia l’elemento oggettivo, sia quello della fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..
Sotto il primo profilo, con riguardo ad entrambe le società appellanti, Radio Torino s.n.c. e Nori s.a.s., ha accertato l’anteriorità degli impianti ed il preuso, sulla base delle “schede di censimento ministeriali”, dal perito utilizzate ed ampiamente confermate mediante l’esame incrociato con altri dati documentali, secondo un metodo uniforme ed imparziale per tutti gli impianti in discussione; ha precisato che il c.t.u. ha indagato anche riguardo all’epoca di attivazione degli impianti di tutti i soggetti coinvolti, esaminando gli atti depositati presso gli uffici del Ministero delle comunicazioni, sulla base delle c.d. aree di servizio originarie. Quanto alla turbativa dedotta, l’ha del pari ritenuta provata, avendo accertato gravi e rilevanti interferenze radio in danno degli impianti delle due società, in quanto in tutte le prove espletate, di cui una a sorpresa, il segnale irradiato da esse era disturbato o addirittura completamente sovrastato dal segnale di Radio Mater.
Con riguardo all’elemento soggettivo della fattispecie, ha ritenuto che la mera esistenza dell’autorizzazione a trasmettere in capo a Radio Mater non integri una causa di giustificazione dell’illecito, anche per avere questa scelto il sito geografico evidentemente ritenuto più conveniente.
Ha concluso ritenendo raggiunta la prova della commissione dell’illecito lamentato, costituito dall’occupazione di un segmento di etere già oggetto di preventivo utilizzo imprenditoriale altrui, quale concorrenza sleale, al cui riguardo non rilevano le diverse finalità (proselitismo o commerciali) perseguite dalle parti.
Ha, infine, respinto le domande risarcitorie, non provate.
Le spese di lite sono state liquidate a carico dell’appellata per i due terzi, per entrambi i gradi di giudizio, compensato il restante terzo.
2. – Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, sulla base di 13 motivi.
Resistono con controricorso le società intimate.
Le parti hanno depositato anche la memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – I motivi del ricorso vanno come segue riassunti:
1) omesso esame di fatto decisivo, consistente nel concreto ed effettivo esercizio degli impianti delle controparti con modalità corrispondenti alle schede tecniche ministeriali, nell’effettivo preuso delle frequenze e nella loro fruibilità senza interferenze: avendo ciò la corte territoriale ritenuto in modo acritico, sulla base della c.t.u.;
2) inammissibile deferimento al c.t.u. dell’accertamento degli elementi costitutivi del preuso e del rilievo di auto-interferenze, essendo la consulenza tecnica un mezzo che non può sostituire l’onere della prova gravante sulle parti;
3) violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto le controparti non hanno assolto all’onere di provare i fatti costitutivi delle loro pretese giudiziali e la corte territoriale ha recepito in modo acritico le risultanze della c.t.u.;
4) mancata giustificazione, da parte della corte territoriale, circa la propria condivisione delle risultanze peritali d’appello, laddove il diverso c.t.u. in primo grado era giunto a differenti conclusioni;
5) violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., avendo la corte territoriale reso una motivazione solo apparente circa l’esistenza del preuso delle frequenze in capo alle controparti;
6) violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., avendo la corte territoriale reso una motivazione solo apparente circa l’esistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie, quanto al giudizio tra la ricorrente e la N.O.R.I. s.n.c., dal momento che la corte del merito ha motivato solo quanto alla Radio Torino 91 s.n.c.;
7) omesso esame di fatto decisivo – per l’ipotesi in cui si ritenga la valutazione sull’elemento soggettivo della fattispecie estesa anche alla N.O.R.I. s.n.c. – consistente nel pregresso utilizzo di un segmento di etere da parte della medesima, che solo avrebbe potuto condurre ad individuare anche l’elemento soggettivo dell’illecito in capo alla ricorrente;
8) violazione dell’art. 2729 c.c., avendo la corte territoriale desunto il preuso da circostanze di fatto che non lo dimostravano affatto, in particolare dalla priorità cronologica delle schede tecniche ministeriali di censimento, ma non da ulteriori necessari fatti, come l’effettiva attivazione degli impianti e la concreta fruibilità delle frequenze;
9) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per ultrapetizione, avendo la corte territoriale ampliato d’ufficio la causa petendi delle avverse domande, allorché ha ordinato la cessazione di ogni turbativa alle trasmissioni radiofoniche delle controparti mediante gli impianti nelle aree di rispettiva competenza, decisione esorbitante dalla domanda, che atteneva solo ai mutamenti di sito di Radio Mater in epoche più recenti;
10) travisamento della prova, in quanto la ritenuta esistenza del preuso dell’impianto della N.O.R.I. s.n.c. di S.E. C.C. è contraddetta dalle prove in atti; nonché omesso esame di fatto decisivo, consistente nelle rilevanti modifiche all’impianto della N.O.R.I. s.n.c. detto, tali da interrompere il preuso; ed inammissibile deferimento al c.t.u. della rilevanza delle modifiche agli impianti della N.O.R.I. s.n.c., al fine dell’accertamento del preuso, con acritica adesione alle risultanze peritali da parte della corte territoriale, senza che la circostanza sia stata, invece, provata da controparte;
11) travisamento della prova, in quanto la ritenuta esistenza del preuso dell’impianto della N.O.R.I. s.n.c. di Pecetto Torinese è contraddetta dalle prove in atti; nonché omesso esame di fatto decisivo, consistente nelle rilevanti modifiche all’impianto della N.O.R.I. s.n.c. detto, tali da interrompere il preuso; ed inammissibile deferimento al c.t.u. della rilevanza delle modifiche agli impianti della N.O.R.I. s.n.c., al fine dell’accertamento del preuso, con acritica adesione alle risultanze peritali da parte della corte territoriale, senza che la circostanza sia stata, invece, provata da controparte;
12) travisamento della prova, in quanto la ritenuta esistenza del preuso dell’impianto della N.O.R.I. s.n.c. di B. è contraddetta dalle prove in atti; nonché omesso esame di fatto decisivo, consistente nelle rilevanti modifiche all’impianto della N.O.R.I. s.n.c. detto, tali da interrompere il preuso; ed inammissibile deferimento al c.t.u. della rilevanza delle modifiche agli impianti della N.O.R.I. s.n.c., al fine dell’accertamento del preuso, con acritica adesione alle risultanze peritali da parte della corte territoriale, senza che la circostanza sia stata, invece, provata da controparte;
13) violazione del D.M. n. 10.3.2014, n. 55, artt. 4 e 5, per non avere distinto le fasi ai fini della liquidazione degli onorari e non avere ritenuto la causa di valore indeterminabile, con scaglione tra 26.000 e 260.000 Euro, onde la liquidazione degli onorari avrebbe dovuto essere inferiore, anche considerata la compensazione per un terzo operata dalla stessa sentenza impugnata.
2. – La corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha ritenuto raggiunta la prova piena della commissione di un illecito da concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., ad opera della odierna ricorrente, mediante le continue e diffuse interferenze sulle frequenze radio delle odierne controricorrenti.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto di disporre una seconda consulenza tecnica d’ufficio: ha, invero, premesso come della c.t.u. svolta innanzi al tribunale (sulla cui base le domande erano state respinte) non fosse possibile servirsi ai fini della decisione: ciò perché, come rilevato nell’atto di appello, le risultanze della medesima c.t.u. erano state denunziate come “del tutto inattendibili in quanto avvenute in un giorno in cui l’apparato trasmittente di Radio Mater di V. risultava oggetto di un volontario e temporaneo depotenziamento. A fondamento dell’assunto, le parti deducevano il decremento dei normali consumi elettrici degli impianti”.
Quindi, proprio sulla base delle risultanze della espletata c.t.u., come suffragata dai documenti prodotti dalle parti in giudizio, ha ravvisato la piena prova della commissione dell’illecito da parte della Associazione Radio Mater.
In particolare, per quanto ancora rileva, la corte del merito ha ritenuto provata sia l’anteriorità degli impianti, sia il preuso: l’accertamento risulta condotto, in forza della motivazione della sentenza impugnata, sulla base non soltanto delle “schede di censimento ministeriali”, ma anche dalla conferma dei dati, grazie all'”esame incrociato” con i documenti in atti, secondo un metodo uniforme ed imparziale per tutti gli impianti in discussione.
L’illecito concorrenziale, consistente nell’occupazione di un segmento di etere già oggetto di preventivo utilizzo imprenditoriale altrui, è stato così ritenuto pienamente provato nel giudizio.
3. – A fronte di tale accertamento, quale risultanza propria delle valutazioni discrezionali riservate esclusivamente al giudice del merito, il primo motivo ed i motivi dal decimo al dodicesimo si palesano inammissibili.
Il ricorso compie un uso improprio del mezzo di impugnazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, più in generale, palesa l’intento di sottoporre alla S.C. di questioni estranee all’ambito di cognizione di un giudice di legittimità.
3.1. – I detti motivi denunziano l’omesso esame di fatti decisivi, consistenti nel concreto ed effettivo esercizio degli impianti delle controparti con modalità corrispondenti alle schede tecniche ministeriali, nell’effettivo preuso delle frequenze e nella loro fruibilità senza interferenze, lamentando che, al riguardo, la sentenza impugnata abbia recepito in modo “acritico” le risultanze della c.t.u. (primo motivo); e nelle rilevanti modifiche agli impianti della N.O.R.I. s.n.c. (motivi dal decimo al dodicesimo).
Essi denunciano, poi, il “travisamento della prova” circa il preuso degli impianti della N.O.R.I. s.n.c. di S.E. C.C. (decimo motivo), di P.T. (undicesimo) e di B. (dodicesimo motivo).
Essi lamentano, altresì, un “inammissibile deferimento al c.t.u.” del rilievo delle modifiche agli impianti.
Essi, infine, si dolgono di una “inammissibile adesione da parte della Corte milanese, senza autonoma motivazione, alle risultanze della c.t.u. d’appello”.
3.2. – Orbene, sotto il profilo del denunziato omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, emerge dalla motivazione della sentenza impugnata che né questa, né la consulenza tecnica espletata si siano limitate ad una valutazione astratta delle c.d. schede tecniche ministeriali, avendo proceduto, viceversa, ad un ampio ed esauriente esame dei documenti prodotti in atti dalle parti e delle modalità di trasmissione ad opera dei tre soggetti interessati, al fine di verificare la corrispondenza di queste agli atti di autorizzazione e l’epoca di attivazione degli impianti, senza trascurare affatto né gli elementi del preuso, che al contrario risulta puntualmente accertato, né della c.d. auto-interferenza, avendo la corte del merito al riguardo ritenuto all’evidenza prevalente ed assorbente la grave interferenza prodotta dalle trasmissioni della odierna ricorrente, senza nessuna pregressa interruzione del preuso.
Non sussiste, dunque, l’omesso l’accertamento dell’effettivo uso delle frequenze ad opera delle controricorrenti e dell’effetto di grave turbativa attuato proprio dalle trasmissioni di Radio Mater; ed i motivi in esame, laddove denunciano detto vizio, si palesano in realtà volti ad un mero riesame del fatto.
Quanto al restante contenuto dei motivi decimo, undicesimo e dodicesimo – laddove, cioè, essi denunciano il “travisamento della prova”, l'”inammissibile deferimento al c.t.u.” e l'”inammissibile adesione” alle risultanze peritali, essi sono tutti affetti dal medesimo vizio che inficia anche i motivi secondo e quarto, onde si rinvia a quando infra a tal proposito osservato circa la loro complessiva inammissibilità.
3.3. – Giova, infine, ricordare il principio di diritto, secondo cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 9 dicembre 2020, n. 28073 e Cass. 13 ottobre 2020, n. 22056, non massimate; Cass. 10 giugno 2020, n. 11081, in motivazione; Cass. 4 dicembre 2020, n. 2461, in motivazione; Cass. 19 giugno 2015, n. 12703; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. 24 aprile 2008, n. 10688; Cass. 3 aprile 2007, n. 8355).
La più recente giurisprudenza di questa Corte ritiene dunque che, alla stregua del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e dello specifico vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, in essi non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18 ottobre 2018, n. 26305); in particolare è stato precisato che non è carente di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relazione (Cass. 14 febbraio 2019, n. 4352; Cass. 24 dicembre 2013, n. 28647; Cass. 11 maggio 2012, n. 7364).
Il principio è tanto più valido quando la critica concerne la mancata adesione, come nella specie, ad una precedente c.t.u., espressamente ritenuta inattendibile dal giudice di appello e dunque proprio per tale ragione, esplicitata anche nella sentenza, rinnovata.
La corte di appello, pertanto, non era tenuta necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie indicazioni della prima consulenza tecnica espletata in primo grado, né sulle deduzioni dei vari consulenti tecnici di parte: le quali, pur laddove non espressamente confutate, sono da ritenere implicitamente disattese, perché incompatibili con il parere del perito d’ufficio, senza che possa configurarsi al riguardo nessun vizio di motivazione, sia pure nei limiti in cui oggi ne è ammessa la deduzione in sede di legittimità.
3.4. – Infine, una ulteriore puntualizzazione si impone.
La ricorrente richiama, nel corpo dei propri motivi dal decimo al dodicesimo, intitolati al “travisamento della prova”, il precedente di Cass. 25 maggio 2015, n. 10749, cui assegna il compito di ammettere il sindacato di cassazione sulla sentenza di merito, tale vizio di travisamento consistendo in “una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale”.
Tuttavia, già questa Corte ha avuto modo condivisibilmente di chiarire al riguardo (Cass. 3 novembre 2020, n. 24395) che la nozione di “travisamento della prova” come vizio deducibile in sede di legittimità è stata, in effetti, elaborata in talune pronunce di questa Corte (e in specie da Cass. n. 10749 del 2015; Cass. n. 28174 del 2018; Cass. nn. 1163 e 3796 del 2020), tuttavia nel contesto normativo costituito dal precedente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anteriore alla riformulazione che ne ha operato il D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv. con L. n. 134 del 2012): dunque, entro una disciplina che permetteva di denunciare per cassazione non solo, come l’attuale, l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ma, ben più ampiamente, l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
In tal caso, il ricorrente chiederebbe alla Corte di cassazione di esaminare un atto specificamente indicato, perché si accerti che l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione è diversa e inconciliabile con quella contenuta nell’atto o addirittura non esiste, per modo che ad essere domandata non sarebbe una (inammissibile) rivalutazione di fatti di causa, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (così, in motivazione, Cass. n. 10749 del 2015, cit., la quale fra l’altro non ha ravvisato il vizio).
Ma affatto diversa deve essere ora la conclusione, non essendo più consentita la possibilità di censurare per cassazione l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non quando il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e dovendo piuttosto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 necessariamente tradursi nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi).
In conclusione, alla luce della novella apportata all’art. 360 c.p.c., non appare in alcun modo ammissibile la deducibilità per cassazione di un vizio di travisamento della prova (e del resto, la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte è saldamente orientata nel senso che la denuncia di un errore consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4,: e multis, Cass. 3 novembre 2020, n. 24395).
4. – Il secondo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili.
Essi sono formulati senza il rispetto degli artt. 360 c.p.c., e art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.
Col secondo motivo la ricorrente si limita a dedurre un “inammissibile deferimento al c. t. u. d’appello dell’accertamento circa gli elementi costitutivi del dichiarato preuso degli impianti” ed un “inammissibile deferimento al c. t. u. d’appello circa la rilevanza, o meno, nell’accertamento del preuso dell’esistenza di fenomeni auto-interferenziali”, oltre alla inammissibile adesione acritica alla c.t.u.
Del pari, col quarto motivo essa lamenta la “mancata giustificazione della Corte milanese della propria adesione alle risultanze della c.t.u….”, e ciò sebbene altro c.t.u., in primo grado, fosse giunto a differenti conclusioni.
La stessa mancanza di qualsiasi riferimento a norme di legge o principi violati palesa la tecnica redazionale dei motivi non corrispondente all’art. 360 c.p.c., e la espone alla declaratoria di inammissibilità.
Secondo i principi consolidati enunciati da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c.; ciò, in quanto il ricorso per cassazione è ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, previsti dall’art. 360 c.p.c., cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta la legge impone, altresì, l’indicazione delle norme violate.
Ogni motivo deve essere autosufficiente, ossia intellegibile da solo, senza il ricorso ad elementi esterni.
Il ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (ex multis, Cass. 31 luglio 2020, n. 16558; e già es. Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 22348 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 828 del 2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872 del 2014; Cass. n. 15910 del 2005).
Ne deriva che, perché si possa valutare la conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Corte, occorre che il ricorso contenga l’esame della decisione impugnata alla luce di tale giurisprudenza, e, nel caso in cui la decisione risulti ad essa conforme, proponga gli argomenti per mutarla o confermarla; in mancanza, il motivo risulterà aspecifico, non idoneo al raggiungimento dello scopo, e si infrangerà nella inammissibilità processuale menzionata.
In definitiva, la specificità del motivo, prescritta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, va calibrata in relazione alla previsione dell’art. 360 bis c.p.c..
Pertanto, ogni motivo di ricorso deve contenere dati elementi, per rispettare il precetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4,: anzitutto indicando le norme di diritto che si assumono violate, e, quindi, individuando la ratio decidendi della sentenza impugnata ed operare un raffronto tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e la giurisprudenza della Corte suprema.
Trattandosi di una inammissibilità che attiene alla forma-contenuto dell’atto e dipende dalla carenza degli elementi costitutivi necessari del motivo, ha carattere processuale da valutare con riferimento al momento della proposizione del ricorso, né l’inammissibilità iniziale può essere sanata successivamente mediante la memoria (Cass. 2 marzo 2018, n. 5001).
Non rispettando tali parametri, i due motivi predetti vanno dichiarati inammissibili.
Giova solo aggiungere, quanto al quarto motivo, che esso non coglie nel segno neppure laddove lamenta che la corte territoriale non abbia chiarito perché abbia disatteso le opposte conclusioni, cui era giunta la c.t.u. espletata in primo grado: ed invero, viceversa, la sentenza impugnata ha premesso proprio la considerazione, secondo cui era stato necessario rinnovare la c.t.u. in appello, per il dubbio che fosse stato temporaneamente depotenziato l’impianto trasmittente di Ratio Mater il giorno del sopralluogo.
5. – Il quinto ed il sesto motivo, i quali denunciano il vizio di motivazione apparente, sono infondati.
L’interpretazione della sentenza impugnata, operata dalla ricorrente, non coglie nel segno.
Vanno richiamate le regole di ermeneutica di tale testo, che sono contenute nell’art. 12 preleggi, applicabile all’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, perché dotati di vis imperativa ed indisponibilità per le parti, risolvendosi quindi l’interpretazione nella ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore (Cass., sez. un., 28 novembre 2007, n. 24664 e Cass., sez. un., 9 maggio 2008, n. 11501; nonché es. Cass. 13 settembre 2019, n. 22865; Cass. 21 febbraio 2014, n. 4205), per l’esigenza, in particolare, di individuarne l’essenza e l’effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, che possono avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo (Cass. 7 febbraio 2007, n. 2007).
Del resto, si deve pur osservare come si tratti di canoni del tutto conformi a quelli degli artt. 1362 ss. c.c., in quanto applicabili (richiamati, invero, ad es. in Cass. 18 luglio 2019, n. 19460 e Cass. 8 maggio 2019, n. 12086, entrambe non massimate; in tale implicita valutazione di compatibilità restando senz’altro escluso, ad esempio, il canone della interpretazione soggettiva).
Orbene, occorre rilevare come la corte territoriale non abbia affatto limitato il suo argomentare all’elemento soggettivo riferito solo al giudizio promosso da Radio Torino s.n.c., ma al contrario, come risulta dalla intera motivazione, si sia riferita ad accertamenti svolti per entrambi i giudizi.
Onde la motivazione, ampia e circostanziata, resa sulla base del completo accertamento peritale esperito, non si presta alla critica formulata.
In punto di fatto, sulla base delle considerazioni relative non solo – come invece lamenta la ricorrente – alle “schede di censimento ministeriali”, ma anche a tutti gli elementi documentali in atti ed agli altri complementari accertamenti peritali, mediante un “esame incrociato” degli uni e degli altri, la corte del merito ha ritenuto provata l’anteriorità degli impianti ed il preuso.
Al contrario, perché possa ritenersi assente, o meramente apparente, la motivazione, essa deve essere inferiore al c.d. minimo costituzionale, non permettendo cioè di ricostruire il ragionamento del giudicante.
Del pari infondato il settimo subordinato motivo, con il quale ancòra si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nel pregresso utilizzo di un segmento di etere da parte della N.O.R.I. s.n.c.: come esposto, tale accertamento non e’, invece, mancato.
6. – Il terzo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto le controparti non avrebbero assolto all’onere di provare i fatti costitutivi delle loro pretese giudiziali e la corte territoriale avrebbe recepito in modo acritico le risultanze della c.t.u., è inammissibile.
Basti ricordare che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (e multis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 13 febbraio 2018, n. 3450; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).
7. – L’ottavo motivo è inammissibile.
Esso, pur sotto l’egida della pretesa violazione dell’art. 2729 c.c., in realtà intende riproporre un giudizio sul fatto.
Resta, però, incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 5, (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234), posto che la prova per presunzione semplice integra un apprezzamento di fatto che, se coerentemente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 26 febbraio 2019, n. 5484, proprio in tema di supporto delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio).
Ne’ la corte territoriale risulta, per quanto sopra esposto, avere trascurato gli elementi rilevanti del preuso, invece positivamente accertato sulla base del completo accertamento peritale.
8. – Il nono motivo è infondato.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.
E’ stato, così, più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo, o causa petendi, nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868).
Nel caso in esame, dunque, non ha evidentemente fondamento l’assunto della ricorrente secondo cui la corte d’appello avrebbe pronunciato ultra petita, dal momento che le ragioni ed il bene della vita preteso dalle controparti consisteva proprio nella cessazione delle indebite interferenze sulle proprie frequenze, come statuito dalla corte territoriale nella sentenza impugnata.
9. – Il tredicesimo motivo è infondato.
Il giudice di appello ha liquidato, a favore delle due appellanti, per il primo grado la somma di Euro 30.000,00 e per il grado di appello in Euro 40.000,00, compensate peraltro per un terzo.
Prevede il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, comma 5, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6, che: “Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile” ed il comma 6 che “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a Euro 520.000,00”.
Donde la liquidazione operata si inserisce in tale ultimo scaglione, dal giudice del merito ritenuta la particolare complessità delle questioni e la rilevanza della vicenda. A ciò si aggiunga come, nel giudizio di primo grado, le cause erano due e distinte, sino alla decisione, ed in appello sino alla riunione dopo la fase introduttiva. Resta, inoltre, la maggiorazione del compenso ex art. 4, comma 2, del citato D.M. n., in ragione della difesa di più soggetti, disposizione che si applica, quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione.
10. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore solidale delle controricorrenti, in Euro 10.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.
Dichiara che sussistono presupposti per l’applicazione della D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per l’impugnazione, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021